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Document 62010CN0191

    Causa C-191/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 aprile 2010 — Società Rastelli Davide & C./Jean-Charles Hidoux, in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

    GU C 161 del 19.6.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 161/36


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 aprile 2010 — Società Rastelli Davide & C./Jean-Charles Hidoux, in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

    (Causa C-191/10)

    (2010/C 161/55)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti

    Ricorrente: Società Rastelli Davide & C.

    Convenuto: Jean-Charles Hidoux, in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, quando un giudice di uno Stato membro apre la procedura principale di insolvenza nei confronti di un debitore, ritenendo che il centro degli interessi principali dello stesso sia situato nel territorio di tale Stato, il regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure d’insolvenza (1), osti all’applicazione da parte di detto giudice di una norma del suo diritto nazionale che gli attribuisce la competenza per estendere la procedura ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro sulla sola base dell’accertamento della confusione dei patrimoni del debitore e di detta società.

    2)

    Se, nel caso in cui l’azione volta ad ottenere l’estensione della procedura dovesse essere considerata come l’apertura di una nuova procedura di insolvenza subordinata alla dimostrazione — affinché il giudice dello Stato membro inizialmente adito possa pronunciarsi in merito — che la società interessata dall’estensione abbia in tale Stato il centro dei suoi interessi principali, sia possibile ritenere che tale dimostrazione consegua al semplice accertamento della confusione dei patrimoni.


    (1)  GU L 160, pag. 1.


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