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Document 62010CN0473

Causa C-473/10: Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

GU C 328 del 4.12.2010, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/19


Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-473/10)

()

2010/C 328/36

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e B.D. Simon, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che la Repubblica di Ungheria:

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE (1), come modificata, nonché dell’art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE (2), non garantendo l’indipendenza nell’assegnazione delle linee ferroviarie rispetto alle imprese ferroviarie,

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo l’indipendenza nella fissazione delle tariffe rispetto alle imprese ferroviarie;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo l’equilibrio finanziario dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non incentivando i gestori a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l’entità dei diritti di accesso;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, non garantendo che i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea corrispondano al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario;

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 11 della direttiva 2001/14/CE, non adottando un sistema per incoraggiare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria;

2)

condannare la Repubblica di Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Lo scopo delle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE consiste nel garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie. Al fine di conseguire tale finalità le direttive menzionate prevedono che gli organismi che prestano servizi di trasporto ferroviario non possono adottare decisioni connesse all’assegnazione delle linee ferroviarie e che dell’assegnazione della capacità di infrastruttura deve essere incaricato un organismo indipendente. Se un’impresa ferroviaria assume la gestione del traffico, ottiene inevitabilmente un vantaggio in termini competitivi in quanto, per l’espletamento di tali funzioni gestionali, deve disporre di informazioni dettagliate in merito ai servizi prestati dalle imprese ferroviarie, al loro volume e al momento della loro prestazione.

La presentazione del ricorso in parola è dovuta, inter alia, al fatto che, in Ungheria, contrariamente a quanto previsto dalle menzionate direttive, sono organismi che prestano servizi di trasporto ferroviario ad occuparsi della gestione del traffico ferroviario.

Non si può ritenere che la gestione del traffico sia un’attività di amministrazione dell’infrastruttura non connessa all’assegnazione delle linee ferroviarie o della capacità, visto che il gestore partecipa necessariamente ai procedimenti decisori relativi a tale assegnazione. Da un lato, il gestore del traffico deve essere a conoscenza delle decisioni di assegnazione di capacità al fine di poter svolgere la sua attività di gestione; dall’altro lato, in caso di perturbazione del traffico o di emergenza, è tenuto a dare attuazione alle misure che risultano necessarie per il ripristino della circolazione secondo un determinato programma, il che implica necessariamente una nuova assegnazione delle linee ferroviarie a disposizione o delle capacità di rete.

Si viola il principio di indipendenza della gestione del traffico ove, in Ungheria, le imprese ferroviarie emettano fatture dettagliate riguardanti i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura. Dal momento che le fatture dettagliate si riferiscono necessariamente, in particolare, ai servizi utilizzati da determinate imprese ferroviari e, altresì, al loro volume e al momento della loro prestazione, l’emissione di dette fatture conferisce un vantaggio competitivo alle imprese che vi provvedono.

Oltre al mancato rispetto del requisito relativo all’indipendenza dell’assegnazione delle linee ferroviarie la Repubblica di Ungheria è anche venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE, in quanto:

non ha stabilito i requisiti necessari per garantire l’equilibrio finanziario dei gestori di infrastrutture;

non ha adottato le misure necessarie per obbligare i gestori di infrastrutture a ridurre i canoni di accesso alla rete e i costi di gestione;

non ha adottato le misure di attuazione necessarie per garantire l’applicazione del principio dei costi diretti in fase di determinazione dei canoni percepiti per l’accesso, sulla linea, ai servizi di infrastruttura, e, infine,

non ha adottato un sistema di misure per incoraggiare le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


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