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Document 62010CN0249

    Causa C-249/10 P: Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd, dalla Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, dalla Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e dalla Risen Footwear (HK) Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 4 marzo 2010 , causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 209 del 31.7.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/26


    Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd, dalla Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, dalla Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e dalla Risen Footwear (HK) Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 4 marzo 2010, causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-249/10 P)

    ()

    2010/C 209/37

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, A. Willems, avocats)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC)

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale 4 marzo 2010, in quanto il Tribunale non ha annullato il regolamento impugnato ed ha condannato le ricorrenti a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

    emanare una pronuncia definitiva e annullare integralmente il regolamento impugnato;

    condannare il Consiglio alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti deducono che il Tribunale è incorso in errori di diritto:

     

    in quanto ha affermato che gli artt. 2, n. 7, e 9, n. 5, del regolamento di base antidumping (1) non obbligano le istituzioni a pronunciarsi sullo status di impresa operante in economia di mercato («SEM») e sul trattamento individuale («TI») quando ricorrono alla tecnica del campionamento;

     

    in quanto non ha dichiarato che le istituzioni hanno violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base antidumping, poiché non si sono pronunciate sul SEM e sul TI dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione entro tre mesi dall’inizio dell’inchiesta;

     

    in quanto non ha dichiarato che le istituzioni hanno violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base antidumping, non avendo fornito informazioni ai produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione con riferimento all’esame delle loro domande di SEM/TI entro tre mesi dall’inizio dell’inchiesta;

     

    in quanto non ha riconosciuto che le istituzioni non hanno istituito una cooperazione durante l’inchiesta e che pertanto l’industria della Comunità non ha soddisfatto il requisito imposto dal combinato disposto degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 4, del regolamento di base antidumping, il che ha determinato un’erronea valutazione del pregiudizio e del nesso causale alla luce dell’art. 3 del regolamento di base antidumping;

     

    in quanto ha dichiarato che l’art. 6, n. 1, del regolamento di base antidumping non vieta alle istituzioni di raccogliere gli elementi richiesti ai fini del campionamento prima dell’inizio dell’inchiesta;

     

    in subordine, in quanto ha affermato che le istituzioni, superando il termine di 15 mesi per la conclusione di un’inchiesta antidumping, non hanno violato l’art. 6, n. 9, del regolamento di base antidumping;

     

    nel qualificare gli effetti giuridici di vari elementi sulla valutazione del pregiudizio ai sensi dell’art. 3 del regolamento di base antidumping;

     

    in quanto non ha riconosciuto che le istituzioni non hanno rispettato il proprio obbligo di esaminare con attenzione ed imparzialità tutti gli aspetti rilevanti dell’inchiesta antidumping;

     

    nel qualificare gli effetti giuridici di determinate informazioni sull’obbligo di motivazione gravante sull’autorità incaricata dell’inchiesta;

     

    in quanto non ha dichiarato che la mancata valutazione, da parte delle istituzioni, dell’impatto sull’industria comunitaria di fattori diversi dalle importazioni in questione viola l’art. 3 del regolamento di base antidumping.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)


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