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Document 62010CN0453
Case C-453/10: Reference for a preliminary ruling from the Okresný súd Prešov lodged on 16 September 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič v S.O.S. financ, spol. sro
Causa C-453/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 16 settembre 2010 dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. sro
Causa C-453/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 16 settembre 2010 dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. sro
GU C 328 del 4.12.2010, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 16 settembre 2010 dall’Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. sro
(Causa C-453/10)
()
2010/C 328/28
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Prešov
Parti
Ricorrenti: Jana Pereničová, Vladislav Perenič
Convenuta: S.O.S. financ, spol. sro
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’ambito della tutela del consumatore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia tale che esso consente, nel caso in cui siano individuate clausole contrattuali abusive, di considerare che il contratto nel suo complesso non vincola il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest’ultimo. |
2) |
Se i criteri che configurano una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (2), relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano tali da consentire di considerare che, allorché l’operatore menziona nel contratto un tasso annuo effettivo globale (TAEG) inferiore a quello reale, si possa ritenere tale comportamento dell’operatore nei confronti del consumatore una pratica commerciale sleale. Se la direttiva 2005/29/CE ammetta, nel caso in cui sia accertata una pratica commerciale sleale, che ciò abbia influenza sulla validità del contratto di credito e sul conseguimento della finalità degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, qualora la nullità del contratto sia più favorevole per il consumatore. |
(1) GU L 112, pag. 29.
(2) GU L 149, pag. 22.