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Document 62009TN0001

Causa T-1/09: Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)

GU C 69 del 21.3.2009, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/44


Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)

(Causa T-1/09)

(2009/C 69/98)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metaform Lucchese SpA (Monsagrati, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008 (R 1152/2006-4);

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «META» per prodotti appartenenti alle classi 9, 11, 20 e 21 (domanda di registrazione n. 3 081 271)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Metaform Lucchese SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «METAFORM» per prodotti appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24 (marchio comunitario n. 1 765 361), il marchio figurativo italiano (marchio n. 587 108) e il marchio figurativo internazionale (marchio n. 603 054), per prodotti del pari appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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