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Document 62010CJ0200

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 maggio 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.
Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratto relativo al contributo comunitario concesso ad un progetto nell'ambito del programma "eContent" - Risoluzione del contratto da parte della Commissione - Rimborso dei costi ammissibili - Motivazione della sentenza del Tribunale.
Causa C-200/10 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00067*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:281





Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa C‑200/10 P)

«Impugnazione – Clausola compromissoria – Contratto relativo al contributo comunitario concesso ad un progetto nell’ambito del programma “eContent” – Risoluzione del contratto da parte della Commissione – Rimborso dei costi ammissibili – Motivazione della sentenza del Tribunale»

1.                     Procedura – Eccezione di irricevibilità – Eccezione non suffragata da argomenti precisi – Rigetto dell'eccezione (Regolamento di procedura della Corte, art. 91) (v. punti 17-19)

2.                     Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Violazione dell’obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti – Motivo diretto a provare l'ammissibilità dei costi derivanti dall'esecuzione di un contratto relativo a un sostegno economico dell'Unione a un progetto nel quadro di un programma a contenuto elettronico – Omessa pronuncia da parte del Tribunale – Impugnazione fondata (Art. 272 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 32, 33, 42, 43)

3.                     Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 113, paragrafo 1) (v. punti 67 e 68)

4.                     Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 81-84)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 febbraio 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T‑340/07), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, diretto ad ottenere la condanna della Commissione, da un lato, al pagamento delle somme asseritamente dovute alla ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno in seguito alla risoluzione di un contratto relativo al contributo comunitario concesso al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO») (contratto n. EDC‑53007 EEBO/27873), concluso nell’ambito del programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l’utilizzo del contenuto digitale europeo nelle reti globali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione (Programma «eContent»).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 febbraio 2010, Dynamiki/Commissione (T‑340/07), è annullata in quanto il Tribunale con tale sentenza ha omesso di statuire sulla domanda della Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE diretta ad ottenere, nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto EDC 53007 EEBO/27873, la condanna della Commissione a corrisponderle l’importo di EUR 172 588,62 relativo ai costi non ancora rimborsati dalla Commissione e che la ricorrente ha sopportato nell’ambito di detto contratto.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca su tale domanda della Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

3)

Le spese sono riservate.

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