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Document 62010CN0483

Causa C-483/10: Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

GU C 328 del 4.12.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/25


Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-483/10)

()

2010/C 328/43

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, 11, n. 2, 14, n. 1 e 30, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE (1), relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, e in forza dell'art. 10, n. 7, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE (2), relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno di Spagna abbia violato le seguenti disposizioni delle direttive sopra menzionate:

1)

l'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, dal momento che l'entità dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è «determinata» esaustivamente dalle autorità statali, limitando la funzione del «gestore dell'infrastruttura» (ADIF) alla mera riscossione dei detti diritti;

2)

l'art. 11 della direttiva 2001/14/CE, poiché il sistema di imposizione dei diritti stabilito dalle autorità spagnole non prevede alcun sistema di incentivi con riferimento ai criteri previsti in detto articolo;

3)

l'art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, in quanto la normativa spagnola non garantisce sufficientemente l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione (il Comité de Regulación Ferroviaria; comitato di regolamentazione ferroviaria) nei confronti dell'ADIF (il gestore dell'infrastruttura ferroviaria) e della RENFE-Operadora (ente pubblico economico nel settore ferroviario dipendente dal Ministerio de Fomento, Ministero delle infrastrutture);

4)

l'art. 10, n. 7, della direttiva 91/440/CEE, poiché l'organismo di regolamentazione (il Comité de Regulación Ferroviaria) non possiede i mezzi necessari all'esercizio della funzione di controllo della concorrenza nei mercati ferroviari che detto articolo gli conferisce; e

5)

l'art. 13, n. 2, nonché l'art. 14, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, dal momento che la normativa spagnola prevede criteri discriminatori per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, che possono far sì che, di fatto, si ripartiscano linee ferroviarie per una durata superiore ad un periodo di vigenza dell'orario di servizio; inoltre tali criteri mancano di specificità.


(1)  GU L 75, pag. 29.

(2)  GU L 237, pag. 25.


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