Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0119

    Causa C-119/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

    GU C 134 del 22.5.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 134/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

    (Causa C-119/10)

    2010/C 134/35

    Lingua processuale: l’olandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente in cassazione: Frisdranken Industrie Winters BV

    Resistente: Red Bull GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    a)

    Se il mero «riempimento» di confezioni, già provviste di un segno [come sopra inteso al punto 3.1 (iv)] debba essere inteso come uso di detto segno nel commercio, ai sensi dell’art. 5 della direttiva sui marchi (1), anche se detto riempimento avviene come servizio reso ad un altro, e su suo incarico, per contraddistinguere i prodotti di detto committente.

    b)

    Se ai fini della soluzione della questione 1) a. rilevi se sussista una violazione di cui all’art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a), ovvero lett. b).

    2)

    In caso di soluzione affermativa della questione 1) a., se l’uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza dell’art. 5 della direttiva sui marchi, qualora i prodotti recanti il marchio siano esclusivamente destinati all’esportazione verso paesi al di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell’Unione europea, ed essi all’interno di detto territorio — salvo nell’azienda dove ha avuto luogo il riempimento — non possano essere percepiti dal pubblico.

    3)

    In caso di soluzione affermativa della questione 2) (a o b), quale criterio debba essere applicato per risolvere la questione se si configuri una violazione del marchio: se valga il criterio della percezione del consumatore (normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o, rispettivamente nell’Unione europea, che in tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non in via presuntiva o astratta,— ovvero se al riguardo occorra seguire un altro criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti vengono esportati.


    (1)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).


    Top