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Document 62010CA0316

    Causa C-316/10: Sentenza della Corte (Terzo Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet [Art. 288, secondo comma, TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto stradale di animali domestici della specie suina — Altezza minima dei compartimenti — Ispezione durante il viaggio — Densità di carico — Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate]

    GU C 49 del 18.2.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/6


    Sentenza della Corte (Terzo Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

    (Causa C-316/10) (1)

    (Art. 288, secondo comma, TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto stradale di animali domestici della specie suina - Altezza minima dei compartimenti - Ispezione durante il viaggio - Densità di carico - Diritto degli Stati membri di adottare norme dettagliate)

    2012/C 49/11

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Vestre Landsret

    Parti

    Ricorrente: Danske Svineproducenter

    Convenuto: Justitsministeriet

    In presenza dell’Union européenne du commerce de bétail et de la viande

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell’art. 249, secondo comma, CE (divenuto art. 288, secondo comma, TFUE) e del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1) — Diritto degli Stati membri di adottare norme nazionali dettagliate in merito all’altezza minima dei compartimenti, all’altezza per ispezione e alla densità di carico all’interno dei veicoli per il trasporto di suini

    Dispositivo

    Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev’essere interpretato nel senso che:

    tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art. 36, n. 4, del decreto 21 dicembre 2006, n. 1729, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all’art. 9, n. 1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune;

    tale regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e

    tale regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un animale di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.


    (1)  GU C 234 del 28.8.2010.


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