This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0001
Case T-1/09: Action brought on 5 January 2009 — Dornbracht v OHIM — Metaform Lucchese (META)
Causa T-1/09: Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)
Causa T-1/09: Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)
GU C 69 del 21.3.2009, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 69/44 |
Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)
(Causa T-1/09)
(2009/C 69/98)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metaform Lucchese SpA (Monsagrati, Italia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008 (R 1152/2006-4); |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «META» per prodotti appartenenti alle classi 9, 11, 20 e 21 (domanda di registrazione n. 3 081 271)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Metaform Lucchese SpA
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «METAFORM» per prodotti appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24 (marchio comunitario n. 1 765 361), il marchio figurativo italiano (marchio n. 587 108) e il marchio figurativo internazionale (marchio n. 603 054), per prodotti del pari appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).