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Document 62010CJ0263

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 2011.
    Iulian Nisipeanu contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj e altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunalul Gorj - Romania.
    Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli.
    Causa C-263/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00097*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:466





    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 luglio 2011 – Nisipeanu / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj e altri

    (causa C‑263/10)

    «Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»

    1.                     Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione nel territorio nazionale – Tassa applicabile ai veicoli d’occasione importati e che non ha equivalenti per i veicoli presenti sul mercato nazionale aventi la stessa vetustà ed usura – Inammissibilità (Art. 110 TFUE) (v. punti 28‑29 e dispositivo)

    2.                     Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 110 TFUE) (v. punti 32‑36)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunalul Gorj – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale che colpisce gli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione in uno Stato membro – Qualificazione del criterio della «data di prima immatricolazione» – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Validità dell’esenzione dal pagamento dell’imposta, introdotta per talune categorie di veicoli – Eventuale applicazione del principio «chi inquina paga».

    Dispositivo

    L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.

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