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Document 62010CJ0021

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 luglio 2011.
    Károly Nagy contro Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Fővárosi Bíróság - Ungheria.
    Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 - Sostegno comunitario allo sviluppo rurale - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali - Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti "per animali", la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame - Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo - Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini - Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità.
    Causa C-21/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-06769

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:505

    Causa C‑21/10

    Károly Nagy

    contro

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság)

    «Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno comunitario allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali — Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti “per animali”, la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame — Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo — Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini — Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità»

    Massime della sentenza

    1.        Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali

    (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, come modificato dal regolamento n. 1783/2003, artt. 22 e 37, n. 4)

    2.        Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali

    (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, come modificato dal regolamento n. 1783/2003, art. 22; regolamento della Commissione n. 817/2004, art. 68)

    3.        Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali

    (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, come modificato dal regolamento n. 1783/2003, art. 22; regolamento della Commissione n. 817/2004, art. 68)

    4.        Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Sostegno allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali

    (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, come modificato dal regolamento n. 1783/2003, art. 22; regolamenti della Commissione n. 796/2004, art. 16, e n. 817/2004, art. 68)

    1.        L’art. 37, n. 4, del regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), come modificato dal regolamento n. 1783/2003, consente agli Stati membri di stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché esse siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti in tale regolamento. A tal riguardo, l’art. 22 del suddetto regolamento prevede, in particolare, che un sostegno sia concesso ai metodi di produzione agricola concepiti per preservare lo spazio naturale e che tale sostegno sia destinato ad incoraggiare un’estensivizzazione dei metodi di produzione agricola, favorevole all’ambiente e alla gestione dei sistemi di pascolo di scarsa intensità. Una condizione di densità del bestiame, prevista da una normativa nazionale al fine dell’utilizzazione di un terreno situato in uno spazio naturale sensibile quale pascolo e avente lo scopo di preservare la ricchezza della flora e della fauna dei terreni erbosi, che si applica alla concessione degli aiuti fondati sull’art. 22 è quindi coerente con gli obiettivi e i requisiti fissati da tale regolamento e costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio degli aiuti di cui trattasi, conforme all’art. 37, n. 4, di detto regolamento.

    (v. punti 31-32)

    2.        Per quanto riguarda gli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), come modificato dal regolamento n. 1783/2003, la cui concessione è subordinata a una condizione di densità del bestiame, tale disposizione e l’art. 68 del regolamento n. 817/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, consentono alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine.

    (v. punto 37, dispositivo 1)

    3.        L’art. 22 del regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), come modificato dal regolamento n. 1783/2003, e l’art. 68 del regolamento n. 817/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, consentono alle autorità competenti, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine per negare tale aiuto, senza dover procedere necessariamente ad altre verifiche.

    Infatti, la banca dati informatizzata del sistema di identificazione e di registrazione degli animali mira a garantire una rintracciabilità efficiente in tempo reale di questi ultimi, che è essenziale per motivi di sanità pubblica. Tale banca dati deve essere quindi totalmente affidabile. Pertanto, detta banca dati è, di per sé stessa, idonea a comprovare che ricorrono i presupposti di ammissibilità al beneficio dell’aiuto di cui trattasi, come quello riguardante la densità del bestiame.

    (v. punti 42-43, dispositivo 2)

    4.        L’art. 22 del regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), come modificato dal regolamento n. 1783/2003, e l’art. 68 del regolamento n. 817/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, interpretati alla luce dell’art. 16 del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, sottopongono le autorità nazionali, nella misura in cui queste ultime verificano unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, al fine di controllare le condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall’art. 22 e subordinato a una condizione di densità del bestiame, ad un obbligo di informazione relativo a tali condizioni di ammissibilità, che consiste nell’informare l’agricoltore interessato a tale aiuto che ogni animale non identificato o non registrato correttamente in tale sistema nazionale sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali che presentano irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi.

    (v. punto 51, dispositivo 3)







    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    21 luglio 2011 (*)

    «Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 – Sostegno comunitario allo sviluppo rurale – Sostegno ai metodi di produzione agroambientali – Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti “per animali”, la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame – Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo – Sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini – Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità»

    Nel procedimento C‑21/10,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Fővárosi Bíróság (Ungheria), con decisione 28 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2010, nella causa

    Károly Nagy

    contro

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,

    avvocato generale: sig. J. Mazák

    cancelliere: sig. A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        dal sig. Nagy, rappresentato da sé stesso,

    –        per il governo ungherese, dal sig. M Z. Fehér, dalle sig.re Z. Tóth e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,

    –        per la Commissione europea, dai sigg. G. von Rintelen e A. Sipos, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2011,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1783 (GU L 270, pag. 70; in prosieguo: il «regolamento n. 1257/1999»), nonché dell’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Nagy, produttore agricolo, e il Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; in prosieguo: l’«MVH») in merito ad un rifiuto di aiuto agroambientale opposto all’interessato in seguito ad un controllo delle informazioni fornite da quest’ultimo in occasione della presentazione della sua domanda di aiuto.

     Contesto normativo

     Il diritto dell’Unione

    3        Nell’ambito del capitolo VI, intitolato «Agroambiente e benessere degli animali», l’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:

    «Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.

    Tale sostegno è inteso a promuovere:

    (...)

    b)       l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,

    c)       la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,

    (...)».

    4        L’art. 37, n. 4, di predetto regolamento è formulato nel modo seguente:

    «Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento».

    5        L’art. 58, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 74, pag. 1), prevede che per l’identificazione delle superfici e degli animali si proceda conformemente agli artt. 4 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).

    6        L’art. 5 del regolamento n. 3508/92, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 21 aprile 1997, n. 820 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3508/92»), dispone:

    «Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto soggetto alle disposizioni del presente regolamento è stabilito conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE [del Consiglio 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355, pag. 32)] e al regolamento (CE) n. 820/97».

    7        Il trentottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 817/2004 così recita:

    «Le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale. Per semplificazione è opportuno applicare, per quanto possibile, il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Titolo II, capitolo IV, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE), n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1; in prosieguo: il «sistema integrato di gestione e di controllo»)] le cui modalità di applicazione sono previste dal regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 [,11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (CEE) n. 3508/92 (GU L 327, pag. 11)]».

    8        Ai sensi dell’art. 66, nn. 1 e 4, del regolamento n. 817/2004:

    «1.      Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, devono indicare l’insieme delle superfici e degli animali dell’azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell’ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

    (...)

    4.       Per l’identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003».

    9        L’art. 67 del regolamento n. 817/2004 così prevede:

    «1.      I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

    A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all’esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.

    In tutti i casi in cui ciò sia necessario, gli Stati membri ricorrono al sistema di gestione e controllo integrato. (…)

    (...)».

    10      L’art. 68 del regolamento n. 817/2004 così recita:

    «Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell’aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine».

    11      A norma dell’art. 17 del regolamento n. 1782/2003, ciascuno Stato membro crea un sistema integrato di gestione e di controllo.

    12      L’art. 18 del regolamento n. 1782/2003 è del seguente tenore:

    «1.       Il sistema integrato [di gestione e di controllo] comprende i seguenti elementi:

    a)      una base di dati informatizzata;

    b)      un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

    c)      un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, ai sensi dell’articolo 21;

    d)      le domande di aiuto;

    e)      un sistema integrato di controllo;

    f)      un sistema unico di registrazione dell’identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

    2.      In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71 il sistema integrato [di gestione e di controllo] comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE (...) e del regolamento (CE) n. 1760/2000 [del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204, pag. 1)]».

    13      L’art. 20 del regolamento n. 1782/2003 definisce il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

    14      L’art. 16, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18), dispone quanto segue:

    «In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all’agricoltore di chiedere l’aiuto per tutti gli animali che, ad una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

    a)       in conformità delle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano rese note all’agricoltore;

    b)       l’agricoltore sia consapevole del fatto che ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’articolo 59.

    (...)».

    15      In forza dell’art. 5 del regolamento n. 1760/2000, le autorità competenti degli Stati membri istituiscono una banca dati informatizzata riguardante i bovini a norma degli artt. 14 e 18 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 1964, 121, pag. 1977).

     La normativa nazionale

    16      L’art. 5 del regolamento del ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 150/2004, recante disposizioni particolari relative al beneficio degli aiuti agroalimentari iscritti nel bilancio dello Stato, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», e contemplate dal piano nazionale di sviluppo rurale (Magyar Közlöny 2004/116; in prosieguo: il «regolamento ministeriale n. 150/2004»), prevede che un aiuto possa essere concesso nell’ambito di programmi agroambientali di gestione dei pascoli.

    17      L’art. 32, n. 2, del predetto regolamento ministeriale fissa le condizioni di ammissibilità al beneficio dell’aiuto considerato, che impongono all’agricoltore interessato di disporre, da un lato, di almeno un ettaro di pascolo in determinati spazi naturali sensibili elencati in suddetta disposizione e, dall’altro, di almeno 0,2 unità di bestiame grosso per ettaro nella prospettiva di un utilizzo della superficie quale pascolo.

    18      L’art. 16 del regolamento del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 131/2004, recante disposizioni generali relative al beneficio degli aiuti iscritti nel bilancio dello Stato, cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», e contemplati dal piano nazionale di sviluppo rurale (Magyar Közlöny 2004/127), è redatto nei seguenti termini:

    «Le indicazioni contenute nella domanda sono verificate conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 66‑70 del regolamento [n. 817/2004]».

    19      Il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer; in prosieguo: l’«ENAR») è definito dall’art. 2 del regolamento del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 99/2002, relativo all’identificazione individuale dei capi di bestiame bovino e al sistema di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine (Magyar Közlöny 2002/135) come il sistema di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine che si ricollega alla registrazione delle mandrie e garantisce il controllo degli animali, costituendo inoltre la base del sistema di registrazione dei settori specializzati considerati (salute degli animali, condizioni di allevamento, regolazione del mercato, ecc.).

    20      L’art. 3 di tale regolamento prevede che i bovini debbano essere registrati nella banca dati nazionale ai fini della loro identificazione e della loro registrazione individuali.

    21      L’art. 19 del suddetto regolamento precisa che il detentore di animali è tenuto a prestare il suo contributo alla registrazione esatta e professionale della mandria o degli animali detenuti.

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    22      In data 26 novembre 2004 il sig. Nagy ha presentato una richiesta di aiuto agroambientale quinquennale presso il MVH.

    23      Istituito nell’ambito di un programma operativo di gestione di pascoli, tale aiuto è subordinato, in forza dell’art. 32, n. 2, del regolamento ministeriale n. 150/2004, al possesso di almeno 0,2 unità di bestiame grosso per ettaro nella prospettiva di un utilizzo della superficie quale pascolo.

    24      Nella sua domanda di aiuto il sig. Nagy ha dichiarato di possedere dodici bovini e in data 10 agosto 2005 e 6 ottobre 2006, ha ottenuto il versamento di tale aiuto rispettivamente per le campagne 2004/2005 e 2005/2006.

    25      Verifiche effettuate in loco il 18 ottobre 2006, nonché controlli incrociati realizzati in ordine alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda di aiuto, tramite il registro dell’ENAR, hanno rivelato che i dodici bovini menzionati in tale domanda non erano registrati al momento della presentazione di quest’ultima.

    26      Con decisione 15 dicembre 2006, il MVH ha constatato che il sig. Nagy non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità al beneficio dell’aiuto controverso, fissate all’art. 32, n. 2, del regolamento ministeriale n. 150/2004, poiché le verifiche effettuate non avevano permesso di confermare il numero di animali dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto. Di conseguenza, il MVH ha escluso il sig. Nagy dal beneficio dell’aiuto agroambientale quinquennale e gli ha chiesto di rimborsare le somme già versate, per un importo totale di EUR 5 230.

    27      Il sig. Nagy ha impugnato tale decisione dinanzi al Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, il quale, il 10 agosto 2007, ha confermato detta decisione fondandosi sull’art. 32, n. 2, del regolamento ministeriale n. 150/2004.

    28      Il sig. Nagy ha contestato la decisione di tale ministero dinanzi al Fővárosi Bíróság sostenendo di aver disposto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, del numero di animali richiesto da tale disposizione, ma di ignorare l’esistenza dell’ENAR e il fatto che il beneficio dell’aiuto controverso fosse subordinato alla registrazione degli animali di cui trattasi in tale sistema, poiché non gli era stata fornita alcuna informazione a tal riguardo.

    29      Ritenendo che fosse necessario ottenere una soluzione della questione se, in caso di pagamento per superficie, soltanto i dati dell’ENAR potessero essere considerati come facenti fede o se, in tal caso, l’autorità competente possa, o debba, basarsi su altri elementi di prova, il Fővárosi Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se gli artt. 22 del regolamento [n. 1257/1999] e 68 del regolamento [n. 817/2004] debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di programmi specifici di gestione delle aree adibite a pascolo rientranti tra le misure agroambientali previste dall’art. 22 del regolamento [n. 1257/1999], il controllo dei dati figuranti nella banca dati ENAR (...) in conformità dell’art. 68 del regolamento [n. 817/2004] deve estendersi ai pagamenti di aiuti per superficie subordinati ad una condizione di densità del bestiame.

    2)      Se le due disposizioni sopra menzionate possano essere interpretate nel senso che, anche ove l’aiuto sia subordinato ad una condizione di densità del bestiame, ma non si tratti di un aiuto per animali, occorre applicare le verifiche incrociate previste dal sistema integrato di gestione e di controllo.

    3)      Se le disposizioni sopra menzionate possano essere interpretate nel senso che l’autorità competente può o deve esaminare l’effettivo soddisfacimento delle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal sistema ENAR, quando la stessa si pronuncia sulla concessione di pagamenti di aiuti per superficie.

    4)      Tenuto conto dell’interpretazione delle disposizioni sopra menzionate, quale obbligo incomba all’autorità competente in forza dell’esigenza del controllo e della verifica incrociata prevista dalle citate disposizioni comunitarie. Se il controllo possa essere limitato ad una mera verifica dei dati contenuti nel sistema ENAR.

    5)      Se le disposizioni sopra menzionate impongano all’autorità nazionale un obbligo di informazione per quanto riguarda le condizioni di concessione degli aiuti (ad esempio, la registrazione presso l’ENAR). In caso affermativo, quali debbano esserne le modalità e la portata».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulle questioni prima e seconda

    30      Con le sue questioni prima e seconda, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, per quanto riguarda gli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 e subordinati ad una condizione di densità del bestiame, tale disposizione nonché l’art. 68 del regolamento n. 817/2004 permettano alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale l’ENAR.

    31      Anzitutto, va rilevato che l’art. 37, n. 4, del regolamento n. 1257/1999 consente agli Stati membri di stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché esse siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti in tale regolamento. A tal riguardo, l’art. 22 del suddetto regolamento prevede, in particolare, che un sostegno sia concesso ai metodi di produzione agricola concepiti per preservare lo spazio naturale e che tale sostegno sia destinato ad incoraggiare un’estensivizzazione dei metodi di produzione agricola, favorevole all’ambiente e alla gestione dei sistemi di pascolo di scarsa intensità.

    32      Una condizione di densità del bestiame, prevista da una normativa nazionale al fine dell’utilizzazione di un terreno situato in uno spazio naturale sensibile quale pascolo e avente lo scopo di preservare la ricchezza della flora e della fauna dei terreni erbosi, che si applica alla concessione degli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento n. 1257/1999, è quindi coerente con gli obiettivi e i requisiti fissati da tale regolamento. Una siffatta condizione costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio degli aiuti di cui trattasi, conforme all’art. 37, n. 4, di detto regolamento.

    33      Va poi rilevato che l’art. 68 del regolamento n. 817/2004 prevede che il controllo amministrativo sia esaustivo. Tale disposizione precisa, inoltre, che quest’ultimo comporta verifiche incrociate, ove opportuno, anche con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e che tali verifiche riguardano parcelle e animali che sono oggetto di una misura di sostegno, al fine di evitare qualsiasi versamento ingiustificato di aiuti. Dal trentottesimo ‘considerando’ del regolamento anzidetto emerge peraltro che le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale e che, per semplificazione, è opportuno applicare, per quanto possibile, il sistema integrato di gestione e di controllo.

    34      Ne consegue che gli Stati membri possono applicare detto art. 68 agli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 che sono sottoposti ad una condizione di densità del bestiame, poiché la medesima costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio di tali aiuti conforme al predetto regolamento. Di conseguenza, verifiche incrociate vertenti su animali oggetto di detti aiuti sono effettuate, ove opportuno, anche con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo ai quali gli Stati membri ricorrono, ai sensi dell’art. 67, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 817/2004.

    35      In proposito, l’art. 66, n. 4, del regolamento summenzionato prevede che per l’identificazione degli animali e delle superfici si debba procedere secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 20 del regolamento n. 1782/2003. In particolare, l’art. 18, n. 2, di quest’ultimo regolamento prevede che tale sistema integrato di gestione e di controllo comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito in conformità con la direttiva 92/102 e con il regolamento n. 1760/2000.

    36      Tuttavia, va rilevato che l’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 si applica, ai sensi dell’art. 156, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento, alle domande di pagamento presentate a partire dall’anno civile 2005. Pertanto, per quanto riguarda le domande inoltrate anteriormente, occorre riferirsi all’art. 58, n. 4, del regolamento n. 445/2002, il quale, redatto in termini simili a quelli dell’art. 66, n. 4, del regolamento n. 817/2004, rinvia all’art. 5 del regolamento n. 3508/92 che fa altresì riferimento ad un siffatto sistema di identificazione e di registrazione degli animali, stabilito conformemente alla direttiva 92/102 e al regolamento n. 820/97.

    37      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima e seconda questione vanno risolte nel senso che, per quanto riguarda gli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 e subordinati a una condizione di densità del bestiame, tale disposizione e l’art. 68 del regolamento n. 817/2004 consentono alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale l’ENAR.

     Sulle questioni terza e quarta

    38      Con le sue questioni terza e quarta, che vanno parimenti esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999 e 68 del regolamento n. 817/2004 consentano alle autorità competenti, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale l’ENAR, per negare tale aiuto o se, al contrario, tali disposizioni impongano a suddette autorità di procedere ad altre verifiche e, ove necessario, di determinare la natura di queste ultime.

    39      Va rammentato, anzitutto, per quanto riguarda il controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall’art. 22 del regolamento n. 1257/1999, che l’art. 68 del regolamento n. 817/2004 prevede che il controllo amministrativo sia esaustivo e comporti verifiche incrociate anche, ove opportuno, con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo.

    40      L’importanza di tale sistema integrato di gestione e di controllo è, peraltro, sottolineata al trentottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 817/2004 che sancisce che, per quanto possibile, occorre applicare tale sistema integrato. Del pari, gli artt. 66, nn. 1 e 4, e 67, n. 1, terzo comma, di tale regolamento fanno riferimento al suddetto sistema integrato, il quale è segnatamente destinato ad identificare gli animali detenuti nell’azienda. Come emerge dai punti 35 e 36 della presente sentenza, lo stesso sistema integrato comprende, in particolare, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

    41      Va in seguito rilevato che tale sistema di identificazione e di registrazione degli animali deve essere interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, segnatamente, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica (v. sentenza 24 maggio 2007, causa C‑45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag. I‑3997, punto 41). Al fine di soddisfare tale requisito dell’efficacia e dell’affidabilità permanenti, spetta ai detentori di animali fare registrare i loro bovini nella banca dati informatizzata di detto sistema.

    42      Ne deriva, infine, che la banca dati informatizzata del sistema di identificazione e di registrazione degli animali mira a garantire una rintracciabilità efficiente in tempo reale di questi ultimi, che è essenziale per motivi di sanità pubblica (v. sentenza Maatschap Schonewille-Prins, cit., punto 50). Tale banca dati dev’essere quindi totalmente affidabile. Pertanto, detta banca dati è, di per sé stessa, idonea a comprovare che ricorrono i presupposti di ammissibilità al beneficio dell’aiuto di cui trattasi, come quello riguardante la densità del bestiame.

    43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la terza e quarta questione vanno risolte dichiarando che gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999 e 68 del regolamento n. 817/2004, consentono alle autorità competenti, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale l’ENAR, per negare tale aiuto, senza dover procedere necessariamente ad altre verifiche.

     Sulla quinta questione

    44      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede se gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999 e 68 del regolamento n. 817/2004 sottopongano le autorità nazionali ad un obbligo di informazione relativa alle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto da tale art. 22 e subordinato ad una condizione di densità del bestiame e, ove necessario, di determinare la natura e la portata di un siffatto obbligo.

    45      A tal riguardo, va rilevato che né gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999 e 68 del regolamento n. 817/2004 né alcun’altra disposizione di tali regolamenti impongono un siffatto obbligo alle autorità nazionali.

    46      Tuttavia, dall’art. 16, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 796/2004 emerge che, per quanto riguarda le condizioni applicabili alle domande di aiuti «per animali», gli Stati membri possono istituire un sistema che consenta agli agricoltori di chiedere un aiuto per tutti gli animali ammissibili all’aiuto di cui trattasi, in base alle informazioni contenute in una banca data informatizzata relativa ai bovini, come quella dell’ENAR. Tale disposizione precisa che, in tale caso, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire che l’agricoltore venga informato che ogni animale non identificato o registrato correttamente nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali per i quali sono state riscontrate irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi.

    47      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento o il divieto di discriminazione, sancito dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑4559, punto 61; 11 novembre 2010, causa C‑152/09, Grootes, Racc. pag. I‑11285, punto 66, nonché 1° marzo 2011, causa C‑236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

    48      Nella specie, è giocoforza constatare che gli agricoltori che hanno inoltrato una domanda al fine di ottenere un aiuto previsto dall’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 e subordinato a una condizione di densità del bestiame e quelli che hanno presentato una domanda di aiuto «per animali» sono in una situazione analoga quanto agli effetti giuridici che possono derivare da una mancata identificazione o da una scorretta registrazione in un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, quale l’ENAR.

    49      Infatti, alla guisa di questi ultimi agricoltori, gli agricoltori che hanno presentato una domanda al fine di ottenere un aiuto previsto dall’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 e subordinato ad una condizione di densità del bestiame, e che non osservano le norme di identificazione e di registrazione dei bovini, subiscono le stesse conseguenze giuridiche poiché, come emerge dal punto 43 della presente sentenza, le autorità nazionali possono, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di tale aiuto, segnatamente di quello relativo alla densità del bestiame, fondarsi unicamente sui dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale l’ENAR, per negare tale aiuto.

    50      Atteso quanto precede, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento che vengano trattate diversamente la situazione degli agricoltori che hanno inoltrato una domanda al fine di ottenere un aiuto previsto dall’art. 22 del regolamento n. 1257/1999 e subordinato ad una condizione di densità del bestiame e la situazione degli agricoltori che hanno presentato una domanda di aiuto «per animali», poiché solo questi ultimi agricoltori hanno diritto ad essere informati dalle autorità nazionali che ogni animale non identificato o non registrato correttamente nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali per i quali sono state riscontrate irregolarità che possono comportare effetti giuridici quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi. Peraltro, tale disparità di trattamento non può essere giustificata oggettivamente.

    51      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la quinta questione va risolta nel senso che gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999 e 68 del regolamento n. 817/2004, interpretati alla luce dell’art. 16 del regolamento n. 796/2004, sottopongono le autorità nazionali, nella misura in cui queste ultime verificano unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale l’ENAR, al fine di controllare le condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall’art. 22 e subordinato a una condizione di densità del bestiame, ad un obbligo di informazione relativo a tali condizioni di ammissibilità, che consiste nell’informare l’agricoltore interessato a tale aiuto che ogni animale non identificato o non registrato correttamente in tale sistema nazionale sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali che presentano irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi.

     Sulle spese

    52      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    1)      Per quanto riguarda gli aiuti fondati sull’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1783, e subordinati a una condizione di densità del bestiame, tale disposizione e l’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, consentono alle autorità competenti di effettuare verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo e, in particolare, di fondarsi su quelli contenuti nella banca dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer).

    2)      Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, consentono alle autorità competenti, in sede di controllo delle condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dal suddetto art. 22, di verificare unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine per negare tale aiuto, senza dover procedere necessariamente ad altre verifiche.

    3)      Gli artt. 22 del regolamento n. 1257/1999, quale modificato, e 68 del regolamento n. 817/2004, interpretati alla luce dell’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, sottopongono le autorità nazionali, nella misura in cui queste ultime verificano unicamente i dati di un sistema nazionale di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, quale il sistema ungherese di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine, al fine di controllare le condizioni di ammissibilità al beneficio di un aiuto agroambientale previsto dall’art. 22 e subordinato a una condizione di densità del bestiame, ad un obbligo di informazione relativo a tali condizioni di ammissibilità, che consiste nell’informare l’agricoltore interessato a tale aiuto che ogni animale non identificato o non registrato correttamente in tale sistema nazionale sarà preso in considerazione nel numero complessivo degli animali che presentano irregolarità che possono comportare effetti giuridici, quali una riduzione o un’esclusione dell’aiuto di cui trattasi.

    Firme


    * Lingua processuale: l’ungherese.

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