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Document 62010FN0070

    Causa F-70/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Hidalgo/Parlamento europeo

    GU C 288 del 23.10.2010, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/75


    Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Hidalgo/Parlamento europeo

    (Causa F-70/10)

    ()

    (2010/C 288/143)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J. N. Louis e E. Marchal)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Oggetto e descrizione della controversia

    L'annullamento del foglio paga di conguaglio del ricorrente relativo al periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e dei fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296, nonché una domanda di risarcimento danni.

    Conclusioni del ricorrente

    Dichiarare l’inapplicabilità del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296;

    annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 4 giugno 2010, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro il suo foglio paga di conguaglio relativo al periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e i suoi fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 in applicazione del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296;

    annullare, se necessario, le decisioni del Parlamento europeo in base alle quali sono stati emessi il suo foglio paga di conguaglio per il periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e i suoi fogli paga dal 1o gennaio 2010 in applicazione del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296;

    condannare il Parlamento a pagare al ricorrente gli arretrati di retribuzione cui ha diritto, unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;

    condannare il Parlamento a versare al ricorrente un euro simbolico a titolo di risarcimento per gli illeciti amministrativi commessi e alle spese.


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