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Document 62009TN0506

Causa T-506/09: Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

GU C 51 del 27.2.2010, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/37


Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

(Causa T-506/09)

2010/C 51/71

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Carlyle, LLC (St. Louis, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienna, Austria)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 240/2009-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio denominativo «THE CARLYLE», per prodotti e servizi delle classi 3, 25 e 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: parziale rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

Motivi dedotti: violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente adottato un’interpretazione troppo restrittiva del concetto di uso effettivo. Inoltre la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova dell’uso presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; in secondo luogo, non ha valutato correttamente la portata dei suddetti elementi di prova dell’uso; e, in terzo luogo, non ha effettuato un giudizio globale al riguardo.


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