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Document 62010CN0155

    Causa C-155/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 2 aprile 2010 — Williams e altri/British Airways plc

    GU C 161 del 19.6.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 161/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 2 aprile 2010 — Williams e altri/British Airways plc

    (Causa C-155/10)

    (2010/C 161/32)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Supreme Court of the United Kingdom

    Parti

    Ricorrente: Williams e altri

    Convenuta: British Airways plc

    Questioni pregiudiziali

    i)

    Ai sensi (a) degli artt. 7 delle direttive del Consiglio 93/104/CE (1) e 2003/88/CE (2) e (b) dell’art. 3 dell’accordo europeo allegato alla direttiva del Consiglio 2000/79/CE (3), (1) in che misura, eventualmente, il diritto europeo definisca o stabilisca condizioni circa la natura o il livello dei pagamenti che devono essere effettuati per i periodi di ferie annuali retribuite e (2) in che misura, eventualmente, gli Stati membri possano determinare le modalità di calcolo di detti pagamenti;

    ii)

    in particolare, se sia sufficiente che, ai sensi del diritto nazionale e/o delle prassi e/o degli accordi collettivi e/o dei contratti collettivi stipulati tra datori di lavoro e lavoratori, il pagamento effettuato consenta e renda appetibile al lavoratore la fruizione e il godimento, nel senso più pieno di tali termini, delle proprie ferie annuali e non comporti il ragionevole rischio che egli vi rinunci;

    iii)

    oppure, se sia necessario che la retribuzione debba (a) corrispondere con esattezza ovvero (b) essere approssimativamente paragonabile alla retribuzione «ordinaria» del lavoratore.

    Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub (iii), lett. (a) o (b):

    iv)

    Se la misura o il termine di paragone pertinente sia (a) la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nello specifico periodo di congedo se avesse lavorato invece di usufruire del congedo o sia (b) la retribuzione che percepiva in un altro periodo durante il quale lavorava, e, in tal caso, quale periodo.

    v)

    Quali debbano essere i criteri di valutazione di una retribuzione «ordinaria» o «paragonabile» neicasi in cui (a) la retribuzione di un lavoratore in servizio sia incrementata qualora e nei limiti in cui egli svolga una particolare attività; (b) esista un tetto annuale o un altro limite alla misura ovvero al periodo in cui il lavoratore possa svolgere detta attività e detto limite sia già stato superato o quasi, alla data in cui egli usufruisce delle proprie ferie annuali, cosicché al lavoratore non sarebbe stato di fatto consentito di impegnarsi in quell’attività se avesse lavorato invece di usufruire del congedo.


    (1)  Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

    (3)  Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302, pag. 57).


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