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Document 62010CN0386

Causa C-386/10P: Impugnazione proposta il 30 luglio 2010 da Chalcor AE Expergasias Metallon avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Ottava) 19 maggio 2010 , causa T-21/05, Chalcor AE Expergasias Metallon/Commissione europea

GU C 288 del 23.10.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/21


Impugnazione proposta il 30 luglio 2010 da Chalcor AE Expergasias Metallon avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Ottava) 19 maggio 2010, causa T-21/05, Chalcor AE Expergasias Metallon/Commissione europea

(Causa C-386/10P)

()

(2010/C 288/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chalcor AE Expergasias Metallon (rappresentante: I. Forrester, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare del tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui respinge la domanda della Halcor di annullare l’art. 1 della decisione;

annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda applicata alla Halcor o adottare altre misure ritenute necessarie, e

condannare la Commissione Europea alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata va annullata in base ai seguenti motivi:

a)

il Tribunale di primo grado è incorso in errore nell’applicare un controllo giurisdizionale limitato. Il Tribunale non ha tenuto conto della questione fondamentale, se l’ammenda applicata alla Halcor fosse adeguata, corretta e proporzionale alla gravità e alla durata della condotta illecita;

b)

il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento. Sebbene il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento nel trattare la Halcor e le altre società in modo identico, senza che tale trattamento fosse oggettivamente giustificato, successivamente non ha rispettato tale principio;

c)

il Tribunale ha proceduto ad un adattamento illogico ed arbitrario dell’ammenda imposta alla Halcor; e

d)

la sentenza impugnata non contiene una motivazione tale da giustificare l’ammenda imposta alla Halcor.


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