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Document 62009TN0029

Causa T-29/09: Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Easycamp/UAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

GU C 69 del 21.3.2009, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/50


Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Easycamp/UAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

(Causa T-29/09)

(2009/C 69/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente Easycamp BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. C. Beijer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Oase Outdoors ApS (Give, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nei procedimenti riuniti R 853/2007-1 e R 916/2007-1;

autorizzare la ricorrente a continuare ad utilizzare il marchio comunitario — domanda di registrazione n. 3 188 943, per servizi della classe 43, e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EASYCAMP», per servizi delle classi 39, 41 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione danese n. 199 903 355 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione tedesca n. 39 910 614 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Benelux n. 944 316 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 191 370 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; segno non registrato «easy camp» usato in Danimarca e nel Regno Unito.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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