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Document 62010CC0089

Conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen del 26 maggio 2011.
Q-Beef NV (C-89/10) contro Belgische Staat e Frans Bosschaert (C-96/10) contro Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV e Slachthuizen Goossens NV.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgio.
Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione - Tributi versati in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato contrario al diritto dell’Unione - Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile - Restituzione dei tributi indebitamente riscossi - Principi di equivalenza e di effettività - Durata del termine di prescrizione - Dies a quo - Crediti da recuperare nei confronti dello Stato e dei privati - Termini diversi.
Cause riunite C-89/10 e C-96/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-07819

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:350

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 26 maggio 2011 (1)

Cause riunite C‑89/10 e C‑96/10

Q-Beef NV

contro

Belgische Staat

e

Frans Bosschaert

contro

Belgische Staat,

Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV,

Slachthuizen Goossens NV

[domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio)]

«Imposte incompatibili con il diritto dell’Unione – Domanda di restituzione – Principi di equivalenza e di effettività – Durata del termine di prescrizione – Dies a quo del termine di prescrizione – Intermediari – Termini diversi»





I –    Introduzione

1.        I due rinvii pregiudiziali (2), provenienti dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles), (Belgio), vertono sull’interpretazione dei principi di diritto dell’Unione in materia di ripetizione dell’indebito.

2.        Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Q‑Beef NV (in prosieguo: la «Q-Beef»), commerciante di bestiame, e lo Stato belga, e di una controversia tra il sig. Bosschaert, agricoltore, e lo Stato belga, da una parte, e la Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV e la Slachthuizen Goossens NV (due società in prosieguo denominate le «imprese Goossens»), dall’altra parte. Dette vertenze riguardano una domanda di restituzione dei contributi che la Q-Beef e il sig. Bosschaert hanno versato al Fondo per la sanità e la produzione degli animali (in prosieguo: il «Fondo del 1987»), in quanto i detti contributi sarebbero stati riscossi in violazione del diritto dell’Unione.

3.        In sostanza, le tre questioni sollevate in queste cause vertono sulla durata del termine di prescrizione, sul momento di inizio della sua decorrenza e, nella causa Bosschaert, dove ci sono intermediari tra il debitore e lo Stato, sugli effetti di termini di prescrizione diversi. Con riguardo ai principi di equivalenza e di effettività, la Corte ha fornito una giurisprudenza sufficientemente copiosa per dare indicazioni relative alla prima e alla seconda questione; la terza invece mi sembra inedita e richiede un’analisi più approfondita.

4.        Innanzitutto, osservo che queste cause evocano due principi ben conosciuti in tutti i sistemi giuridici: da una parte, il fatto che i diritti spettano a chi veglia e non a chi dorme (iura vigilantibus, non dormientibus prosunt) e, dall’altra parte, che nessuno può invocare il proprio comportamento illegittimo (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) (3). Mi sembra che la giurisprudenza esistente porti a soluzioni fondate sul primo principio. Nondimeno, questa soluzione avrebbe l’effetto che lo Stato belga potrebbe trarre vantaggio dall’approccio incoerente che ha adottato dall’inizio degli anni ‘90, consistente nell’omettere di risarcire le conseguenze economiche del suo operato illegale nei confronti dei singoli.

5.        Quanto al quadro di fatto e di diritto, le due cause presentano qualche analogia con le sentenze Lornoy e a., Claeys, nonché Demoor e a. (4), del 1992, e con la sentenza van Calster e a. (5), del 2003.

II – Ambito normativo 

A –    La legge del 1998 e la sentenza van Calster e a.

6.        La legge 23 marzo 1998 è relativa alla creazione di un Fondo di esercizio per la sanità e la qualità degli animali e dei prodotti animali (in prosieguo: la «legge del 1998») (6).

7.        Questa legge sostituisce un regime e un fondo creati nel 1987. Detto regime misto di aiuti e di contributi obbligatori, non notificato alla Commissione europea, era stato dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una decisione della Commissione del 1991 e dalla Corte nelle citate sentenze Lornoy e a., Claeys e Demoor e a., pronunciate nel 1992.

8.        Con lettere del dicembre 1995 e del maggio 1996, il Regno del Belgio notificava un progetto di misure legislative intese all’abrogazione del regime del 1987 e alla sua sostituzione con un nuovo regime. Questo progetto, che sarebbe divenuto la legge del 1998, è stato dichiarato senza riserve compatibile con il mercato comune, con decisione della Commissione 30 luglio 1996.

9.        L’art. 5 della legge del 1998 prevede che il Fondo del 1998 venga finanziato, in particolare, mediante i contributi a carico delle persone fisiche o giuridiche che producono, trasformano, trasportano, trattano, vendono o commercializzano animali o prodotti animali.

10.      La legge del 1998 non si applica soltanto per il futuro, ma contiene anche alcune disposizioni che sostituiscono con effetto retroattivo il regime del 1987.

11.      L’art. 14 della legge del 1998, che produce effetti dal 1° gennaio 1988 (7), impone contributi alle aziende di macellazione e agli esportatori. L’articolo definisce, con effetto retroattivo, sette periodi diversi a partire dal 1° gennaio 1988, specificando gli importi dovuti per ognuno di essi.

12.      L’art. 15 della legge del 1998, dal canto suo, che produce effetti dal 1° gennaio 1993 (8), impone contributi a carico dei responsabili delle aziende dove vengono tenuti suini.

13.      L’art. 17, secondo comma, della legge del 1998 prevede una compensazione ex lege tra i crediti per i contributi versati in applicazione del regime del 1987 e i contributi dovuti in base al regime del 1998, con le modalità seguenti:

«La compensazione si effettua eventualmente di diritto per il solo effetto della legge tra gli importi dovuti in virtù delle disposizioni degli artt. 14, 15 e 16 e gli importi pagati in applicazione del [decreto del 1987], (…)».

14.      Ai sensi dell’art. 18 della legge del 1998:

«(…)

In tutte le fasi della commercializzazione o della produzione precedenti la macellazione o l’esportazione, i contributi obbligatori di cui all’art. 14 sono integralmente traslati verso il produttore. Detta traslazione avviene al momento della formazione del prezzo tra le parti, sia al momento della vendita degli animali, sia al momento della prestazione dei servizi dell’azienda di macellazione o dell’esportatore.

Questo contributo obbligatorio non può essere menzionato sulla fattura o sul documento di cui all’art. 4 del regio decreto 15 dicembre 1970, n. 22, relativo al regime particolare applicabile agli operatori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto.

Detti contributi obbligatori devono essere pagati dalle aziende di macellazione al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello della macellazione o della lettera raccomandata dell’Amministrazione. Essi devono essere pagati dagli esportatori all’Amministrazione al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo a quello della lettera raccomandata dell’Amministrazione.

I contributi obbligatori di cui all’art. 15 sono dovuti annualmente. Essi sono pagati all’Amministrazione nei trenta giorni successivi la domanda di pagamento inviata per lettera raccomandata.

(…)».

15.      L’art. 21 della legge del 1998 prevede che:

Sono abrogati:

1. l’art. 32, §§ 2 e 3, della legge 24 marzo 1987 relativa alla sanità degli animali, modificata con leggi 29 dicembre 1990, 20 luglio 1991, 6 agosto 1993, 21 dicembre 1994 e 20 dicembre 1995; (…)».

16.      Secondo l’art. 23 della legge del 1998, la legge stessa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Moniteur belge (Gazzetta ufficiale belga), fatti salvi, segnatamente, gli artt. 14 e 15 di detta legge, la quale è stata pubblicata il 30 aprile 1998.

17.      Già interrogata su questa legge del 1998, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 93, n. 3, CE (che corrisponde all’attuale art. 108, n. 3, TFUE) e sulla decisione della Commissione del 1996. Nell’ambito della sentenza van Calster e a. (9), la Corte aveva dichiarato che:

–        l’art. 93, n. 3, CE osta, in circostanze quali quelle delle cause principali, alla riscossione di contributi destinati a finanziare specificamente un regime di aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione, nei limiti in cui i detti contributi vengono applicati con effetto retroattivo per un periodo antecedente alla data di tale decisione;

–        la decisione della Commissione del 1996 non implica un’approvazione dell’efficacia retroattiva della legge del 1998, relativa alla creazione di un Fondo di esercizio per la sanità e la qualità degli animali e dei prodotti animali.

B –    La normativa nazionale relativa alla ripetizione dell’indebito e alla prescrizione

18.      L’art. 1376 del codice civile è così formulato:

«Chi riceve per errore o volontariamente quanto non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo a colui dal quale l’ha indebitamente ricevuto».

19.      L’art. 2262 bis, n. 1, del codice civile così dispone:

«Tutte le azioni personali si prescrivono nel termine di dieci anni.

In deroga al primo comma, ogni azione di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità extracontrattuale si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno o del suo aggravamento, nonché dell’identità della persona responsabile.

(…)».

20.      Il giudice del rinvio constata che questa disposizione è stata introdotta nel codice civile solo dalla legge 10 giugno 1998, che modifica talune disposizioni in materia di prescrizione. In precedenza si applicava la norma generale che prevedeva un termine di prescrizione di trent’anni. Anche per le azioni sorte prima dell’entrata in vigore di questa legge, questo termine è stato portato a dieci anni, atteso che le disposizioni transitorie di cui all’art. 10 di tale legge prevedono che questo nuovo termine decorre a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 27 luglio 1998.

21.      L’art. 2244 del codice civile definisce le principali cause d’interruzione della prescrizione:

«Una citazione in giudizio, un’ingiunzione o un sequestro, notificati a colui a cui si vuole impedire di avvalersi della prescrizione, costituiscono l’interruzione civile.

Una citazione in giudizio interrompe la prescrizione sino alla pronuncia di una decisione definitiva. (…)».

22.      Secondo il giudice del rinvio, in linea di principio, le autorità sono assoggettate ai termini di prescrizione di diritto comune, quanto meno in virtù dell’art. 2227 del codice civile:

«Lo Stato, gli enti pubblici e i comuni sono assoggettati agli stessi termini di prescrizione dei singoli e possono farli valere allo stesso modo».

23.      L’art. 100 delle leggi coordinate 17 luglio 1991, sulla contabilità dello Stato, dispone (10):

«Si considerano prescritti e definitivamente scaduti a beneficio dello Stato, fatte salve le dichiarazioni di prescrizione ai sensi di altre disposizioni legislative, regolamentari o concordate al riguardo:

1.      i crediti la cui presentazione stabilita per legge o per regolamento non è avvenuta entro un termine di cinque anni a partire dal primo gennaio dell’anno finanziario nel corso del quale sono sorti;

2.      i crediti che, essendo stati presentati entro il termine di cui al paragrafo 1, non sono stati oggetto di un ordine di pagamento dei ministri nel termine di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno nel quale sono stati presentati;

3.      tutti gli altri crediti che non sono stati oggetto di un ordine di pagamento nel termine di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno nel quale sono sorti.

Tuttavia, i crediti risultanti da sentenze restano assoggettati alla prescrizione decennale; essi devono essere pagati con l’intervento della Caisse des dépôts et consignations».

24.      Ai sensi dell’art. 101 di questa legge, «l’introduzione di un’azione giudiziaria sospende la prescrizione sino alla pronuncia di una decisione definitiva».

25.      Secondo il giudice del rinvio, fatte salve norme legislative differenti, detto termine di prescrizione quinquennale vale di regola per tutti i crediti nei confronti dello Stato. Per questo un’azione fondata sull’art. 1382 del codice civile rivolta avverso le autorità e fondata sull’illegittimità dell’adozione o dell’esecuzione di una decisione ministeriale è assoggettata al termine di cinque anni (11).

26.      Il giudice del rinvio osserva che l’art. 100, n. 1, delle leggi coordinate sulla contabilità dello Stato si applica anche ai crediti derivanti da un pagamento non dovuto.

27.      Il giudice del rinvio sottolinea, inoltre, che la Corte d’arbitrato ha giudicato, in diverse sentenze, fondandosi sui lavori parlamentari, che, assoggettando le azioni rivolte avverso lo Stato al termine di prescrizione quinquennale, il legislatore aveva adottato una misura non sproporzionata all’obiettivo perseguito, che consisteva nel chiudere i conti dello Stato entro un termine ragionevole.

28.      Infine, occorre segnalare anche che, in virtù dell’art. 2257, n. 2, del codice civile, la prescrizione di un’azione in garanzia può cominciare a decorrere soltanto dal momento dell’abbandono della domanda principale.

III – Controversie nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

A –    La causa Q-Beef (causa C‑89/10)

29.      La Q-Beef è un’impresa belga che pratica il commercio di animali. Tra il gennaio 1993 e l’aprile 1998 essa ha versato diversi contributi al Fondo del 1987, in forza del regime del 1987, per l’esportazione di animali.

30.      Atteso che il regime del 1998 aveva sostituito quello del 1987 con effetto retroattivo, tali contributi versati dalla Q-Beef sono stati «confermati» dal nuovo regime e la compensazione ha avuto luogo ex lege a partire dall’entrata in vigore del medesimo, ossia il 30 aprile 1998 (12).

31.      Il 2 aprile 2007, la Q‑Beef ha presentato una domanda nei confronti dello Stato belga avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati tra il gennaio 1993 e l’aprile 1998, tenuto conto dell’illegittimità del regime del 1998.

32.      Per quanto concerne la prescrizione, secondo il giudice del rinvio, in virtù dell’art. 100, n. 1, delle leggi coordinate sulla contabilità dello Stato, il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere, per il credito della Q‑Beef nei confronti dello Stato belga, il 1° gennaio dell’anno finanziario nel corso del quale esso è sorto, nella fattispecie l’anno dell’entrata in vigore della legge 1998, ovvero il 1° gennaio 1998, e scade il 31 dicembre 2002 a mezzanotte. Posto che l’atto di citazione nei confronti dello Stato belga è stato notificato il 2 aprile 2007, il credito della Q-Beef nei confronti dello Stato belga secondo il diritto belga è prescritto (13). Secondo tale giudice, la sentenza van Calster e a., citata, avrebbe solo effetto dichiarativo riguardo al diritto nazionale e non farebbe decorrere la prescrizione.

33.      In tali circostanze il Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto comunitario osti a che il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento giuridico nazionale per i crediti nei confronti dello Stato, alle azioni di recupero di tributi che sono stati corrisposti ad uno Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e tributi che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, e che sono stati versati prima dell’entrata in vigore di un nuovo sistema di aiuti e contributi obbligatori che sostituisce il primo sistema, e che, nella decisione finale della Commissione, è stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario, ma non nella misura in cui detti contributi vengono imposti con efficacia retroattiva per un periodo precedente la data di detta decisione.

2)      Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro possa invocare con successo termini di prescrizione nazionali favorevoli allo Stato membro stesso rispetto al diritto nazionale comune, per difendersi da un procedimento intentato da un privato nei suoi confronti a tutela dei diritti conferiti al privato dal Trattato CE, in un caso come quello presentato dal giudice nazionale, in cui questi specifici termini di prescrizione nazionali particolarmente favorevoli hanno l’effetto che la restituzione di tributi, pagati allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e tributi che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, viene resa impossibile, mentre l’incompatibilità con il diritto comunitario è stata dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo la scadenza di detti specifici termini di prescrizione nazionali particolarmente favorevoli, anche se l’illegittimità esisteva già in precedenza».

B –    La causa Bosschaert (causa C‑96/10)

34.      Il sig. Bosschaert è agricoltore di professione e, come tale, alleva suini dal 1970. In forza del regime del 1987 e nel periodo compreso tra il 1989 e il 1996, egli ha versato contributi destinati al Fondo del 1987 per i suini macellati per suo conto. Il sig. Bosschaert versava i contributi alla Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, che a sua volta li trasmetteva alla Slachthuizen Goossens NV, che alla fine li versava al suddetto Fondo.

35.      Poiché il regime del 1987 è stato sostituito retroattivamente da quello del 1998, detti contributi pagati dal sig. Bosschaert sono stati «confermati» dal nuovo regime e la compensazione ha avuto luogo ex lege a partire dall’entrata in vigore del medesimo, ossia il 30 aprile 1998 (14).

36.      Secondo il giudice del rinvio, ai sensi degli atti di citazione del 30 e 31 luglio 2007 il sig. Bosschaert ha presentato detto ricorso dinanzi al giudice belga per rivendicare in via principale la restituzione da parte dello Stato belga dei suoi contributi versati nel periodo dal 1989 al 1996, per il fatto che essi erano stati imposti illegalmente, in quanto la normativa in materia era contraria al diritto dell’Unione.

37.      In subordine, e qualora fosse impossibile avviare un’azione avverso lo Stato belga, l’attore chiede che le imprese Goossens siano condannate, solidalmente e indivisibilmente insieme allo Stato belga, alla restituzione degli importi in questione.

38.      Per quanto concerne la prescrizione, alla stregua della causa Q-Beef, il giudice del rinvio osserva che l’azione diretta del sig. Bosschaert (avviata il 31 luglio 2007) e quella delle imprese Goossens (avviata il 21 novembre 2007) contro lo Stato belga sono prescritte per la decorrenza del termine di prescrizione speciale di cinque anni, previsto all’art. 100, n. 1, delle leggi coordinate sulla contabilità dello Stato, che ha cominciato a decorrere il 1° gennaio 1998 ed è scaduto il 31 dicembre 2002. Esso considera anche che la sentenza van Calster e a. è puramente dichiarativa, posto che non è costitutiva del carattere indebito dei pagamenti effettuati, in quanto si limiterebbe a constatare che i prelievi erano illegittimi in quanto imposti con efficacia retroattiva.

39.      Tuttavia, dalla decisione di rinvio emerge che, atteso che i ricorsi avviati dal sig. Bosschaert avverso le imprese Goossens sono qualificati come azioni personali, essi si prescrivono in dieci anni. Questo termine decennale avrebbe cominciato a decorrere soltanto dal 27 luglio 1998, data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1998, che ha introdotto questo nuovo termine decennale per le vertenze tra privati. Detto termine sarebbe dunque durato sino al luglio 2008, ossia molto dopo la pronuncia della sentenza van Calster e a., il che consente di concludere che non si può opporre prescrizione a questi ricorsi.

40.      Per quanto concerne i ricorsi indiretti in garanzia avverso lo Stato belga, avviati dalle imprese Goossens il 21 novembre 2007, questi non sarebbero prescritti in quanto fanno seguito ai ricorsi presentati dal sig. Bosschaert il 30 e il 31 luglio 2007 (15).

41.      A questo punto il Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte tre questioni pregiudiziali di cui la prima e la terza sono identiche, rispettivamente, alla prima e alla seconda questione della causa Q-Beef, sopra citate, mentre la seconda è così formulata:

«2)      Se il diritto [dell’Unione] osti a che, quando uno Stato membro impone oneri ad un privato, che a sua volta è tenuto a traslare detti oneri ad altri privati con cui egli esercita un’attività commerciale in un settore per cui lo Stato membro ha imposto un sistema misto di aiuti e imposte, ma detto sistema successivamente è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto [dell’Unione], detti privati, in forza di disposizioni nazionali, siano assoggettati ad un termine di prescrizione più breve per la restituzione degli importi contrari al diritto [dell’Unione], rispetto allo Stato membro, mentre essi dispongono di un termine di prescrizione più lungo nei confronti di un intermediario privato per la restituzione dei medesimi importi, per cui detto intermediario potrebbe trovarsi nella situazione in cui il credito nei suoi confronti non è prescritto ma quello nei confronti dello Stato membro lo è, e detto intermediario può pertanto essere chiamato a rispondere da altri attori, e in tal caso può eventualmente chiamare in garanzia lo Stato membro, ma egli non può chiedere allo Stato membro la restituzione degli importi che ha corrisposto direttamente allo Stato membro stesso».

C –    Procedimento dinanzi alla Corte

42.      Con ordinanza del presidente della Corte 6 aprile 2010, le cause C‑89/10 e C‑96/10 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

43.      Osservazioni scritte sono state presentate dalla Q‑Beef, dal sig. Bosschaert, dalle imprese Goossens, dal governo belga e dalla Commissione.

44.      Tutti gli interessati erano rappresentati all’udienza che si è tenuta il 3 febbraio 2011.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

45.      Innanzitutto, per quanto concerne la ripetizione dell’indebito in diritto dell’Unione, da una giurisprudenza consolidata emerge che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a restituire i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (16).

46.      A tale proposito la Corte ha parimenti sottolineato in più occasioni che il problema della restituzione di tributi indebitamente pagati è risolto in modi diversi nei vari Stati membri e persino all’interno di uno stesso Stato, a seconda dei diversi tipi di imposte e di tasse in questione.

47.      Tale diversità dei sistemi nazionali deriva in particolare dalla mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di ripetizione di tributi nazionali indebitamente riscossi. In una situazione del genere, spetta infatti all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (17).

B –    Sulla prima questione nelle cause Q-Beef e Bosschaert

48.      Con tali questioni, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’applicazione di un termine di prescrizione di cinque anni, previsto nell’ordinamento giuridico interno per i crediti verso lo Stato, ad azioni di recupero di tributi che sono stati versati in violazione del diritto dell’Unione in forza di un sistema misto di aiuti e di imposte.

49.      Per quanto concerne i termini fissati dalla normativa nazionale, essi non possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento, conformemente al principio di effettività (18).

50.      Per quanto concerne quest’ultimo principio, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata (19). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

51.      L’apprezzamento del carattere ragionevole dei termini si fa caso per caso. La Corte ha così considerato che un termine nazionale di decadenza di tre anni sembrava ragionevole (20). Nelle circostanze della citata sentenza Recheio – Cash & Carry, è stato addirittura considerato ragionevole un termine di 90 giorni (21).

52.      Nella fattispecie, un termine di prescrizione da quattro a cinque anni, in funzione della data in cui l’obbligazione è sorta (22), deve essere considerato come abbastanza lungo per consentire al contribuente di prendere con cognizione di causa la decisione di proporre un ricorso di annullamento e di raccogliere a tal fine tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari.

53.      Propongo quindi alla Corte di dichiarare che il diritto dell’Unione non osta a che, nelle condizioni della causa principale, il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni, previsto nell’ordinamento giuridico interno per i crediti verso lo Stato, ad azioni di ripetizione di tributi che sono stati illegittimamente versati allo Stato membro, in forza di un sistema nazionale misto di aiuto e di imposte.

C –    Sulla seconda questione nella causa Q-Beef e sulla terza questione nella causa Bosschaert

54.      Con tali questioni, il giudice del rinvio intende sapere se la constatazione, da parte della Corte, dell’incompatibilità del carattere retroattivo della legge del 1998 con il diritto dell’Unione in una sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale incida sul momento di inizio del termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale in materia di azione di ripetizione di contributi contrari al diritto dell’Unione.

55.      Per quanto concerne il momento di inizio del termine di prescrizione, da una giurisprudenza costante emerge che tale questione rientra in linea di principio nell’ambito del diritto nazionale. Le soluzioni a questo riguardo possono variare: il momento di inizio del termine può essere determinato direttamente dalla data di pagamento, in funzione di tale data (23)o, come nella fattispecie, rispetto all’entrata in vigore della nuova normativa.

56.      Occorre rammentare che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione data dalla Corte nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 267 TFUE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore (24). In altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (25).

57.      Nella causa principale, secondo il giudice nazionale, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere il 1° gennaio 1998, per scadere il 31 dicembre 2002. Da un punto di vista formale, l’inizio del termine è senz’altro anteriore all’adozione, alla pubblicazione e all’entrata in vigore della normativa, che hanno avuto luogo, rispettivamente, nel marzo e nell’aprile 1998. Nondimeno, ciò non rende impossibile l’esercizio del diritto di ricorso, come dimostra la citata causa van Calster e a. Nella fattispecie, la fissazione leggermente retroattiva di tale termine ha tuttavia lasciato un lasso di tempo che mi sembra sufficiente per proporre un ricorso.

58.      Del resto, il fatto che la sentenza van Calster e a. dati soltanto dal 2003 non ha di per sé effetto con riguardo all’inizio del termine di prescrizione, che secondo il giudice nazionale ha cominciato a decorrere il 1° gennaio 1998.

59.      Occorre ricordare che la Corte è intervenuta molto raramente per quanto riguarda l’inizio dei termini di prescrizione. L’ha fatto solo nella sentenza Emmott, fissando l’inizio «accettabile» del termine di prescrizione alla data della trasposizione completa della direttiva, precisando che la ricorrente era stata completamente privata di un ricorso effettivo (26).

60.      Qui non si tratta di questo, atteso che l’approccio adottato nella causa Emmott è stato chiaramente precisato dalla giurisprudenza successiva, e segnatamente dalla sentenza Fantask e a. (27), di recente confermata dalla sentenza Danske Slagterier (28), ai sensi delle quali le ricorrenti non potevano avvalersi della soluzione adottata nella sentenza Emmott. La Corte ha affermato chiaramente che la soluzione sviluppata nella sentenza Emmott era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza dai termini giungeva a privare totalmente la ricorrente nella causa principale della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva dell’Unione (29).

61.      L’inizio del termine rientra dunque nell’ambito del diritto nazionale. Certamente in diritto interno è possibile collegare detto inizio a diversi eventi, come una decisione giudiziaria che dichiara l’incompatibilità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione. È una soluzione non sconosciuta in seno all’Unione. Infatti, la Corte è stata indotta ad analizzare la normativa francese al riguardo nella sentenza Roquette Frères, in cui ha confermato detta possibilità (30). Spetta tuttavia di regola allo Stato membro scegliere una siffatta opzione e, manifestamente, il Regno del Belgio non ha optato in tal senso nella fattispecie.

62.      In considerazione di quanto precede, e sebbene la sentenza van Calster e a. sia stata emessa dopo la scadenza del termine di prescrizione, propongo alla Corte di risolvere tale questione nel senso che il diritto dell’Unione non osta a che, nelle circostanze della causa principale, uno Stato membro possa invocare termini di prescrizione nazionali ad esso più favorevoli, rispetto al diritto ordinario interno, per difendersi nell’ambito di un procedimento avviato contro di esso da un singolo al fine di garantire la tutela dei diritti che quest’ultimo trae dal TFUE.

63.      Tuttavia, mi sembra necessaria un’ultima precisazione, in quanto, per i motivi che esporrò, non si può escludere che, in casi eccezionali, lo Stato membro non possa invocare un termine di prescrizione a suo favore, se il comportamento delle autorità nazionali in combinato con l’esistenza di un termine di prescrizione può avere l’effetto di privare totalmente una persona della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali (31).

D –    Sulla seconda questione nella causa Bosschaert

1.      Analisi

64.      Questa questione del giudice del rinvio verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un termine di prescrizione, relativo all’azione di ripetizione di contributi contrari al diritto dell’Unione, che, in virtù delle disposizioni nazionali, è più lungo per l’azione rivolta avverso un singolo che per quella rivolta avverso lo Stato membro. Il singolo intervenuto come intermediario, che ha traslato verso un altro singolo gli oneri ad esso imposto dallo Stato, può dunque trovarsi in una situazione in cui l’azione di ripetizione delle imposte contrarie al diritto dell’Unione non è prescritta nei suoi confronti, mentre lo è nei confronti della Stato membro (32).

65.      Secondo il giudice del rinvio, i singoli non hanno più, nella fattispecie, la possibilità di avviare un’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dello Stato, a causa della scadenza del termine di cinque anni, il cui inizio è fissato all’inizio dell’anno finanziario durante il quale l’obbligazione è sorta. Pertanto, secondo la normativa nazionale, né il sig. Bosschaert, né le imprese Goossens possono ricevere la restituzione direttamente dallo Stato in forza della ripetizione dell’indebito (33).

66.      Tuttavia, il sig. Bosschaert, che ha versato i suoi contributi allo Stato con l’intermediazione delle imprese Goossens, dovrebbe poter recuperare detti contributi presso questi ultimi, atteso che il termine di prescrizione applicabile, tra singoli, alla ripetizione dell’indebito è di dieci anni.

67.      Inoltre, se le imprese Goossens fossero condannate a rimborsare al sig. Bosschaert i contributi riscossi indebitamente, secondo il giudice del rinvio esse potrebbero recuperare queste somme dallo Stato, avviando non un’azione di ripetizione dell’indebito, che infatti si prescrive in cinque anni, ma un’azione di garanzia relativa ad un’obbligazione personale.

68.      Con riguardo alla conformità di questa situazione con il diritto dell’Unione, occorre osservare quanto segue.

69.      Per quanto concerne il principio d’effettività, non è neppure stato invocato un trattamento differenziato tra le situazioni «nazionali» e le situazioni «comunitarie». Sembra dunque che la normativa in causa soddisfi questo criterio.

70.      Anche per quanto riguarda il principio d’equivalenza, la situazione sembra essere piuttosto chiara, alla luce della giurisprudenza precedente.

71.      Nella sentenza Prisco e CASER, la Corte ha dichiarato che «il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell’azione di ripetizione dell’indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale» (34).

72.      Alla luce di tale sentenza si dovrebbe rispondere che il diritto dell’Unione non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione un termine nazionale di decadenza quinquennale che deroga al regime ordinario dell’azione di ripetizione dell’indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto dell’Unione e a quelle basate sul diritto nazionale.

73.      Tuttavia, occorre modulare questo approccio per i casi in cui i contributi sono stati versati allo Stato mediante un intermediario e in cui si applica tra i singoli un termine di dieci anni, mentre il termine applicabile nei confronti dello Stato è di cinque anni.

74.      Un caso del genere sarebbe conforme al diritto dell’Unione qualora l’intermediario, che ha dovuto rimborsare l’indebito ad un altro singolo, beneficiasse di un termine ragionevole per poter effettivamente rivendicare dallo Stato gli importi così rimborsati. Altrimenti, l’incoerenza dei termini non sarebbe conforme al diritto dell’Unione, in quanto le conseguenze dell’illegittimità imputabili allo Stato sarebbero sopportate dall’intermediario, che non avrebbe avuto una possibilità legale di evitare di traslare i contributi verso i suoi clienti.

75.      Nella fattispecie, secondo il giudice del rinvio, siffatta azione in garanzia dovrebbe in linea di massima essere possibile ed addirittura fruttuosa.

76.      Posto che queste condizioni sono soddisfatte, la situazione mi sembra quindi essere conforme al diritto dell’Unione.

2. Ulteriori riflessioni

77.      Anche se ho già fornito elementi di risposta a questa questione, mi sembra necessario presentare qualche ulteriore riflessione.

a)      Per quanto concerne l’inizio e la durata del termine di decadenza

78.      Ho suggerito sopra che la Corte dichiari la compatibilità con il diritto dell’Unione del termine di decadenza di cinque anni, il cui inizio si situa all’inizio dell’anno finanziario durante il quale l’obbligazione è sorta.

79.      Pertanto, ho scartato una reintroduzione della soluzione sviluppata nella sentenza Emmott, citata, ossia la proposta delle ricorrenti nel procedimento principale di far decorrere il termine di prescrizione alla data della pronuncia della sentenza della Corte.

80.      Tuttavia, una sentenza della Corte pronunciata in via pregiudiziale e che chiarisce una situazione giuridica, come la sentenza van Calster e a., citata, potrebbe avere un certo impatto in casi eccezionali, anche dopo la scadenza del termine di decadenza.

81.      La normativa relativa ai termini di prescrizione dei crediti nei confronti dello Stato belga ha per effetto che la sentenza pregiudiziale nella causa van Calster e a., citata, pronunciata nel 2003, non ha effetti erga omnes, dato che i crediti di altre persone che si trovano nella medesima situazione giuridica sono prescritti.

82.      Nella sentenza van Calster e a., la stessa Corte ha constatato che, con la retroattività della legge del 1998, il legislatore belga ha voluto porre rimedio alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di previa notifica della misura di aiuto prevista dalla legge del 1987 (35).

83.      Il governo belga, dal canto suo, aveva difeso una posizione diversa nella causa van Calster e a. e il giudice supremo del paese, la Corte d’arbitrato, aveva approvato la retroattività della legge del 1998 (36). Tutti gli operatori economici interessati, ad eccezione del sig. van Calster e litisconsorti, hanno evidentemente ritenuto inutile contestare la normativa e, di conseguenza, non hanno presentato un ricorso al fine di ottenere la restituzione dei pagamenti effettuati.

84.      A seguito della sentenza van Calster e a., citata, il Regno del Belgio non ha cercato di propria iniziativa di porre rimedio alla situazione esistente, in modo da renderla conforme al diritto dell’Unione. Al contrario, invocando la scadenza del termine di prescrizione, esso non fa che confermare la sua volontà di conservare i pagamenti riscossi in violazione del diritto dell’Unione.

85.      In ogni caso, era chiaro che il governo belga non poteva affatto giustificare il mancato rimborso (37).

86.      A mio avviso, per garantire l’effetto erga omnes della giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale dovrebbe poter dichiarare ricevibile, in via eccezionale e nonostante la scadenza di un termine di prescrizione, una domanda di ripetizione dell’indebito, anche se essa è stata presentata dopo la scadenza di detto termine, purché detta domanda sia stata presentata in un termine ragionevole dopo la sentenza della Corte che constata l’incompatibilità.

87.      Ciò dovrebbe essere possibile, segnatamente, nel caso in cui lo Stato membro ha cercato di impedire, attivamente e in più riprese, l’attuazione dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte in quanto, nel caso contrario, lo Stato membro potrebbe indebitamente profittare della sua azione illegittima, il che sarebbe contrario al principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Osservo che la Corte ha considerato siffatta possibilità nei casi in cui l’inattività del ricorrente, che si vede opporre un termine di prescrizione, è stata causata dalle informazioni inesatte deliberatamente fornite dalle autorità nazionali (38).

88.      Sottolineo il carattere eccezionale di questa possibilità e aggiungo che la valutazione del carattere ragionevole di un termine spetta al giudice nazionale, ma a mio avviso si tratta di mesi piuttosto che di anni (39). Nella fattispecie, ritengo che le ricorrenti nel procedimento principale non possano avvalersi di questa eccezione, tenuto conto del fatto che esse hanno presentato i loro ricorsi parecchi anni dopo la citata sentenza van Calster e a.

b)      Quanto all’eventuale passività dello Stato membro una volta constatata l’incompatibilità

89.      Un’altra questione è se uno Stato membro abbia un obbligo, derivato dal principio di lealtà, di agire per porre rimedio ad un’incompatibilità con il diritto dell’Unione una volta che quest’ultima sia stata constatata dalla Corte.

90.      A partire dalla decisione della Commissione del 1991 (40), il Regno del Belgio era probabilmente pienamente informato dell’incompatibilità del regime del 1987 per quanto concerne, segnatamente, i produttori nazionali e gli esportatori. Le autorità del Belgio hanno manifestamente cercato di porre rimedio all’inosservanza della procedura di notificazione (41)del regime del 1987 alla Commissione, prevedendo la compensazione retroattiva ed automatica di tutti i tributi dovuti ai sensi del nuovo regime del 1998 con le somme versate in precedenza allo Stato. Siffatta retroattività del regime, dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione dalla Corte nella sentenza van Calster e a., citata, rivela, a mio avviso, l’esistenza di seri dubbi con riguardo alla buona fede del Regno del Belgio nella fattispecie.

91.      Mi sembra che lo Stato belga non abbia fatto volontariamente nulla per restituire gli importi indebitamente riscossi. Tuttavia, nulla nel diritto dell’Unione impedisce allo Stato membro di agire attivamente.

92.      Non mi sembra escluso che lo Stato membro debba agire in modo attivo al fine di rimborsare le somme indebitamente riscosse, almeno nei casi in cui l’importo illegittimo sia chiaramente definibile o possa essere definito in modo approssimativo, come anche nei casi in cui gli interessati siano un numero elevato di privati che hanno subito perdite minime, che non giustificano il rischio di affrontare, individualmente, i rilevanti costi inerenti ad ogni procedimento giurisdizionale (42).

93.      Si tratta di una prassi che il diritto dell’Unione certamente non ostacola. Al contrario, essa dovrebbe essere incoraggiata, forse anche resa obbligatoria. In taluni settori, sono addirittura previste procedure specifiche a tal fine. Evidentemente, gli obiettivi che la sottendono sono diversi e le procedure non sono le medesime. Nondimeno, per l’efficacia del diritto dell’Unione la questione è di importanza considerevole, soprattutto quando le somme in gioco possono essere piuttosto modeste e scoraggiano dunque la proposizione di azioni giudiziarie multiple per un recupero individuale incerto (43).

94.      Orbene, a mio avviso, il principio di lealtà obbligava lo Stato belga a trarre le conseguenze appropriate dalla sentenza van Calster e a., citata, ed a facilitare la sua attuazione, eventualmente con l’intervento del legislatore nazionale.

95.      Osservo infine che la normativa nazionale accorda un trattamento più favorevole allo Stato in quanto debitore rispetto ad ogni altro debitore, indipendentemente dalla natura del credito o da qualsiasi altra circostanza. Ciò sarebbe giustificato dalla necessità di chiudere i conti rapidamente.

96.      Orbene, alla luce della sentenza Zouboulidis contro Grecia (44), siffatta giustificazione, ovvero l’interesse di contabilizzare rapidamente le obbligazioni dello Stato, non basta a concedere allo Stato un termine di prescrizione più breve. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato a tal riguardo una violazione dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), relativo al diritto al rispetto dei beni. La stessa constatazione dovrebbe trovare applicazione anche in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (45).

97.      Tuttavia, un termine di prescrizione da quattro a cinque anni per la restituzione dell’indebito relativo a prelievi fiscali mi pare generoso piuttosto che breve. Visto il margine di discrezionalità di cui si avvalgono gli Stati membri come parti contraenti della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ritengo che la Corte non debba dare alla Carta un’interpretazione che escluda l’applicazione del termine di prescrizione previsto nella normativa belga per le obbligazioni dello Stato.

V –    Conclusione

98.      Sulla base delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni ad essa proposte dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles:

«1)      Il diritto dell’Unione non osta a che, nelle circostanze della causa principale, il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni previsto nell’ordinamento giuridico interno per i crediti verso lo Stato a azioni di ripetizione di tributi che sono stati versati allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e di imposte.

2)       Il diritto dell’Unione non osta a che, nelle circostanze della causa principale, uno Stato membro possa invocare termini di prescrizione nazionali ad esso più favorevoli, rispetto al diritto ordinario interno, per difendersi nell’ambito di un procedimento avviato nei suoi confronti da un singolo, al fine di garantire la tutela dei diritti che quest’ultimo trae dal trattato FUE, se la Corte di giustizia dell’Unione europea ha constatato l’incompatibilità di dette disposizioni nazionali con il diritto dell’Unione soltanto dopo la scadenza di detti termini di prescrizione nazionali particolarmente favorevoli, anche se l’illegittimità preesisteva.

3)      Il diritto dell’Unione non osta a che, nelle circostanze della causa principale, quando uno Stato membro impone tributi ad un singolo che, a sua volta, è tenuto a traslare detti tributi verso altri singoli con i quali intrattiene rapporti commerciali, detti singoli, in virtù di disposizioni nazionali, siano soggetti ad un termine di prescrizione più breve quanto alla ripetizione, nei confronti dello Stato membro, dei contributi contrari al diritto dell’Unione, allorché essi dispongano di un termine di prescrizione più lungo per ripetere i contributi medesimi nei confronti di un singolo intervenuto in qualità di intermediario, sebbene detto intermediario possa trovarsi in una situazione in cui l’azione rivolta contro di lui non è prescritta, al contrario di quella avviata verso lo Stato membro, e detto intermediario possa dunque essere perseguito da altri operatori, nei limiti in cui egli possa, se del caso, chiamare in garanzia lo Stato membro, e soltanto se può ripetere da detto Stato membro i contributi da esso stesso versati direttamente a quest’ultimo».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Secondo il governo belga, le presenti cause rappresentano soltanto due delle 879 cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio che sono state presentate in forza delle leggi 24 marzo 1987, sulla sanità degli animali, e 23 marzo 1998, relativa alla creazione di un Fondo di esercizio per la sanità e la qualità degli animali e dei prodotti animali. Gli importi rivendicati in queste cause ammontano ad un totale provvisorio di 119 milioni di euro. 


3 – Il primo è conosciuto in diritto inglese, concernente la nozione di equità (equity), nella forma vigilantibus non dormientibus aequitas subvenit. Il secondo invece è ben noto alla Corte. Secondo un autore si tratta addirittura del principio più citato dalla Corte e dai suoi avvocati generali (v. Masson, A., «Usages et réflexivité du latin à la Cour de justice des Communautés européennes», Revue trimestrielle de droit européen, 2007, n. 4, pagg. 609‑633).


4 – V. sentenze 16 dicembre 1992, causa C‑17/91, Lornoy e a. (Racc. pag. I‑6523); causa C‑114/91, Claeys (Racc. pag. I‑6559), e cause riunite C‑144/91 e C‑145/91, Demoor e a. (Racc. pag. I‑6613).


5 – Sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, van Calster e a. (Racc. pag. I‑12249).


6 – Moniteur belge del 30 aprile 1998, pag. 13469.


7 – V. art. 23 della legge del 1998.


8 – V. art. 23 della legge del 1998.


9 – Citata (punti 65 e 77).


10 – Moniteur belge del 21 agosto 1991, pag. 17960.


11 – V., tra l’altro, sentenza della Corte di cassazione 14 aprile 2003.


12 – V. gli artt. 14, 17 e 21 della legge del 1998.


13 – Tuttavia, se il termine applicabile era di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge del 1998, ossia il 30 aprile 1998, un ricorso introdotto il 2 aprile 2007 sarebbe intervenuto prima della scadenza di detto termine.


14 – V. gli artt. 14, 17, 21 e 23 della legge del 1998.


15 – V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.


16 – V. sentenze 14 gennaio 1997, cause riunite da C‑192/95 a C‑218/95, Comateb e a. (Racc. pag. I‑165, punto 20), e 17 giugno 2004, causa C‑30/02, Recheio – Cash & Carry (Racc. pag. I‑6051, punto 15).


17 –      V., segnatamente, per quanto concerne la ripetizione dell’indebito, sentenze 15 settembre 1998, causa C‑231/96, Edis (Racc. pag. I‑4951, punto 34), e Recheio – Cash & Carry, citata (punto 17), nonché, in generale, sentenze 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact (Racc. pag. I‑2483, punto 46), e 8 marzo 2011, causa C‑240/09, Lesoochranárske zoskupenie (Racc. pag. I‑1255, punto 48).


18 –      V., segnatamente, sentenza 24 marzo 2009, causa C‑445/06, Danske Slagterier (Racc. pag. I‑2119, punto 31 e giurisprudenza citata).


19 –      V. sentenza 17 novembre 1998, causa C‑228/96, Aprile (Racc. pag. I‑7141, punto 19 e giurisprudenza citata).


20 – V., segnatamente, sentenze Aprile, citata (punto 19), 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑6325, punto 35), e 15 aprile 2010, causa C‑542/08, Barth (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28) .


21 – Punto 18 della sentenza.


22 – Definita all’art. 100 delle leggi coordinate (menzionate al precedente paragrafo 23 delle presenti conclusioni).


23 – Come avviene nell’art. 100 delle leggi coordinate.


24 –      V., segnatamente, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205, punto 16); 10 febbraio 2000, causa C‑50/96, Deutsche Telekom (Racc. pag. I‑743, punto 43); 13 gennaio 2004, causa C‑453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I‑837, punto 21), e 12 febbraio 2008, causa C‑2/06, Kempter (Racc. pag. I‑411, punto 35).


25 –      V., in tal senso, sentenza 19 ottobre 1995, causa C‑137/94, Richardson (Racc. pag. I‑3407, punto 33); 6 marzo 2007, causa C‑292/04, Meilicke e a. (Racc. pag. I‑1835, punto 34 e giurisprudenza citata), e Kempter, citata (punto 35).


26 – V. sentenza 25 luglio 1991, causa C‑208/90, Emmott (Racc. pag. I‑4269, punto 21).


27 –      V. sentenza 2 dicembre 1997, causa C‑188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I‑6783, punto 51).


28 – Citata (punto 54).


29 – V. anche sentenze 17 luglio 1997, causa C‑90/94, Haahr Petroleum (Racc. pag. I‑4085, punto 52), e cause riunite C‑114/95 e C‑115/95, Texaco e Olieselskabet Danmark (Racc. pag. I‑4263, punto 48).


30 – Sentenza 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquette Frères (Racc. pag. I‑10465, punto 37).


31 – V., in questo senso, sentenze sopra citate Barth (punto 33) e Aprile (punti 43‑45).


32 –      Il giudice del rinvio sembra considerare che esiste una differenza tra i termini di prescrizione applicabili. Il governo belga, per contro, avendo qualificato le presenti cause come concernenti la responsabilità extracontrattuale, ha espresso una tesi diversa in udienza: esso ha sostenuto che i termini di prescrizione avevano la stessa durata, ovvero cinque anni, anche se i momenti d’inizio erano leggermente diversi. Osservo che il giudice del rinvio ha qualificato queste cause come concernenti la ripetizione dell’indebito (condictio indebiti). V., sulla questione della qualificazione, sentenza 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I‑11753, punto 201).


33 – Occorre osservare che la Q‑Beef, che ha versato i contributi direttamente allo Stato, non è interessata da questa questione pregiudiziale.


34 – V. sentenze Edis, citata (punto 39); Aprile, citata (punto 34), e 10 settembre 2002, cause riunite C‑216/99 e C‑222/99, Prisco e CASER (Racc. pag. I‑6761, punto 70).


35 – Sentenza van Calster e a., citata (punto 59). Al punto 60 la Corte aggiunge che: «[s]iffatta tecnica legislativa non può ritenersi compatibile con l’obbligo di notifica imposto dall’art. 93, n. 3, del Trattato CE. Infatti, ove essa fosse riconosciuta ammissibile, gli Stati membri potrebbero dare immediata esecuzione ad un progetto di aiuto statale senza notificarlo e le conseguenze della mancata notifica potrebbero essere evitate mediante l’abolizione della misura di aiuto e la sua simultanea reintroduzione con effetto retroattivo».


36 – V. paragrafo 16 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa van Calster e a., citata.


37 – Sentenza 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland (Racc. pag. I‑1591).


38 – V. sentenze 1° dicembre 1998, causa C‑326/96, Levez (Racc. pag. I‑7835, punto 34), e Barth, citata (punto 36).


39 – A titolo di esempio si può ricordare che, nella sentenza Kühne & Heitz, citata, la società interessata ha rivolto una domanda di pagamento di taluni importi due mesi dopo la sentenza della Corte che dava un’interpretazione in suo favore (v. conclusioni dell’avvocato generale Léger, paragrafo 14).


40 – Il che non è stato del resto contestato dal Regno del Belgio.


41 – Anche all’udienza l’agente del governo belga aveva qualificato il difetto di notifica come un semplice vizio di procedura. A mio avviso, è molto più grave di così: questa omissione corrisponde alla violazione di un obbligo fondamentale in materia di aiuti di Stato.


42 – A titolo di esempio, è utile menzionare l’effetto dato alla sentenza 7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477), in cui la Corte ha constatato l’incompatibilità della normativa finlandese con il diritto dell’Unione. Una volta che il giudice del rinvio ha reso la sua decisione definitiva (sentenza del Korkein hallinto-oikeus 2 dicembre 2004, nella causa KHO:2004:117), è stata adottata una legge di riparazione. Emerge dai lavori preparatori di questa legge che essa è stata adottata per garantire un rimborso efficace (v. anche progetto governativo 57/2005).


43 – Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) indica che, in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva e che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio.


44 – Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Zouboulidis c. Grecia del 25 giugno 2009, punti 33‑37. Questa causa verteva su crediti nei confronti dello Stato ellenico che, in certi casi, si prescrivevano in due anni, mentre i crediti in favore di questo Stato erano assoggettati ad un termine di prescrizione da due a dieci volte più lungo. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato a questo riguardo che le norme di prescrizione privilegiate di cui si avvantaggiava lo Stato ellenico erano incompatibili con l’art. 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950.


45 – V. art. 17, relativo al diritto di proprietà.

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