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Document 62009TA0360

Causa T-360/09: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell’infrazione — Ammende» )

GU C 243 del 11.8.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/15


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012 — E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione

(Causa T-360/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercati tedesco e francese del gas naturale - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato - Durata dell’infrazione - Ammende)

2012/C 243/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: E.ON Ruhrgas AG (Essen, Germania); e E.ON AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: G. Wiedemann e T. Klose, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Bouquet e R. Sauer, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avocat)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2009) 5355 def. della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), è annullato, da un lato, per la parte in cui esso constata che l’infrazione è durata dal 1o gennaio 1980 fino almeno al 24 aprile 1998, quanto all’infrazione commessa in Germania e, dall’altro, per la parte in cui constata l’esistenza di un’infrazione commessa in Francia tra il 13 agosto 2004 e il 30 settembre 2005.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta a E.ON Ruhrgas AG e a E.ON AG all’articolo 2, lettera a), della decisione C(2009) 5355 def. è fissato in EUR 320 milioni.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


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