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Document 62010CN0447

    Causa C-447/10 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 dalla Grain Millers, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 luglio 2010 , causa T-430/08, Grain Millers, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Grain Millers GmbH & Co. KG

    GU C 301 del 6.11.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/18


    Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 dalla Grain Millers, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 luglio 2010, causa T-430/08, Grain Millers, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Grain Millers GmbH & Co. KG

    (Causa C-447/10 P)

    ()

    2010/C 301/26

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Grain Millers, Inc. (rappresentanti: L.-E. Ström, K. Martinsson, advokater)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grain Millers GmbH & Co. KG

    Conclusioni della ricorrente

    La Grain Millers, Inc. chiede che sia annullata la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) 9 luglio 2010, causa T-430/08 con la quale è confermata la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Grain Millers GmbH & Co. KG e la Grain Millers, Inc., che l’UAMI sia condannato alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale e che i convenuti siamo condannati alle spese sostenute dinanzi all commissione di ricorso dell’UAMI e alla divisione di opposzione dell’UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    La presente causa verte sulla questione se la Grain Millers GmbH & Co. KG abbia sufficientemente dimostrato l’uso effettivo del segno GRAIN MILLERS in modo da soddisfare le condizioni di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento (1), cosicché detto segno possa ostacolare la registrazione del marchio comunitario della ricorrente n. 003650256 GRAIN MILLERS.

    Il Tribunale, nella sentenza 24 marszo 2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonsecal/UAMI–General Óptica (GENERAL OPTICA) (Racc. pag. II-649, punti 33-35), si è già espresso sull’interpretazione della finalità del requisito della «portata non puramente locale», enunciato all'art. 8, n. 4, del regolamento, che ha lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a quelle fra segni che sono realmente significativi, precisando che tale valutazione deve tener conto non soltanto della dimensione geografica ma anche della dimensione economica della portata del segno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso. Il Tribunale non ha però seguito tale approccio nella sentenza impugnata e da nessun elemento risulta che esso conoscesse i principi stabiliti in tale sentenza.

    La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che l'art. 8, n. 4, non esigesse la prova di un uso effettivo del segno a sostegno dell’opposizione come imposto dall’art. 43, n. 2, del regolamento.

    Il Tribunale ha errato nel non tenere conto della precedente giurisprudenza relativa alla valutazione della prova e al livello di prova necessario.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


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