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Document 62010TA0182

Causa T-182/10: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Aiscat/Commissione ( «Aiuti di Stato — Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale — Decisione di archiviare la denuncia — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Legittimazione ad agire — Pregiudizio individuale — Ricevibilità — Nozione d’aiuto — Risorse di Stato» )

GU C 55 del 23.2.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/9


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Aiscat/Commissione

(Causa T-182/10) (1)

(Aiuti di Stato - Concessione diretta dei lavori di costruzione e della successiva gestione di una tratta autostradale - Decisione di archiviare la denuncia - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Legittimazione ad agire - Pregiudizio individuale - Ricevibilità - Nozione d’aiuto - Risorse di Stato)

2013/C 55/14

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) (Roma) (rappresentante: M. Maresca, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Grespan, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Concessioni autostradali Venete — CAV SpA (rappresentanti: C. Malinconico e P. Clarizia, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 febbraio 2010, con cui si respingeva una denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica italiana alla CAV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) sopporterà la metà delle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea e la totalità di quelle sostenute dalla Concessioni autostradali Venete — CAV SpA.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dall’Aiscat.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


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