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Document 62010CA0123
Case C-123/10: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2011 (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — Waltraud Brachner v Pensionsversicherungsanstalt (Social policy — Equal treatment for men and women in matters of social security — Directive 79/7/EEC — Articles 3(1) and 4(1) — National scheme for annual pension adjustments — Exceptional increase in pensions for the year 2008 — Exclusion from that increase of pensions of an amount lower than the compensatory supplement standard rate — Exceptional increase in that standard rate for the year 2008 — Exclusion from entitlement to the compensatory supplement of pensioners whose income, including that of the spouse forming part of their household, exceeds that standard rate — Scope of application of the directive — Indirect discrimination against women — Justification — No justification)
Causa C-123/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt (Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 — Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni — Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 — Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa — Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 — Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento — Ambito di applicazione della direttiva — Discriminazione indiretta delle donne — Giustificazione — Insussistenza)
Causa C-123/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt (Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 — Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni — Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 — Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa — Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 — Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento — Ambito di applicazione della direttiva — Discriminazione indiretta delle donne — Giustificazione — Insussistenza)
GU C 362 del 10.12.2011, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt
(Causa C-123/10) (1)
(Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 - Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni - Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 - Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa - Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 - Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento - Ambito di applicazione della direttiva - Discriminazione indiretta delle donne - Giustificazione - Insussistenza)
2011/C 362/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Waltraud Brachner
Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) — Rivalutazione delle pensioni — Discriminazione indiretta delle donne — Normativa nazionale che prevede per una categoria di persone che percepiscono una pensione inferiore al reddito minimo, composta in maggioranza da donne, un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello previsto per le pensioni di importo più elevato
Dispositivo
1) |
L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, della stessa. |
2) |
L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in mancanza di elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dicharare che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile. |
3) |
L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008. |