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Document 62010TA0489
Case T-489/10: Judgment of the General Court of 16 September 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Error of assessment)
Causa T-489/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione» )
Causa T-489/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione» )
GU C 325 del 9.11.2013, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 325 del 9.11.2013, p. 28–29
(HR)
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/30 |
Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Causa T-489/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione)
2013/C 325/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e le altre 17 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e T. Scharf, in qualità di agenti); e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e É. Ranaivoson, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Sono annullati, nella parte in cui riguardano le Islamic Republic of Iran Shipping Lines nonché le altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato:
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2) |
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti per quanto riguarda le Islamic Republic of Iran Shipping Lines e le altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato fino a quando l’annullamento del regolamento n. 267/2012 non produrrà effetti. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalle Islamic Republic of Iran Shipping Lines nonché dalle altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato. |
4) |
La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese. |