EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0433

Causa C-433/10 P: Impugnazione proposta il 3 settembre 2010 da Volker Mauerhofer avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010 , causa T-515/08, Volker Mauerhofer/Commissione europea

GU C 301 del 6.11.2010, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/17


Impugnazione proposta il 3 settembre 2010 da Volker Mauerhofer avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010, causa T-515/08, Volker Mauerhofer/Commissione europea

(Causa C-433/10 P)

()

2010/C 301/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volker Mauerhofer (rappresentante: avv. J. Schartmüller, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

statuire definitivamente nel merito e annullare la misura controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente sulla causa;

esercitare la sua competenza anche di merito e concedergli un risarcimento pari ad EUR 5 500 per il danno economico risultante dal comportamento illegittimo tenuto adottando la misura controversa e dalla mancanza di istruzioni appropriate al team leader (esperto 1);

ordinare al team di supporto del contratto quadro di produrre il formulario di valutazione dell'appaltatore relativo al progetto oggetto della controversia;

condannare la convenuta alle spese relative al procedimento di primo grado e di appello.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi:

snaturamento degli elementi di fatto in relazione alla revisione linguistica del contributo del ricorrente;

analisi inadeguata della motivazione dell’ordinanza impugnata relativamente alla revisione linguistica;

analisi inadeguata del punto controverso della prestazione del ricorrente;

constatazione illegittima che la decisione controversa non pregiudica la posizione del ricorrente in quanto terzo;

constatazione illegittima che la misura controversa non comporta un cambiamento qualificato nella posizione giuridica del ricorrente;

constatazione illegittima che la misura controversa non è stata adottata dal convenuto nell’esercizio dei suoi poteri in quanto autorità pubblica;

constatazione illegittima che la misura controversa sia stata formalizzata tempestivamente e correttamente;

violazione illegittima degli interessi del ricorrente a causa del mancato rispetto delle procedure prescritte;

violazione del principio generale del diritto comunitario della parità di trattamento e violazione dei diritti fondamentali del ricorrente;

constatazione illegittima di un cambiamento non rilevante nella distribuzione dei giorni tra esperti;

violazione del generale principio comunitario del diritto ad essere sentito.


Top