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Document 62010CJ0619

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2012.
    Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts.
    Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell’attestato — Violazione dell’ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione.
    Causa C‑619/10.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:531

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    6 settembre 2012 ( *1 )

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo da parte del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell’attestato — Violazione dell’ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione»

    Nella causa C-619/10,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 10 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2010, nel procedimento

    Trade Agency Ltd

    contro

    Seramico Investments Ltd,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

    avvocato generale: sig.ra J. Kokott

    cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2012,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Trade Agency Ltd, da V. Tihonovs, zvērināts advokāts;

    per la Seramico Investments Ltd, da J. Salims, zvērināts advokāts;

    per il governo lettone, da M. Borkoveca, A. Nikolajeva e I. Kalniņš, in qualità di agenti;

    per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

    per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da A. Collins, SC;

    per il governo francese, da G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha e N. Rouam, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

    per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da C.M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

    per il governo polacco, da M. Szpunar, M. Arciszewski e B. Czech, in qualità di agenti;

    per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

    per il governo del Regno Unito, da S. Hathaway, in qualità di agente, assistito da A. Henshaw, barrister;

    per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e A. Sauka, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2012,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Trade Agency Ltd (in prosieguo: la «Trade Agency») e la Seramico Investments Ltd (in prosieguo: la «Seramico»), in merito al riconoscimento e all’esecuzione in Lettonia, in forza del regolamento n. 44/2001, di una decisione emessa in contumacia dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito).

    Contesto normativo

    Il regolamento n. 44/2001

    3

    I considerando 16-18 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

    «(16)

    La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

    (17)

    La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

    (18)

    Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».

    4

    L’articolo 34, punti 1 e 2, di tale regolamento così dispone:

    «Le decisioni non sono riconosciute:

    1)

    se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

    2)

    se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

    5

    L’articolo 35 di detto regolamento così prevede:

    «1.   Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

    2.   Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

    3.   Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

    6

    L’articolo 36 del medesimo regolamento così dispone:

    «In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

    7

    L’articolo 41 del regolamento n. 44/2001 è formulato nei termini seguenti:

    «La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

    8

    L’articolo 42 di tale regolamento così prevede:

    «1.   La decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

    2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte».

    9

    L’articolo 43 del medesimo regolamento così dispone:

    «1.   Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

    2.   Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III.

    3.   Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

    4.   Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

    5.   Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

    10

    L’articolo 45 del regolamento n. 44/2001 così prevede:

    «1.   Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

    2.   In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

    11

    L’articolo 54 di detto regolamento è formulato nei termini seguenti:

    «Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento».

    12

    L’articolo 55 del medesimo regolamento recita:

    «1.   Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

    2.   Qualora il giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri».

    13

    L’allegato V del regolamento n. 44/2001 prevede, al punto 4.4., che l’attestato redatto dai giudici dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione indica la «[d]ata di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    14

    La Seramico ha proposto dinanzi alla High Court un’azione diretta alla condanna della Trade Agency e della Hill Market Management LLP al pagamento della somma di GBP 289 122,10.

    15

    Come risulta dagli atti e secondo le informazioni fornite dalla High Court, la domanda giudiziale relativa a tale giudizio era stata comunicata alle convenute il 10 settembre 2009.

    16

    Tuttavia, poiché la Trade Agency non aveva prodotto memorie difensive, l’8 ottobre 2009 la High Court ha emesso una decisione in contumacia con cui condannava detta società con la seguente motivazione: «La convenuta non si è costituita in giudizio a seguito della citazione notificatale. Di conseguenza, è condannata a pagare alla ricorrente la somma di GBP 289 122,10 maggiorata degli interessi maturati fino alla data della presente decisione e GBP 130 per le spese. In totale, deve pagare alla ricorrente la somma di GBP 293 582,98».

    17

    Il 28 ottobre 2009, la Seramico ha presentato alla Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa (Tribunale di primo grado del distretto nord della città di Riga) (Lettonia) una domanda per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione, in Lettonia, della decisione emessa dalla High Court. Alla domanda era allegata una copia di detta decisione, corredata dell’attestato redatto ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 (in prosieguo: l’«attestato»).

    18

    La Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa ha accolto detta domanda con decisione del 5 novembre 2009.

    19

    Il 3 marzo 2010, la Rigās apgabaltiesas Civilietu tiesas koleģija (formazione collegiale per cause civili del Tribunale regionale di Riga) (Lettonia) ha rigettato il ricorso proposto avverso tale decisione dalla Trade Agency.

    20

    Tale società ha proposto quindi ricorso dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts [Sezione della Corte suprema (giudice di cassazione)], sostenendo che la domanda diretta al riconoscimento e all’esecuzione, in Lettonia, della decisione della High Court doveva essere respinta, in quanto, da un lato, i diritti della difesa erano stati violati nel corso del procedimento svoltosi nel Regno Unito, dato che la ricorrente non era stata informata della proposizione dell’azione dinanzi alla High Court, e, dall’altro, la decisione adottata da quest’ultimo giudice era manifestamente contraria all’ordine pubblico lettone, non essendo affatto motivata.

    21

    A tale proposito, l’Augstākās tiesas Senāts ha rilevato in primo luogo che, certamente, alla luce della ratio dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 risultava che, quando una decisione straniera è corredata dell’attestato, il giudice investito della domanda di esecuzione, tenuto conto in particolare del principio della fiducia reciproca nella giustizia menzionato ai considerando 16 e 17 di detto regolamento, dovrebbe limitarsi a fare riferimento alle informazioni contenute in tale attestato per quanto concerne la comunicazione al convenuto, senza richiedere ulteriori prove.

    22

    Tuttavia, richiamando la sentenza del 14 dicembre 2006, ASML (C-283/05, Racc. pag. I-12041, punto 29), detto giudice osserva che tale conclusione sembra essere contraria alla giurisprudenza della Corte, che, con riguardo al sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, ha riconosciuto che il rispetto dei diritti del convenuto contumace è garantito da un duplice controllo, effettuato anche dal giudice investito della domanda di riconoscimento o di esecuzione della decisione straniera.

    23

    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla violazione dell’ordine pubblico lettone, l’Augstākās tiesas Senāts ha accertato l’esistenza di un rapporto tra quest’ultimo e i diritti fondamentali tutelati tanto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    24

    In particolare, considerando che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale corrisponde l’articolo 47 della Carta, è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel senso che impone ai giudici nazionali l’obbligo di indicare nelle loro decisioni i motivi per i quali queste ultime sono state adottate, il giudice del rinvio ritiene che dovrebbe essere possibile, ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, rifiutare di riconoscere una decisione straniera che disattende siffatto obbligo. Sussisterebbero tuttavia incertezze sulla questione se una decisione come quella di cui al procedimento principale, priva di qualsiasi argomento in ordine alla fondatezza della domanda, sia effettivamente contraria a detto articolo 47.

    25

    Stanti tali premesse, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, nel caso in cui a una decisione di un giudice straniero sia allegato l’attestato (…), ma, ciò nondimeno, il convenuto si opponga adducendo che non gli è stata notificata l’azione proposta nello Stato membro d’origine della decisione, un giudice dello Stato membro richiesto, nell’esaminare un motivo di diniego di riconoscimento ex articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, sia competente a verificare esso stesso la concordanza dell’informazione contenuta nell’attestato con le prove. E se una competenza tanto ampia di un giudice dello Stato membro richiesto sia conforme al principio di reciproca fiducia nella giustizia sancito nei considerando 16 e 17 del regolamento n. 44/2001.

    2)

    Se una decisione emessa in contumacia, con cui si dirime nel merito una controversia senza esaminare né l’oggetto della domanda né le basi su cui si fonda e che non espone alcun argomento sulla fondatezza della domanda nel merito, sia conforme all’articolo 47 della Carta e non violi il diritto del convenuto ad un processo equo, stabilito da tale disposizione».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    26

    Con la sua prima questione, l’Augstākās tiesas Senāts chiede, in sostanza, se l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell’attestato, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.

    27

    Per rispondere a tale questione, occorre interpretare l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 alla luce non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del sistema istituito da tale regolamento e degli obiettivi da quest’ultimo perseguiti.

    28

    Per quanto riguarda il sistema istituito da detto regolamento, dal considerando 17 di quest’ultimo emerge che il procedimento inteso a rendere esecutiva, nello Stato membro richiesto, una decisione emessa in un altro Stato membro deve implicare soltanto un semplice controllo formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto (v. sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10, Racc. pag. I-9511, punto 28).

    29

    In seguito alla presentazione di tale istanza, come emerge dall’articolo 41 del regolamento n. 44/2001, le autorità dello Stato membro richiesto devono limitarsi, in una prima fase del procedimento, al controllo dell’espletamento delle formalità ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività di detta decisione. Conseguentemente, nell’ambito di tale fase del procedimento, esse non possono effettuare alcun esame vertente sugli elementi di fatto e di diritto della controversia risolta con la decisione di cui è stata richiesta l’esecuzione (v. sentenza Prism Investments, cit., punto 30).

    30

    Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, tale dichiarazione di esecutività deve tuttavia essere notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, eventualmente corredata della decisione emessa nello Stato membro d’origine qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

    31

    Pertanto, a termini dell’articolo 43 del regolamento n. 44/2001, detta dichiarazione di esecutività può essere oggetto, in una seconda fase del procedimento, di un ricorso giurisdizionale proposto dal convenuto interessato. I motivi di contestazione che possono essere dedotti sono espressamente elencati, in maniera esaustiva, agli articoli 34 e 35 di tale regolamento, ai quali fa rinvio l’articolo 45 di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza Prism Investments, cit., punti 32 e 33).

    32

    Per quanto attiene in particolare al motivo menzionato all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di quest’ultimo, si deve constatare che esso tende a garantire il rispetto dei diritti del convenuto contumace nel corso del procedimento avviato nello Stato membro d’origine mediante un sistema di duplice controllo (v. sentenza ASML, cit., punto 29). In forza di tale sistema il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a rifiutare o a revocare, in caso di ricorso, l’esecuzione di una decisione straniera emessa in contumacia, se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato tale decisione dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine.

    33

    Orbene, in tale contesto è pacifico che la questione di sapere se detto convenuto abbia ricevuto comunicazione della domanda giudiziale costituisce un elemento pertinente dalla valutazione globale, di natura fattuale (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 1981, Klomps, 166/80, Racc. pag. 1593, punti 15 e 18), che deve essere operata dal giudice dello Stato membro richiesto al fine di verificare se tale convenuto abbia avuto il tempo necessario per preparare le proprie difese o per intraprendere le azioni necessarie a evitare la pronuncia di una decisione in contumacia.

    34

    Ciò premesso, è poi necessario rilevare che il fatto che la decisione straniera sia corredata dell’attestato non può limitare la portata della valutazione che deve essere effettuata, in forza del duplice controllo, dal giudice dello Stato membro richiesto, allorché questi esamina il motivo di contestazione menzionato all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

    35

    Anzitutto, è necessario constatare, infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che il regolamento n. 44/2001 non reca nessuna disposizione che vieti espressamente al giudice dello Stato membro richiesto di verificare la correttezza delle informazioni sui fatti contenute nell’attestato, giacché gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, di tale regolamento limitano il divieto di riesame nel merito unicamente alla decisione giudiziaria dello Stato membro d’origine.

    36

    Occorre poi osservare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, che, poiché il giudice o l’autorità competente per il rilascio di tale attestato non coincide necessariamente con l’organo che ha emesso la decisione di cui è richiesta l’esecuzione, tali medesime informazioni presentano inevitabilmente un carattere meramente indicativo, il cui valore è semplicemente informativo. Ciò discende altresì dal carattere solo eventuale della produzione di detto attestato, in mancanza del quale, conformemente all’articolo 55 del regolamento n. 44/2001, il giudice dello Stato membro richiesto competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività può accettare un documento equivalente o, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, astenersi dal richiederne la produzione.

    37

    Da ultimo, come rilevato del pari dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, occorre precisare che, come emerge dallo stesso tenore letterale dell’allegato V di detto regolamento, le informazioni contenute nell’attestato si limitano all’indicazione della «[d]ata di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali», senza tuttavia menzionare altre indicazioni utili al fine di verificare se il convenuto sia stato posto in condizioni di difendersi, quali in particolare le modalità di notificazione e di comunicazione o l’indirizzo di quest’ultimo.

    38

    Ne consegue che, nell’ambito dell’esame del motivo di contestazione di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo, il giudice dello Stato membro richiesto è competente a procedere a una valutazione autonoma dell’insieme degli elementi di prova e a verificare quindi, se del caso, la concordanza tra questi ultimi e le informazioni contenute nell’attestato al fine di valutare, in primo luogo, se il convenuto contumace abbia ricevuto la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale e, in secondo luogo, se tale eventuale notificazione o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese.

    39

    Tale conclusione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 44/2001.

    40

    Infatti, si deve precisare al riguardo che, come emerge dai considerando 16 e 17 di detto regolamento, il regime di riconoscimento e di esecuzione ivi previsto si fonda sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace (v. sentenza Prism Investments, cit., punto 27).

    41

    In tale contesto, la funzione assegnata all’attestato consiste precisamente nel facilitare l’adozione, in una prima fase del procedimento, della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d’origine, rendendo il suo rilascio quasi automatico, come espressamente previsto dal considerando 17 del regolamento n. 44/2001.

    42

    Tuttavia, come emerge da una costante giurisprudenza, l’obiettivo così perseguito non può essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punti 23 e 24, nonché la giurisprudenza ivi citata).

    43

    La Corte ha infatti già dichiarato che dai considerando 16-18 del regolamento n. 44/2001 risulta espressamente che il sistema di ricorsi previsto avverso il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione è volto a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione e, dall’altro, il rispetto dei diritti della difesa, che esige che il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio avverso la dichiarazione di esecutività, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C-420/07, Racc. pag. I-3571, punto 73).

    44

    Orbene, è in questa seconda fase del procedimento avviato nello Stato membro richiesto, che si svolge soltanto se il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività, che il regolamento n. 44/2001 ha stabilito, come rammentato al punto 32 della presente sentenza, un meccanismo di duplice controllo volto a garantire, in particolare, il rispetto dei diritti del convenuto contumace non soltanto nel corso del procedimento iniziale nello Stato membro d’origine (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punto 30), ma anche durante il procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punto 31).

    45

    Pertanto, limitare la portata del potere di esame di cui dispone in tale fase il giudice dello Stato membro richiesto per il solo fatto che è stato prodotto l’attestato significherebbe privare di qualsiasi effetto utile il controllo che tale medesimo giudice è tenuto a effettuare e, di conseguenza, impedire la realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire il rispetto dei diritti della difesa contemplato da detto regolamento e menzionato al considerando 18 del medesimo.

    46

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro d’origine e corredata dell’attestato, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.

    Sulla seconda questione

    47

    Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo, consenta al giudice dello Stato membro richiesto di rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime la controversia nel merito, che non esamina né l’oggetto né il fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, per il fatto che essa viola il diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47 della Carta.

    48

    In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, poiché l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di detto regolamento, il ricorso alla clausola relativa all’ordine pubblico di cui al richiamato articolo 34, punto 1, può avvenire soltanto in casi eccezionali (v., in tal senso, sentenza Apostolides, cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    In tale contesto, come risulta da una giurisprudenza parimenti costante, sebbene in linea di principio gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva di cui all’articolo 34, punto 1, le esigenze del proprio ordine pubblico in conformità delle loro concezioni nazionali, i confini di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento (v. sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C-7/98, Racc. pag. I-1935, punto 22; dell’11 maggio 2000, Renault, C-38/98, pag. I-2973, punto 27, e Apostolides, cit., punto 56). Di conseguenza, alla Corte non spetta definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, ma piuttosto controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato membro (v. citate sentenze Krombach, punto 23; Renault, punto 28, e Apostolides, punto 57).

    50

    Al riguardo, occorre rilevare che, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato membro richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro d’origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro d’origine (v. citate sentenze Krombach, punto 36; Renault, punto 29, e Apostolides, punto 58).

    51

    È quindi ipotizzabile ricorrere alla clausola relativa all’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. La lesione dovrebbe costituire una manifesta violazione di una norma considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (v. citate sentenze Krombach, punto 37; Renault, punto 30 e Apostolides, punto 59).

    52

    Per quanto attiene al diritto a un equo processo, al quale la questione sollevata fa riferimento, occorre rammentare che tale diritto risulta dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato riaffermato all’articolo 47, secondo comma, della Carta, che corrisponde, come emerge dalle spiegazioni relative a tale articolo, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v. sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag. I-13849, punto 32).

    53

    Orbene, a tale proposito, la Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a un equo processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punto 28).

    54

    Ne consegue che il giudice dello Stato membro richiesto può considerare, in linea di principio, che una decisione emessa in contumacia che non esamini l’oggetto, il fondamento, nonché la fondatezza del ricorso costituisca una limitazione di un diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.

    55

    In proposito, la Corte ha tuttavia dichiarato che i diritti fondamentali non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente ad obiettivi d’interesse generale perseguiti dai provvedimenti di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, una violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2006, Dokter e a., C-28/05, Racc. pag. I-5431, punto 75; del 2 aprile 2009, Gambazzi, C-394/07, Racc. pag. I-2563, punto 29, nonché del 18 marzo 2010, Alassini, C-317/08 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 63).

    56

    Nella fattispecie, il governo del Regno Unito ha precisato che una decisione emessa in contumacia, come quella della High Court di cui al procedimento principale, può essere adottata solo se, da un lato, il ricorrente comunica e deposita la domanda iniziale («claim form») nonché una memoria dettagliata recante le conclusioni («particulars of claim») contenente un’esposizione approfondita dei motivi di diritto e dei fatti all’origine della controversia, alla quale la decisione stessa implicitamente si riferisce, e, dall’altro, se il convenuto, pur essendo stato regolarmente informato dell’azione proposta contro di lui, non manifesta o non rende nota l’intenzione di depositare una memoria difensiva entro il termine impartito.

    57

    In tale sistema processuale, l’adozione di una decisione in contumacia ha l’obiettivo di garantire uno svolgimento rapido, efficace e meno oneroso dei procedimenti avviati per il recupero di crediti non contestati, al fine di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

    58

    Orbene, si deve ammettere che siffatto obiettivo può di per sé giustificare una limitazione del diritto a un equo processo, in quanto tale diritto richiede che le decisioni giudiziarie siano motiviate.

    59

    Ciò premesso, spetta comunque al giudice del rinvio verificare, alla luce delle circostanze concrete della controversia principale, che la limitazione istituita dal sistema processuale del Regno Unito non sia manifestamente sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza Gambazzi, cit., punto 34).

    60

    In quest’ottica si deve constatare, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, che la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva (v., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Racc. pag. I-3813, punto 66, nonché Gambazzi, cit,, punti 40, 45 e 46).

    61

    Ciò implica, nel procedimento principale, che il giudice del rinvio possa valutare, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 88 e 89 delle sue conclusioni, in particolare se e in quale misura la Trade Agency abbia avuto conoscenza della memoria dettagliata recante le conclusioni della Seramico, nonché i mezzi di ricorso di cui la Trade Agency disponeva, dopo la pronuncia di detta decisione, al fine di chiederne la riforma o la revoca.

    62

    Alla luce di tutte le considerazione che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene un disamina né dell’oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa dell’impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

    Sulle spese

    63

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di detto regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, quando il convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell’attestato redatto ai sensi dell’articolo 54 del medesimo regolamento, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove.

     

    2)

    L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al quale fa rinvio l’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene una disamina né dell’oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa dell’impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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