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Document 62010CC0533

Conclusioni dell’avvocato generale P. Cruz Villalón, presentate l’8 dicembre 2011.
Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA contro Receveur des douanes de Roubaix e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d’instance de Roubaix.
Codice doganale comunitario — Articolo 236, paragrafo 2 — Rimborso di dazi non legalmente dovuti — Termine — Regolamento (CE) n. 2398/97 — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan — Regolamento (CE) n. 1515/2001 — Rimborso dei dazi antidumping versati in base ad un regolamento successivamente dichiarato invalido — Nozione di “forza maggiore” — Data di insorgenza dell’obbligo di rimborso dei dazi all’importazione.
Causa C‑533/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:819

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate l’8 dicembre 2011 ( 1 )

Causa C-533/10

Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA

contro

Receveur des douanes de Roubaix

Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille

Administration des douanes

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Roubaix (Francia)]

«Codice doganale comunitario — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Rimborso di dazi versati in forza di un regolamento successivamente dichiarato invalido — Forza maggiore — Momento in cui sorge l’obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi — Effetti retroattivi dell’illegittimità dichiarata con sentenza della Corte di giustizia»

1. 

Per le ragioni che mi appresto ad esporre, ritengo che dietro la prima delle due questioni in cui si articola la presente domanda di pronuncia pregiudiziale – in definitiva, una domanda vertente sull’interpretazione della nozione di «forza maggiore» ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ) – si ponga una questione più ampia, mirante a determinare la potenziale portata del termine di tre anni previsto da detta disposizione del codice doganale per procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping quando si constati che sono stati illegittimamente riscossi, in una fattispecie come quella all’origine del presente rinvio pregiudiziale. In ogni caso, sullo sfondo della presente causa si profila la questione degli effetti della dichiarazione di invalidità del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan ( 3 ), pronunciata dalla Corte di giustizia con sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale ( 4 ).

I – Contesto normativo

A – Normativa internazionale

2.

Il 15 aprile 1994 la Comunità europea ha firmato l’atto finale che conclude i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale per il commercio (in prosieguo: l’«OMC»), nonché l’insieme di accordi e memorandum di cui agli allegati 1-4. Detti allegati comprendono l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il «GATT del 1994») e il memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: il «memorandum d’intesa») ( 5 ).

3.

Come risulta dal preambolo dell’accordo che istituisce l’OMC, le parti contraenti hanno inteso concludere accordi «reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali».

4.

A termini dell’articolo III, paragrafo 2, del detto accordo, l’OMC fornisce un «contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali (…)».

5.

L’articolo II, paragrafo 2, di tale accordo precisa che «[g]li accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (…) sono impegnativi per tutti i membri».

6.

Da parte sua, l’articolo XVI, paragrafo 4, dell’accordo dispone che «ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».

7.

Il GATT del 1994 dichiara, all’articolo VI, paragrafo 1, che il dumping «che permette l’introduzione dei prodotti di un paese sul mercato di un altro paese ad un prezzo inferiore al loro valore normale, è condannabile se causa o minaccia di causare un pregiudizio importante per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di una produzione nazionale».

8.

In tale contesto possono essere stabilite misure antidumping alle condizioni e nelle circostanze previste dall’accordo antidumping, il cui articolo 18, paragrafo 4, impone a ciascuna parte contraente di prendere «tutte le misure necessarie di carattere generale e particolare, per garantire (…) la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative, con le disposizioni del presente accordo (…)».

9.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del memorandum d’intesa, quest’ultimo serve a «tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale».

10.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, di tale memorandum, in assenza di una soluzione reciprocamente concordata, l’obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie sarà quello di «garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati».

11.

Se il ritiro immediato della misura considerata incompatibile è irrealizzabile, l’articolo 21, paragrafo 3, del memorandum prevede che il membro interessato disponga di un periodo ragionevole per realizzare tale ritiro. In mancanza di ottemperamento, l’articolo 22, paragrafo 2, di detto memorandum permette al membro interessato di avviare negoziati entro un termine determinato con qualsiasi parte interessata alla controversia al fine di convenire una compensazione reciprocamente accettabile. In caso contrario, qualsiasi parte può chiedere all’organo di conciliazione [Dispute Settlement Body] (in prosieguo: il «DSB») l’autorizzazione a sospendere temporaneamente l’applicazione di concessioni o altri obblighi nei confronti del membro interessato.

B – Normativa comunitaria

1. Il codice doganale comunitario

12.

L’articolo 236 del codice doganale comunitario prevede quanto segue:

«1.   Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.

Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.

Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risult[i]no da una frode dell’interessato.

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.

Questo termine viene prorogato quando l’interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.

L’autorità doganale procede d’ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma».

2. In particolare, il regolamento n. 2398/97 e le sue implicazioni

13.

Il regolamento n. 2398/97 ha stabilito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’Egitto, dell’India e del Pakistan.

14.

Pochi mesi dopo, a seguito di un reclamo presentato dall’India il 3 agosto 1998 dinanzi al DSB, sono state avviate consultazioni con la Comunità in relazione al regolamento n. 2398/97.

15.

Poiché non è stata raggiunta una soluzione reciprocamente convenuta, in data 7 settembre 1999 l’India ha chiesto al DSB la costituzione di un gruppo speciale incaricato di esaminare la compatibilità del regolamento n. 2398/97 con le disposizioni dell’OMC.

16.

Tale gruppo speciale, costituito il 27 ottobre 1999, ha presentato una relazione il 30 ottobre 2000 ( 6 ), concludendo, per quanto qui interessa, che la Comunità aveva agito in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’accordo antidumping. In particolare, si segnalava, da un lato, che la Comunità aveva violato l’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo antidumping, applicando il metodo dell’«azzeramento» dei margini di dumping negativi al momento della determinazione del margine medio ponderato e, dall’altro, che la Comunità aveva agito in modo incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo medesimo, in sede di determinazione dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria comunitaria, in quanto aveva preso in considerazione informazioni riguardanti produttori che non rientravano nell’industria nazionale quale essa era stata definita dalle autorità incaricate dell’inchiesta e non aveva valutato l’insieme dei fattori pertinenti influenti sulla situazione di tale industria.

17.

La conclusione del gruppo speciale è stata confermata dall’organo di appello dell’OMC con una relazione del 1o marzo 2001 ( 7 ). Tale relazione è stata adottata dall’OMC il 12 marzo 2001.

18.

In applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del memorandum d’intesa, il DSB ha chiesto alla Comunità di rendere le sue misure conformi all’accordo antidumping.

19.

Conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del memorandum, la Comunità e l’India hanno concordato, in data 26 aprile 2001, di concedersi un termine di cinque mesi e due giorni per attuare le raccomandazioni e decisioni dell’OMC. Detto termine è scaduto il 14 agosto 2001.

3. Le misure adottate dalla Comunità in seguito alla relazione del DSB

20.

Il 23 luglio 2001 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ( 8 ). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, tali misure possono «abrogare o modificare la misura contestata» [lettera a)] o «adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze» [lettera b)], essendo ammessa la possibilità che le dette misure vengano adottate contemporaneamente.

21.

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1515/2001 «[s]alvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».

22.

Con riguardo alle importazioni dall’India, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1644/2001, del 7 agosto 2001 ( 9 ), che ha sospeso l’applicazione dei dazi antidumping alle importazioni originarie di tale paese.

23.

Per quanto riguarda le importazioni dal Pakistan, in forza del regolamento (CE) n. 160 /2002, del Consiglio, del 28 gennaio 2002 ( 10 ), si è chiuso il procedimento antidumping in relazione a tali importazioni, in quanto il nuovo calcolo effettuato aveva dimostrato l’assenza del dumping per le esportazioni del prodotto in esame realizzate da tutte le società pakistane.

24.

Cinque anni dopo, con la citata sentenza del 27 settembre 2007, Ikea, la Corte di giustizia ha dichiarato, da un lato, che l’articolo 1 del regolamento n. 2398/97 era invalido, poiché il Consiglio aveva applicato il metodo dell’«azzeramento» e, dall’altro, che un importatore che aveva proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli veniva richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97 poteva, in linea di principio, far valere l’invalidità di quest’ultimo per ottenere il rimborso di detti dazi in conformità dell’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario.

II – Fatti. Le azioni intraprese dalla CIVAD

25.

La società anonima CIVAD, che è stabilita in Francia ed ha come oggetto sociale la vendita di merci per corrispondenza, commercializza biancheria da letto di cotone proveniente dal Pakistan. A decorrere dal 15 dicembre 1997 la CIVAD ha pagato i dazi antidumping stabiliti in virtù del regolamento n. 2398/97.

26.

A seguito dell’adozione del regolamento n. 160/2002, e con lettere del 26 luglio 2002 e del 28 ottobre 2002, la CIVAD ha presentato domanda di rimborso dei dazi antidumping che aveva pagato per le importazioni di biancheria da letto in cotone originaria del Pakistan avvenute tra il 15 dicembre 1997 ed il 23 luglio 1999.

27.

Sei anni più tardi, e dopo la pronuncia della sentenza Ikea, con lettera del 17 marzo 2008, la Direction régionale des douanes et droits indirects [Direzione regionale delle dogane e imposte indirette] di Lille ha respinto le domande di rimborso della CIVAD relative ai dazi antidumping pagati sulle dichiarazioni di importazione realizzate tra il dicembre 1997 e il gennaio 1999, e, successivamente, tra il febbraio 1999 e il gennaio 2002. Per la Direction régionale il termine di tre anni per il rimborso previsto dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario poteva essere prorogato solo se l’interessato avesse fornito la prova che gli era stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore, mentre l’annullamento di un regolamento comunitario sul quale si fondi la riscossione di un dazio non rientrava tra tali casi.

28.

La domanda di riesame presentata dalla CIVAD il 24 aprile 2008, in cui tale società adduceva che le era stato impossibile presentare le domande di rimborso prima della pubblicazione della chiusura del procedimento antidumping nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è stata respinta dall’amministrazione doganale con lettera 14 agosto 2008.

29.

Con atto datato 2 luglio 2009 la CIVAD ha citato dinanzi al Tribunal d’instance di Roubaix, sulla base dell’articolo 243 del codice doganale comunitario, il Receveur des douanes de Roubaix CRD, il Directeur régional des douanes et droits indirects di Lille e l’Administration des douanes, per ottenere il rimborso dei dazi antidumping.

III – Questione pregiudiziale

30.

Sulla base di tali antecedenti, il giudice del rinvio ha deciso di proporre le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione 1:

«Se l’illegittimità di un regolamento comunitario, che non può essere oggetto, né in fatto né in diritto, di un ricorso individuale per annullamento proposto da un operatore, costituisca per quest’ultimo un caso di forza maggiore che autorizza il superamento del termine previsto all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario».

Questione 2:

«In caso di risposta negativa alla prima questione, se, quando sia stata constatata l’illegittimità del regolamento in seguito alla contestazione della sua legittimità da parte di uno Stato membro dell’OMC, le disposizioni dell’articolo 236, ultimo comma, del codice doganale comunitario impongano alle autorità doganali di procedere d’ufficio a un rimborso dei dazi antidumping:

1)

a decorrere dalla data della prima comunicazione con cui il paese interessato ha contestato la legittimità del regolamento antidumping;

2)

a decorrere dalla data della prima relazione del gruppo speciale che ha constatato l’illegittimità del regolamento antidumping; oppure

3)

a decorrere dalla data della relazione dell’organo d’appello dell’OMC che ha condotto la Comunità europea a riconoscere l’illegittimità del regolamento antidumping».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

31.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia il 17 novembre 2010.

32.

Hanno presentato osservazioni la CIVAD, la Commissione e i governi della Repubblica ceca e della Repubblica francese.

33.

All’udienza del 6 ottobre 2011 erano presenti, per svolgere osservazioni orali, i rappresentanti della CIVAD, della Repubblica francese e della Commissione. In tale frangente, il rappresentante della CIVAD ha presentato come documento da allegare al fascicolo una lettera della Commissione datata 28 settembre 2011, relativa al rimborso dei dazi pagati in applicazione del regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese ( 11 ). Le restanti parti nel procedimento non si sono opposte all’inserimento di tale documento nel fascicolo.

V – Argomenti delle parti

34.

La società CIVAD sostiene, sostanzialmente, che la dichiarazione di illegittimità di un regolamento costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, in quanto si tratta di una circostanza anormale, imprevedibile ed estranea alla sfera di responsabilità degli operatori interessati. L’illegittimità stessa, oltre ad essere la conseguenza di un procedimento cui non possono partecipare i singoli, non ha potuto essere nota a questi ultimi fino al momento della pubblicazione di un regolamento successivo (il regolamento n. 160/2002), unico momento a partire dal quale è stato loro possibile presentare una domanda di rimborso. In ogni caso, la CIVAD ritiene che, come in altri casi, la Commissione avrebbe dovuto concedere un termine per presentare le domande di rimborso dopo che fosse divenuta pubblica l’illegittimità del regolamento n. 2398/97. La ricorrente nella causa principale sostiene, in fine, che l’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario imporrebbe agli Stati l’obbligo di rimborsare d’ufficio i dazi antidumping, a decorrere dalla data della prima relazione del gruppo speciale dell’OMC (30 ottobre 2000).

35.

La Repubblica ceca e la Repubblica francese, al pari della Commissione, concordano nel sostenere che l’illegittimità del regolamento n. 2398/97 non costituisce un caso di forza maggiore, poiché non presuppone una circostanza anormale il fatto che, in una comunità di diritto come l’Unione, un regolamento possa essere dichiarato invalido. Per quanto attiene al comportamento della CIVAD, quest’ultima non avrebbe adottato misure adeguate a fronte di una possibile illegittimità del citato regolamento, giacché avrebbe potuto, all’epoca, chiedere il rimborso dei dazi invocando detta illegittimità dinanzi alle autorità nazionali e, eventualmente, invitare i giudici francesi a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

36.

Per quanto concerne la seconda questione, tanto i suddetti governi quanto la Commissione sostengono che la relazione dell’OMC non costituisce un titolo che consente alle autorità nazionali di disapplicare un regolamento, e pertanto non sarebbe stato possibile procedere d’ufficio ad un rimborso dei dazi, allorché il regolamento n. 160/2002 non conteneva disposizioni circa il rimborso dei dazi già pagati.

VI – Valutazione

37.

Con la prima questione, il giudice del rinvio ci sottopone la complessa ipotesi di un singolo che, a fronte di un regolamento comunitario che lo pregiudica direttamente, 1) non avrebbe avuto la possibilità di reagire, al momento opportuno, presentando una domanda di annullamento e 2) a seguito di una dichiarazione di illegittimità del regolamento in questione, intervenuta qualche anno dopo, avrebbe potuto avvalersi solo parzialmente di tale dichiarazione, in conseguenza del fatto che l’amministrazione competente ha applicato alla fattispecie il termine stabilito dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario. Impostato il problema in tali termini, il giudice del rinvio chiede specificamente alla Corte di giustizia se tale ipotesi possa configurare un caso di forza maggiore ai sensi della deroga applicabile a detto termine a norma dello stesso paragrafo 2.

38.

Avendo così inteso il significato della prima questione formulata dal giudice del rinvio, ritengo che tale questione possa ricevere soltanto una risposta negativa. Orbene, le conseguenze della risposta saranno assai diverse, se non addirittura opposte, in funzione delle ragioni sulle quali si fondi la risposta. Passo, di seguito, ad esaminare le varie ragioni possibili.

A – Nel termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario non rientra il caso della dichiarazione di illegittimità di un regolamento

39.

A mio parere il giudice del rinvio parte da una premessa errata, ritenendo che l’articolo 236 del codice doganale comunitario contempli il caso della dichiarazione di illegittimità del regolamento n. 2398/97, ragione per cui sarebbe applicabile il termine ivi previsto di tre anni e, eventualmente, l’eccezione di forza maggiore. Orbene, considero errata tale premessa, per cui l’eccezione di forza maggiore risulta non applicabile.

40.

In tal senso vorrei invitare la Corte di giustizia a riconsiderare l’interpretazione dell’articolo 236 del codice doganale comunitario, sulla base di due ordini di motivi che si collegano, da un lato, all’adeguato esercizio della potestà giurisdizionale della stessa Corte di giustizia e, dall’altro, agli imperativi derivanti dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ora proclamato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «CDFUE») ( 12 ).

41.

Per quanto riguarda il primo ordine di motivi, occorre anzitutto ricordare che, in via di principio, le dichiarazioni di invalidità della Corte di giustizia sono, in quanto tali, prive di valore costitutivo, con la conseguenza che i loro effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma in esame (sentenza dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert) ( 13 ).

42.

Orbene, tale regola ammette un’eccezione quando la sua applicazione in circostanze ben precise possa generare il rischio di gravi ripercussioni economiche ( 14 ).

43.

Tuttavia, un’eccezione all’effetto retroattivo di una pronuncia di invalidità può essere disposta unicamente dall’organo giurisdizionale che l’ha emessa. Ciò accade, indubbiamente, nel caso dei ricorsi diretti di annullamento nonché, conformemente alla giurisprudenza e in virtù di un’interpretazione analogica dell’articolo 264 TFUE, nell’ipotesi di una dichiarazione di invalidità pronunciata nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ( 15 ). Tale tesi implica l’attribuzione alla Corte di giustizia, in esclusiva, della competenza a modulare la portata generale degli effetti dell’accoglimento di un ricorso fondato, ossia, della pronuncia che dichiara «nullo e non avvenuto» l’atto impugnato.

44.

Passando ora all’esame dell’articolo 236 del codice doganale comunitario è assolutamente chiaro che il paragrafo 1 ordina il rimborso e lo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione qualora si dimostri che il loro importo «non era legalmente dovuto».

45.

Detta «assenza di un fondamento giuridico», a mio avviso, comprende, senza alcun dubbio, i casi in cui, data per scontata la validità della norma in virtù della quale sono stati riscossi i diritti di importazione o di esportazione, la relativa applicazione sia avvenuta scorrettamente, ossia in maniera «illegittima» rispetto alla norma applicata. A diversa conclusione tuttavia si deve giungere per quanto riguarda l’illegittimità stessa della norma oggetto di applicazione.

46.

Come è ovvio, la dichiarazione di invalidità del regolamento n. 2398/97 ha comportato che i dazi riscossi in forza del medesimo non fossero «legalmente dovuti». Tuttavia ciò non configura una forma qualsiasi di illegittimità, equiparabile a quella precedente, bensì un’illegittimità derivante precisamente dall’invalidità dello stesso regolamento n. 2398/97, che trae origine dalle regole alle quali quest’ultimo è assoggettato, le quali possono determinarne l’invalidità, siano esse contenute nei Trattati o nel diritto derivato. E, come ho già avuto modo di segnalare, gli effetti di una dichiarazione di invalidità di una norma del diritto comunitario derivato sono disciplinati dal combinato disposto dell’articolo 264 TFUE e della giurisprudenza, che lo estende all’invalidità dichiarata nell’ambito di un rinvio pregiudiziale.

47.

Di conseguenza, i casi contemplati dall’articolo 236 del codice doganale comunitario, segnatamente dal suo paragrafo 2, hanno un senso, secondo me, solamente qualora l’assenza di un fondamento giuridico per la riscossione dei dazi derivi dall’indebita applicazione della norma che giustifica la riscossione. Pertanto, si parte sempre dal presupposto che la norma applicata sia valida, essendo messa in discussione unicamente la legittimità della sua applicazione.

48.

Siffatta interpretazione della norma in parola – e con questo passo già alla seconda delle ragioni citate al precedente paragrafo 40 – si impone anche dal punto di vista dei diritti dei singoli.

49.

Quando l’«illegalità» cui si riferisce l’articolo 236 del codice doganale comunitario deriva unicamente dall’incompatibilità della norma giuridica applicata e dell’atto specifico che impone il pagamento del dazio all’importazione o all’esportazione, si tratta di una forma di illegalità che può essere valutata dall’inizio e che, pertanto, può essere fatta valere attraverso l’impugnazione diretta dell’atto di esecuzione. In simili circostanze il termine di tre anni contemplato dal paragrafo 3 della disposizione in parola ha una portata completamente diversa, giacché viene inteso come una limitazione imposta, per garantire le aspettative fiscali dell’amministrazione, ad un diritto che è stato «esercitabile» fin dall’inizio.

50.

In caso contrario, vale a dire se si ritiene che la disposizione in esame contempli la dichiarazione di invalidità della norma giuridica sulla quale si fonda la riscossione, il termine di prescrizione di tre anni avrà ripercussioni negative per quanto riguarda la sicurezza ed i diritti dei cittadini, poiché la possibilità di ottenere un rimborso di un dazio indebitamente pagato dipenderà dal verificarsi di una circostanza che gli interessati probabilmente non saranno in grado di conoscere e che, soprattutto, è estranea al loro potere dispositivo.

51.

Difatti, la suddetta interpretazione converte l’articolo 236 del codice doganale comunitario in una norma che stabilisce aprioristicamente un termine massimo di rimborso di tre anni, a prescindere dal momento in cui sia sorto il diritto al rimborso. In un contesto in cui ottenere una dichiarazione di illegittimità può richiedere tempi lunghi, anche in conseguenza delle difficoltà che, come è noto, si collegano al criterio dell’incidenza individuale, secondo l’interpretazione di tale requisito data dalla Corte di giustizia ( 16 ), è evidente che l’applicazione dell’articolo 236 del codice doganale comunitario agli effetti nel tempo di una dichiarazione giurisdizionale di invalidità di un regolamento può, in determinate circostanze, dar luogo a situazioni incompatibili con i principi basilari dello Stato di diritto. In circostanze del genere si può giustificare il ricorso a soluzioni forzate come quella che pretende qualificare come un caso di forza maggiore il fatto che un giudice dichiari invalida una norma giuridica.

52.

Occorre inoltre tenere conto della circostanza che la stessa Commissione sembra condividere la medesima premessa, poiché, come si è visto al precedente paragrafo 33, tale istituzione, per lo meno in alcuni casi, ha cominciato ad invitare gli interessati a chiedere, senza limiti di tempo, il rimborso dei dazi pagati sulla base di regolamenti dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale ( 17 ).

53.

In conclusione, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, ritengo che la Corte di giustizia debba valutare l’opportunità di dichiarare che il termine di tre anni stabilito all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario non contempla i casi in cui la mancanza di un fondamento giuridico per la riscossione di un dazio all’importazione o all’esportazione derivi dall’illegittimità stessa della norma in virtù della quale è stato riscosso il dazio in questione.

54.

In tale contesto, la conseguenza inevitabile è che le circostanze del caso di specie non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, per quanto la premessa dalla quale è partito il giudice del rinvio – secondo cui il profilo di illegittimità dello stesso regolamento n. 2398/97 rientrerebbe in tale disposizione – deve essere considerata errata. E se tale premessa relativa alla norma è errata, la portata della relativa eccezione – nella fattispecie, la forza maggiore –, è irrilevante ai fini della presente questione.

B – In alternativa: la dichiarazione di illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario

55.

Anche supponendo che l’articolo 236 del codice doganale comunitario contempli i casi relativi alla dichiarazione di illegittimità di un regolamento e che, di conseguenza, tali casi siano soggetti al termine di prescrizione di tre anni, ritengo che, comunque, non sia applicabile la deroga a tale termine prevista dal paragrafo 2 della disposizione medesima per i casi di forza maggiore, e ciò per una ragione relativamente semplice da spiegare.

56.

Emerge chiaramente, nella linea interpretativa difesa dalla Commissione, che l’eventualità di una dichiarazione d’invalidità della Corte di giustizia, indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà con cui può essere proposto il ricorso giurisdizionale che permette a tale eventualità di concretizzarsi, non può essere considerata una circostanza anormale, eccezionale o inattesa in un ordinamento che, come quello dell’Unione, è costituito quale Stato di diritto, e quindi si ispira al principio di legalità nonché alla garanzia del controllo di quest’ultimo da parte degli organi giurisdizionali. Rientra quindi nella natura delle cose del diritto dell’Unione il fatto che le norme che lo compongono possano essere dichiarate invalide.

57.

Il giudice del rinvio, senza essere particolarmente esplicito, sembra ritenere che la «forza maggiore» derivi dalle limitazioni cui hanno dovuto far fronte i singoli per contestare un regolamento che li concerne direttamente. Orbene, poiché si tratta di un dato inconfutabile, è altrettanto chiaro che la configurazione dell’ordinamento, e, in particolare, dell’ordinamento processuale, per la stessa prevedibilità che gli è intrinseca, non può ricadere nella nozione di «forza maggiore». Anche se le conseguenze di tale organizzazione risultassero in qualche modo problematiche, difficilmente potrebbero trovare una soluzione nella citata nozione di forza maggiore. Non possiamo ammettere, pertanto, che la fattispecie configuri un caso di forza maggiore.

58.

Orbene, qualora la Corte di giustizia voglia accogliere tale impostazione, ritengo che il suo ragionamento non debba fermarsi qui. Dubito infatti che un’eventuale risposta in tal senso possa orientare in maniera sufficiente e soprattutto corretta la soluzione da fornire al giudice a quo. In altre parole, credo che la Corte di giustizia debba evitare che, in qualche modo, un comportamento omissivo da parte sua possa confermare un’interpretazione della disposizione in parola in base alla quale, non configurandosi un caso di forza maggiore, il termine previsto dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario deve essere inevitabilmente applicato. In realtà, nel corso dell’udienza è emerso che il problema sollevato nella causa principale va ben oltre la questione diretta meramente a stabilire se si tratti o meno di un caso di forza maggiore.

C – Un’ulteriore alternativa: una possibile interpretazione della determinazione degli effetti della sentenza Ikea

59.

A tal fine, è inevitabile prendere le mosse dalla decisione della Corte di giustizia che ha annullato il regolamento n. 2398/97, ossia, la sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale e, più specificamente, dal modo in cui la stessa decisione si è riferita ai propri effetti.

60.

Come ho ricordato nel paragrafo 24 di queste conclusioni, in tale sentenza la Corte di giustizia ha dichiarato, da un lato, che l’articolo 1 del regolamento n. 2398/97 era invalido nei limiti in cui il Consiglio aveva applicato il metodo dell’«azzeramento» e, dall’altro, determinando già gli effetti della sua dichiarazione, che un importatore che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, in linea di principio, ha il diritto di far valere l’invalidità di quest’ultimo per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento del codice doganale comunitario.

61.

Anzitutto, in prima approssimazione, e come ha sottolineato la Commissione al punto 36 delle sue osservazioni, dalla sentenza Ikea si evince che le conseguenze dell’invalidità del regolamento n. 2398/97 non implicano come tali una deroga alle condizioni richieste dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario per il rimborso di importi che non erano legittimamente dovuti nel momento in cui sono stati pagati.

62.

La Corte di giustizia ha infatti affermato, al punto 67 della citata sentenza, che «[s]petta alle autorità nazionali trarre le conseguenze, nel loro ordinamento giuridico, di una declaratoria di invalidità intervenuta nel contesto di un rinvio pregiudiziale per esame di validità (sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda, Racc. pag. 1279, punto 51), con la conseguenza che i dazi antidumping, pagati in forza del regolamento n. 2398/97, non sarebbero legittimamente dovuti ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 e dovrebbero, in linea di principio, essere rimborsati dalle autorità doganali, secondo tale disposizione, purché ricorrano le condizioni a cui tale rimborso è assoggettato, tra cui quella prevista al n. 2 [ ( 18 )], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

63.

Orbene, occorre tenere presente che il dispositivo della sentenza non menziona il detto articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, ma esclusivamente il paragrafo 1. A termini del punto 2 della sentenza della Corte di giustizia «un importatore come quello di cui alla causa principale che ha proposto dinanzi ad un giudice nazionale un ricorso contro le decisioni con cui gli viene richiesto il pagamento di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 2398/97, dichiarato invalido dalla presente sentenza, in linea di principio, ha il diritto di far valere tale invalidità nell’ambito della causa principale [ ( 19 )] per ottenere il rimborso di tali dazi in conformità dell’art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92 (…)».

64.

Ho evidenziato l’espressione «nell’ambito della causa principale» perché, a mio giudizio, la Corte di giustizia, mediante tali due dichiarazioni diverse, ha voluto distinguere, all’epoca, due situazioni altrettanto diverse al momento di stabilire la portata retroattiva della sua dichiarazione di invalidità. Da un lato, la situazione di coloro che, avendo pagato i dazi riscossi in applicazione di un regolamento dichiarato illegittimo, non abbiano reagito in proposito né abbiano impugnato gli atti che hanno dato esecuzione al regolamento dichiarato invalido dinanzi alle autorità nazionali. Dall’altro, la situazione di coloro i quali, come l’Ikea e, come vedremo, anche la CIVAD, si siano opposti all’applicazione di detto regolamento e abbiano, in definitiva, dato impulso ad una dichiarazione di invalidità da parte della Corte di giustizia. Se per i primi dovrebbe valere il limite stabilito dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, i secondi, invece, non dovrebbero incontrare alcun limite, in forza della retroattività intrinseca alle dichiarazioni giurisdizionali d’invalidità.

65.

Il limite temporale di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario esclude certamente ogni eventuale domanda di rimborso di importi indebitamente versati, che sia presentata oltre il termine di tre anni a decorrere dalla data di notifica di tali importi, con l’unica eccezione dei casi di forza maggiore.

66.

Orbene, siffatta impostazione può essere ammessa solo rispetto alle persone che non abbiano reagito, avvalendosi dei mezzi di ricorso a loro disposizione, nei confronti del regolamento successivamente dichiarato invalido. Lo stesso non può invece valere nei confronti di chi, giustamente, abbia reso possibile la pronuncia di tale dichiarazione, ossia di coloro che, avendo impugnato gli atti di esecuzione del regolamento in parola, abbiano reso possibile l’intervento della Corte di giustizia. Per questi ultimi, al contrario, deve valere, salvo decisione della Corte di giustizia eccezionale e debitamente motivata, il principio della retroattività delle pronunce giurisdizionali di nullità ( 20 ).

67.

L’ipotesi alternativa, ossia la restrizione temporale degli effetti di tale pronuncia in base all’applicazione di un termine con un dies a quo, come quello fissato dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, condurrebbe nel presente caso ad un risultato difficilmente conciliabile con il diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 47 CDFUE). Infatti, alle difficoltà incontrate da un singolo come l’importatore in questione, per ottenere un controllo giurisdizionale di un regolamento come il n. 2398/97 ( 21 ), verrebbe ad aggiungersi, con una logica perversa, la frustrazione di non poter beneficiare dei risultati materiali e pratici di tale pronuncia di nullità.

68.

Pertanto, secondo la mia interpretazione, nel dispositivo della sentenza Ikea è stato omesso qualsiasi riferimento all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, sottendendo l’idea che, «nell’ambito della causa principale», Ikea potesse chiedere l’estensione temporale ordinaria degli effetti di una dichiarazione di invalidità pronunciata nel procedimento incidentale dinanzi alla Corte di giustizia.

69.

Ciò non vale, al contrario, per coloro che non abbiano intentato una causa contro gli atti di esecuzione del regolamento n. 2398/97, ai quali, conformemente a quanto enunciato al punto 67 della sentenza Ikea, sarebbe pienamente applicabile il limite temporale stabilito dal citato articolo 236, paragrafo 2.

70.

Tuttavia, «quid» in relazione alla CIVAD? A mio giudizio, qualora nel procedimento principale si constatasse che il comportamento processuale della CIVAD può essere equiparato a quello dell’Ikea per quanto attiene alla diligenza dimostrata al momento di contestare il regolamento n. 2398/97, in tal caso gli effetti della dichiarazione di nullità di detto regolamento non dovrebbero essere diversi nell’uno e nell’altro caso ( 22 ). La mera circostanza che, all’epoca, il giudice nazionale non abbia promosso un ricorso incidentale dinanzi alla Corte di giustizia in merito alla validità del regolamento applicato ( 23 ) non può pregiudicare la società ricorrente al punto che la sua situazione venga equiparata, a livello pratico, a quella di chi sia rimasto inerte di fronte all’applicazione di una norma la cui illegittimità è stata denunciata dalla CIVAD non appena ne ha avuto la possibilità e avvalendosi dei mezzi di ricorso che le offriva il diritto.

71.

In conclusione, ritengo che la prima questione posta dal giudice del rinvio debba essere risolta, in alternativa, nel senso che la fattispecie non configura un caso di forza maggiore, ma, ciononostante, la dichiarazione di illegittimità di un regolamento come quella pronunciata con la sentenza Ikea rispetto al regolamento n. 2398/97 non fa sorgere un diritto al rimborso o allo sgravio soggetto al limite temporale di cui all’articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del codice doganale comunitario, nel caso specifico di un importatore che, come la società ricorrente nella causa principale, abbia reagito invocando l’illegittimità del regolamento medesimo, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio.

D – La seconda questione proposta in subordine dal giudice a quo

72.

Nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia, risolvendo la prima questione, volesse limitarsi a dichiarare che la fattispecie non costituisce un caso di forza maggiore, passo, di seguito, ad occuparmi della seconda questione, formulata in subordine, mirante a stabilire se le autorità doganali fossero tenute ad agire non appena il regolamento n. 2398/98 fu dichiarato, dall’OMC, incompatibile con l’accordo antidumping ( 24 ).

73.

Ritengo che l’amministrazione francese non potesse procedere al rimborso dei dazi già pagati sulla base di questo unico fondamento, e ciò semplicemente perché il regolamento n. 1515/2001 affida alla Comunità il compito di adottare i provvedimenti necessari facendo seguito ad una relazione del DSB in materia di misure antidumping e antisovvenzioni. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, tali provvedimenti possono consistere nell’«abrogare o modificare la misura contestata» [lettera a)] o nell’«adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze» [lettera b)], essendo ammessa la possibilità che dette misure siano adottate congiuntamente.

74.

L’eventuale reazione dinanzi ad una dichiarazione di incompatibilità di un regolamento antidumping spetta pertanto alle istituzioni dell’Unione, cosicché un’autorità nazionale che decidesse di adottare un qualsiasi provvedimento al riguardo invaderebbe inevitabilmente una competenza comunitaria. Basti pensare che un rimborso accordato motu proprio da parte dell’amministrazione nazionale sarebbe contraria ad un regolamento che, per le considerazioni finora esposte, al di là della sua incompatibilità con l’accordo antidumping, ai sensi del diritto dell’Unione è perfettamente valido.

75.

Tutto ciò, fermo restando che la reazione attesa da parte dell’Unione non deve necessariamente consistere nel rimborso dei dazi pagati. In primo luogo, perché, come ho osservato nei precedenti paragrafi, l’incompatibilità con l’accordo antidumping non si traduce, nell’ambito dell’OMC, in qualcosa di più rispetto ad un obbligo di consultazione e di negoziazione, il che non consente di escludere l’ipotesi che siffatto processo di negoziazione non si concluda con l’adozione di soluzioni che implicano precisamente il rimborso di tali dazi. In secondo luogo, nei limiti in cui le possibilità offerte dal regolamento n. 1515/2001 comprendono la deroga o la modifica del regolamento, ovvero, l’«ado[zione] di qualsiasi altra misura appropriata date le circostanze», non si può escludere neppure l’eventualità che, dopo aver riconsiderato nuovamente la situazione alla luce della relazione del DSB, i dazi pagati forse indebitamente per le ragioni esposte nella detta relazione possano, ciononostante, risultare dovuti sulla base di un fondamento diverso da quello censurato dall’OMC.

VII – Conclusione

76.

Concludendo, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

«1)

A)

Il termine di tre anni stabilito dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario non si applica ai casi in cui la mancanza di un fondamento giuridico per la riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione derivi dalla illegittimità stessa della norma in virtù della quale è stato riscosso il dazio in questione.

B)

Poiché tale termine non è applicabile, non è applicabile nemmeno la relativa deroga per i casi di forza maggiore.

2)

In alternativa: Il diritto ad un rimborso o ad uno sgravio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità di un regolamento, come quella pronunciata con la sentenza del 27 settembre 2007, C-351/04, Ikea Wholesale, relativamente al regolamento n. 2398/97, non è soggetto al limite temporale di cui all’articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del codice doganale comunitario, nel caso specifico di un importatore che abbia agito con una diligenza ragionevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire se la CIVAD abbia proceduto, in tal senso, con la dovuta diligenza.

3)

In alternativa:

A)

La dichiarazione di illegittimità di un regolamento comunitario non costituisce un caso di “forza maggiore” ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale comunitario.

B)

L’articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del codice doganale comunitario non obbliga le autorità doganali a procedere d’ufficio al rimborso dei dazi antidumping sulla sola base di una dichiarazione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni dell’OMC».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario».

( 3 ) GU L 332, pag. 1.

( 4 ) Sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C-351/04, Racc. pag. I-7723; in prosieguo: la «sentenza Ikea»).

( 5 ) GU L 336, pag. 234.

( 6 ) WT/DS 141/R Communautés européennes – Droit antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde, rapport du Groupe spécial, 30 ottobre 2000.

( 7 ) WT/DS 141/AB/R Communautés européennes – Droit antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde, rapport de l’Organe d’appel, 1o marzo 2001.

( 8 ) GU L 201, pag. 10.

( 9 ) Regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio, del 7 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’Egitto, dell’India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell’India (GU L 219, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’Egitto, dell’India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26, pag. 1).

( 11 ) GU L 81, pag. 1.

( 12 ) Si tratta dell’interpretazione accolta, precisamente, nella causa Ikea e anche, per esempio, nella sentenza del 10 maggio 2001, Cabletron (C-463/98, Racc. pag. I-3495, punto 26).

( 13 ) Sentenza dell’8 settembre 2011, Q-Beef (C-89/10 e C-96/10, Racc. pag. I-7819, punto 48).

( 14 ) V., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Albron Catering (C-242/09, Racc. pag. I-10309, punti 35-37).

( 15 ) In tal senso v., per tutte, sentenze del 27 febbraio 1985, Produits de Maïs (112/83, Racc. pag. 719, punti 16-18), e del 26 aprile 1994, Roquette Frères (C-228/92, Racc. pag. I-1445, punti 17-20 e 25-30). Al riguardo, v. Cremer, W., «Art. 231, Rn. 6», in Callies/Ruffert, EUV. EGV Kommentar, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 3a ed., 2007, e Wegener, W.B., «Art. 234, Rn. 39-42», in Callies/Ruffert, EUV. EGV Kommentar, C.H. Beck, Monaco di Baviera 3a ed., 2007.

( 16 ) In proposito, v. per tutti, Haltern, U., Europarecht. Dogmatik im Kontext, 2a ed., Mohr Siebeck, 2007, pagg. 509-543.

( 17 ) Così è avvenuto in occasione della sentenza del Tribunale di primo grado del 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Consiglio (T-143/06, Racc. pag. II-4133), che ha annullato il regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 68, pag. 6). Infatti, in tale occasione, la Commissione, tra le varie misure adottate, ha deciso di invitare gli interessati, con l’avviso n. 2010/C 131/03 (GU 20 maggio 2010) a chiedere, nel più breve tempo possibile, i rispettivi rimborsi, dichiarando espressamente che non sarebbe stato applicato il termine stabilito dalla normativa doganale pertinente. In termini simili, riguardo al regolamento n. 261/2008, versato agli atti dalla CIVAD durante l’udienza e citato al precedente paragrafo 33, la Commissione ha disposto il rimborso senza essere stata obbligata in tal senso da una dichiarazione giurisdizionale di invalidità.

( 18 ) Il corsivo è mio.

( 19 ) Il corsivo è mio.

( 20 ) A fini di completezza, devo nonostante tutto avvertire che, come segnala la Commissione, una precedente sentenza (Cabletron, cit.) ha accolto espressamente la soluzione proposta dall’avvocato generale Jacobs che, al paragrafo 115 delle sue conclusioni, ha affermato «non vedo ragioni per limitare l’effetto ex tunc della dichiarazione di invalidità da me proposta. In ogni caso, va rilevato che gli effetti pratici della sentenza riguarderebbero solo il periodo antecedente il 1o gennaio 2000 e che l’articolo 236, n. 2, del codice doganale comunitario impone un termine di tre anni per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali non dovuti».

( 21 ) Soggetto per il quale, apparentemente, non sarebbe stato facile dimostrare di essere «individualmente» interessato dal regolamento ai sensi della giurisprudenza. Al riguardo, v. per tutti, Lenaerts, K., «Le traité de Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l’Union», Cahiers de droit européen, 2009, n. 5-6, pagg. 711-745.

( 22 ) . – Alcuni elementi di giudizio in merito a tale particolare sono stati apportati durante il procedimento. In realtà, la CIVAD, insieme ad altre società, già in data 2 marzo 1998 aveva contestato il regolamento n. 2398/97, presentando un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado, ricorso che è stato dichiarato irricevibile per difetto di rappresentanza, con ordinanza del 24 febbraio 2000 (T-37/98, FTA e a./Consiglio, Racc. pag. II-373). Tale ricorso, in ogni caso, non si basava sui motivi che tempo dopo avrebbero dato luogo alla sentenza Ikea, poiché, nel momento in cui è stato presentato (marzo 1998) non eravamo neppure all’inizio delle consultazioni avviate in seno all’OMC in seguito al reclamo presentato dall’India (agosto 1998). A parte l’insuccesso di questo primo tentativo di impugnazione (del quale sia il Consiglio sia la Commissione hanno eccepito l’irricevibilità per difetto di legittimazione), mi preme che lo stesso sia posto in evidenza quale espressione dell’interesse e della diligenza con cui la CIVAD ha agito in giudizio contro il regolamento n. 2398/97.

( 23 ) Si deve osservare che la stessa CIVAD aveva avvertito le autorità nazionali che sarebbe stato opportuno attendere una pronuncia della Corte di giustizia al riguardo.

( 24 ) Nella questione, il giudice del rinvio identifica tre momenti rilevanti nell’ambito del procedimento svoltosi in seno all’OMC per determinare la compatibilità del regolamento n. 2398/97 con l’accordo antidumping. Come spiego di seguito, né l’avvio di tale procedimento né la sua conclusione avrebbero potuto costituire un fondamento sufficiente, ai sensi del diritto dell’Unione, per ottenere una reazione delle autorità nazionali nel senso richiesto dalla CIVAD. Ritengo perciò che sia irrilevante operare una distinzione tra i tre momenti di tale iter, segnalati dal giudice del rinvio.

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