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Document 62010CA0221

Causa C-221/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 — Artegodan GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Articolo 288, secondo comma, CE — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Decisione relativa alla revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone)

GU C 165 del 9.6.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 — Artegodan GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania

(Causa C-221/10 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 288, secondo comma, CE - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Presupposti - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Decisione relativa alla revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti amfepramone)

2012/C 165/05

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Artegodan GmbH (rappresentante: U. Reese, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Heller, agenti), Repubblica federale di Germania

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 marzo 2010, T-429/05, Artegodan/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’adozione della decisione della Commissione C(2000) 453, del 9 marzo 2000, relativa alla revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti anfepramone — Violazione dell'articolo 288, secondo comma, CE — Erronea valutazione dei criteri relativi alla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Artegodan GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


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