EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0123

Causa C-123/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) l’ 8 marzo 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

GU C 148 del 5.6.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshofs (Austria) l’8 marzo 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-123/10)

2010/C 148/21

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Waltraud Brachner

Convenuto: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 4 della direttiva 79/7/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che anche il sistema di adeguamento annuale delle pensioni (rivalutazione) previsto dal regime pensionistico legale rientri nell’ambito di applicazione del divieto di discriminazione di cui al n. 1 di tale disposizione.

2)

In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1):

Se l’art. 4 della direttiva 79/7/CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale in materia di adeguamento annuale delle pensioni, secondo cui per una determinata categoria di percettori di pensioni minime è previsto un aumento potenzialmente inferiore rispetto a quello a favore di altri percettori, nella misura in cui tale norma colpisce in senso sfavorevole, senza alcuna giustificazione oggettiva, il 25 % dei beneficiari di sesso maschile, contro il 57 % dei beneficiari di sesso femminile.

3)

In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 2):

Se un trattamento sfavorevole nei confronti delle donne beneficiarie di una pensione per quanto riguarda la rivalutazione annuale possa essere giustificato con l’età pensionabile più bassa e/o con il periodo di erogazione che si protrae più a lungo per le donne, oppure con il fatto che l’importo di riferimento per il reddito minimo previsto dal diritto previdenziale (importo di riferimento per l’integrazione compensativa) è stato aumentato in misura percentuale superiore, allorché le disposizioni relative alla concessione del reddito minimo (integrazione compensativa) stabilito dal diritto previdenziale prevedono che si tenga conto degli altri redditi del titolare della pensione e dei redditi del coniuge convivente, mentre nel caso degli altri percettori di pensioni l’aumento si calcola senza tener conto degli altri redditi propri del pensionato o del reddito del suo coniuge.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).


Top