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Document 62010CN0119
Case C-119/10: Reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 4 March 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV v Red Bull GmbH
Causa C-119/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
Causa C-119/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
GU C 134 del 22.5.2010, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
(Causa C-119/10)
2010/C 134/35
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente in cassazione: Frisdranken Industrie Winters BV
Resistente: Red Bull GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della questione 1) a., se l’uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza dell’art. 5 della direttiva sui marchi, qualora i prodotti recanti il marchio siano esclusivamente destinati all’esportazione verso paesi al di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell’Unione europea, ed essi all’interno di detto territorio — salvo nell’azienda dove ha avuto luogo il riempimento — non possano essere percepiti dal pubblico. |
3) |
In caso di soluzione affermativa della questione 2) (a o b), quale criterio debba essere applicato per risolvere la questione se si configuri una violazione del marchio: se valga il criterio della percezione del consumatore (normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o, rispettivamente nell’Unione europea, che in tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non in via presuntiva o astratta,— ovvero se al riguardo occorra seguire un altro criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti vengono esportati. |
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).