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Document 62009CN0550
Case C-550/09: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 29 December 2009 — Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof v E and F
Causa C-550/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 dicembre 2009 — Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof/E e F
Causa C-550/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 dicembre 2009 — Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof/E e F
GU C 148 del 5.6.2010, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 dicembre 2009 — Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof/E e F
(Causa C-550/09)
2010/C 148/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Der Bundesgeneralanwalt beim Bundesgerichtshof
Convenuti: E e F
Questioni pregiudiziali
1) |
Se — eventualmente tenendo conto del procedimento modificato a seguito della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE (1) — l’inserimento in un elenco, ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580 (2), di un’organizzazione che non ha impugnato le decisioni che la riguardano sia da considerare efficace fin dall’inizio anche qualora l’inserimento sia avvenuto nonostante una violazione di elementari garanzie processuali. |
2) |
Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell’elenco di cui all’art. 2, terzo comma, del regolamento, la partecipazione ad una sovvenzione siffatta o la partecipazione ad azioni finalizzate all’elusione dell’art. 2 del regolamento può riscontrarsi anche qualora il soggetto conferente sia esso stesso membro di tale persona giuridica, gruppo o entità. |
3) |
Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell’elenco di cui all’art. 2, terzo comma, del regolamento, la partecipazione ad una sovvenzione siffatta o la partecipazione ad azioni finalizzate all’elusione dell’art. 2 del regolamento può riscontrarsi anche qualora il valore patrimoniale da conferire si trovi già (anche indirettamente) nella disponibilità della persona giuridica, gruppo o entità. |
(1) Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).