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Document 62010CN0081

Causa C-81/10 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 da France Télécom SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) pronunciata il 30 novembre 2009 , nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05, Repubblica francese e France Télécom/Commissione

GU C 148 del 5.6.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/12


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 da France Télécom SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) pronunciata il 30 novembre 2009, nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05, Repubblica francese e France Télécom/Commissione

(Causa C-81/10 P)

2010/C 148/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA (rappresentanti: S. Hautbourg, L. Olza Moreno, L. Godfroid e M. van der Woude, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese

Conclusioni

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente nel merito conformemente all'art. 61 dello Statuto della Corte e accogliere le conclusioni depositate dalla France Télécom in primo grado;

in subordine rinviare la causa al Tribunale, e

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo, la France Télécom deduce la violazione della nozione di aiuti di Stato da parte del Tribunale laddove questi accetta una siffatta qualifica nella specie mentre dall'altro lato riconosce che l'esistenza o meno di un eventuale vantaggio non dipendeva nella presente fattispecie dalle caratteristiche proprie del regime di cui trattasi, ma da fattori esterni al regime stesso, i cui effetti hanno potuto essere stati constatati solo ex post. Il Tribunale avrebbe così violato la natura stessa del sistema del previo controllo degli aiuti di Stato previsto dagli artt. 107 e 108 del TFUE, un sistema ex ante fondato su un'analisi obiettiva delle caratteristiche proprie dei regimi sulla base di una previa notifica delle autorità nazionali.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la nozione di vantaggio in quanto avrebbe rifiutato di procedere ad un'analisi globale dell'insieme delle disposizioni previste dal regime fiscale in deroga. Istituito con la legge 90/568, tale regime prevedeva infatti due specifiche modalità d'imposizione, l'una di «prelievo forfetario», durante gli anni dal 1991 al 1993, che avrebbe avuto come risultato una sovratassazione della ricorrente rispetto al diritto comune e l'altra, di «diritto comune», durante il periodo 1994-2002, che avrebbe avuto un effetto fiscale favorevole per quest'ultima. Rifiutando di comparare con il diritto comune gli effetti del regime fiscale in deroga nel suo insieme, per i due periodi in considerazione, il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto il Tribunale avrebbe rifiutato di considerare che il silenzio serbato dalla Commissione, nella decisione 8 febbraio 2005, relativa a La Poste, nei confronti del regime fiscale istituito, aveva potuto ingenerare nella ricorrente un affidamento circa la conformità delle misure di cui trattasi con riferimento alle regole in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione talune circostanze eccezionali, tipiche della presente causa, che giustificherebbero l'applicazione del principio del legittimo affidamento.

Con il quarto motivo, la France Télécom deduce un difetto di motivazione della sentenza in quanto il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione rispondendo ai suoi argomenti relativi alla violazione del principio di prescrizione del regime di aiuti. Orbene, secondo la ricorrente, il termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 15, n. 1 del regolamento CEE n. 659/1999 (1) avrebbe dovuto essere stato calcolato a partire dalla data del 2 luglio 1990, data alla quale la legge 90/568 ha fissato il regime fiscale controverso e non a partire dal giorno in cui l'aiuto è stato effettivamente concesso al beneficiario.

Con il quinto e sesto motivo la ricorrente sostiene infine che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel giudicare che la Commissione poteva, senza violare il principio di certezza del diritto, quantificare l'aiuto sulla base di una forbice e ordinarne il recupero, mentre era impossibile stabilire l'effettivo vantaggio di cui avrebbe potuto beneficiare. Inoltre, il Tribunale non avrebbe risposto a tutti i suoi argomenti che deducono la violazione del principio di certezza del diritto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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