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Document 62010CN0470
Case C-470/10: Action brought on 28 September 2010 — European Commission v Portuguese Republic
Causa C-470/10: Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
Causa C-470/10: Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
GU C 328 del 4.12.2010, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/19 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-470/10)
()
2010/C 328/34
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. França e I.V. Rogalski, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo un obbligo di registrazione e di accreditamento da parte delle autorità portoghesi in merito a qualsiasi prestazione temporanea di consulenti in materia di brevetti comunitari già legalmente stabiliti in un altro Stato membro e procedendo a un controllo delle qualifiche professionali dei consulenti in materia di brevetti comunitari che si recano in Portogallo, anche nel caso di prestazione temporanea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 TFUE e degli artt. 5-7 della direttiva 2005/36/CE (1), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La normativa portoghese in questione impedisce ai consulenti in materia di marchi e di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro di esercitare le loro attività di rappresentanza presso l’Istituto nazionale della proprietà intellettuale (INPI), in Portogallo, quando vi si recano per fornire una prestazione di servizi a clienti che si trovano in un altro Stato membro, se non si sono previamente sottoposti a prove di esame per essere accreditati o riconosciuti da tale istituto.
(1) GU L 255, pag. 22.