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Document 62010CA0474
Case C-474/10: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2011 (reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal in Northern Ireland (United Kingdom)) — Department of the Environment for Northern Ireland v Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/42/EC — Article 6 — Designation, for consultation purposes, of an authority likely to be concerned by the environmental effects of implementing plans and programmes — Possibility of authority to be consulted conceiving plans or programmes — Requirement to designate a separate authority — Arrangements for the information and consultation of the authorities and the public)
Causa C-474/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Art. 6 — Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi — Obbligo di designazione di un’autorità distinta — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)
Causa C-474/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Art. 6 — Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi — Obbligo di designazione di un’autorità distinta — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)
GU C 362 del 10.12.2011, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal in Northern Ireland — Regno Unito) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd
(Causa C-474/10) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Art. 6 - Designazione, a fini di consultazione, di un’autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi - Possibilità per un’autorità consultiva di concepire piani o programmi - Obbligo di designazione di un’autorità distinta - Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico)
2011/C 362/14
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal in Northern Ireland
Parti
Ricorrente: Department of the Environment for Northern Ireland
Convenuta: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal in Northern Ireland — Interpretazione dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Designazione, a fini di consultazione, di un'autorità che può essere interessata agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione di piani e programmi — Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico
Dispositivo
1) |
In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, non impone che sia creata o designata un’altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno all’autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un’entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un’autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall’autorità dalla quale essa promana. |
2) |
L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone che siano fissati in modo preciso nella normativa nazionale di recepimento di tale direttiva i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico che ne è o probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter esprimere il proprio parere su una determinata proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale e, di conseguenza, il citato n. 2 non osta a che siffatti termini siano stabiliti di volta in volta dall’autorità che elabora un piano o un programma. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia congruo e consenta quindi di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna. |