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Document 62010CN0148
Case C-148/10: Reference for a preliminary ruling from the Hof van Beroep te Brussel, lodged on 29 March 2010 — Express Line NV v Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Causa C-148/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Causa C-148/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
GU C 161 del 19.6.2010, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(Causa C-148/10)
(2010/C 161/29)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Brussel
Parti
Ricorrente: NV Express Line
Convenuto: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni della direttiva 14 dicembre 1997 (1), 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (2), concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, e segnatamente, ma senza limitarsi ad esso, il suo art. 19, alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/CE (3) e che devono essere recepite in diritto nazionale al più tardi il 31 dicembre 2010, debbano essere interpretate nel senso che agli Stati membri non è consentito imporre in modo vincolante un regime di reclami esterni ai fornitori di servizi postali non universali, in quanto:
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2) |
Se la prima questione va risolta nel senso che la direttiva sui servizi postali di per sé non osta a che gli Stati membri assoggettino i fornitori di servizi postali non universali ad un regime di ricorsi esterni, come quello previsto dall’art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, se i principi della libera circolazione dei servizi (artt.49 e segg. CE, nuovi artt. 56 e segg. TFUE) debbano essere intesi nel senso che le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, introdotte da uno Stato membro in forza di motivi imperativi di interesse generale relativi alla tutela dei consumatori, per cui i fornitori di servizi postali non universali vengono assoggettati in modo vincolante ad un regime di ricorsi esterni, quale quello previsto dall’art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, sono compatibili con il TFUE, anche se nell’applicazione del relativo regime di ricorsi non si fa alcuna distinzione a seconda che si tratti di reclami di consumatori o di altri utenti, mentre gli utenti di questi servizi (nella fattispecie servizi di espresso e di corriere) sono in larga maggioranza utenti professionali. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).