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Document 62010CN0417
Case C-417/10: Reference for a preliminary ruling from the Corte Suprema di Cassazione (Italy) lodged on 23 August 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze; Agenzia delle Entrate v 3 M Italia SpA
Causa C-417/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 23 agosto 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa
Causa C-417/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 23 agosto 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa
GU C 288 del 23.10.2010, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 23 agosto 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa
(Causa C-417/10)
()
(2010/C 288/41)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di Cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuto: 3 M Italia Spa
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando 1'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo; |
2) |
a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione — nell'ambito di una misura di condono — del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea; |
3) |
se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa; |
4) |
se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa; |
5) |
se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe 1'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. |