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Document 62009CN0544

Causa C-544/09 P: Impugnazione proposta il 22 dicembre 2009 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 6 ottobre 2009 , causa T-21/06, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

GU C 51 del 27.2.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/25


Impugnazione proposta il 22 dicembre 2009 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 6 ottobre 2009, causa T-21/06, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-544/09 P)

2010/C 51/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: M. Lumma, J. Möller e B. Klein)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009, causa T-21/06, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee;

annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2003, C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land Berlin-Brandenburg, e

condannare la convenuta all’insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione riguarda la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con cui è stato respinto in quanto infondato il ricorso presentato dalla Repubblica federale di Germania avverso la decisione della Commissione 9 novembre 2005, C(2005) 3903 def., adottata nel procedimento in materia di aiuti di Stato C25/2004, relativo all'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land Berlin-Brandenburg. Nella predetta decisione la Commissione aveva considerato la misura di aiuto incompatibile con il mercato comune (art. 107, n. 3, lett. c), TFUE).

La Repubblica federale di Germania deduce complessivamente cinque motivi di impugnazione con cui fa valere che il Tribunale non ha riconosciuto lo sviamento di potere imputabile alla Commissione e ha quindi respinto erroneamente il ricorso.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente negato l’effetto incentivante della misura, poiché ha preso in considerazione soltanto il periodo alquanto limitato del passaggio dalla diffusione analogica terrestre alla DVB-T, anziché considerare i costi delle emittenti radiotelevisive beneficiarie in ordine alla misura complessiva. Tale misura complessiva comprenderebbe, accanto al passaggio alla DVB-T, anche l’obbligo di mantenere, per un periodo di cinque anni, l’offerta di programmi tramite DVB-T, indipendentemente dall’accoglienza difficilmente pronosticabile da parte del mercato. Di conseguenza, andrebbe tenuto conto anche dei costi inerenti a questo periodo di diffusione obbligatorio.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso i criteri di valutazione della Commissione ex art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, avendo accettato che la Commissione neghi l’idoneità della misura d’aiuto per il solo fatto che assertivamente l’obiettivo potrebbero essere conseguito anche mediante misure regolamentari alternative. Ai fini della normativa sui controlli in materia di aiuti prevista dal TFUE, il confronto con misure alternative non farebbe parte della procedura di esame spettante alla Commissione. In tale contesto, il governo federale deduce altresì che il Tribunale fa gravare sullo Stato membro l’onere di provare che le misure alternative proposte dalla Commissione sarebbero state, dal principio, prive di effetto. Ciò sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, con i principi generali riguardanti la ripartizione dell’onere della prova e con lo scopo perseguito dal controllo sugli aiuti.

In terzo luogo, nell’ambito dell’esame di cui all’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, il Tribunale non avrebbe riconosciuto la rilevanza dei diritti fondamentali dell’Unione che, come parte integrante del diritto primario, vincolano tutti gli organi dell’Unione in tutte le loro azioni. Qualora dovesse essere sufficiente un mero rinvio ad eventuali misure regolamentari alternative per negare l’autorizzazione di un aiuto, non si considererebbe il fatto che le misure regolamentari pregiudicano il diritto fondamentale al libero esercizio di un’attività economica delle imprese. Tale aspetto dovrebbe almeno formare oggetto di una valutazione, il che non è avvenuto nella specie.

In quarto luogo, operando un rinvio a misure regolamentari alternative, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le nozioni di mercato interno e di alterazione delle condizioni degli scambi di cui all’art. 107, n. 3, TFUE, in quanto non avrebbe riconosciuto che anche le misure regolamentari alterano la concorrenza. La mera presunzione che rispetto ad un aiuto qualsiasi misura regolamentare rechi minor danno a suddetti beni giuridici, costituirebbe un criterio la cui portata sarebbe ridotta in modo inammissibile.

In quinto luogo, la Repubblica federale di Germania imputa al Tribunale di aver adottato il principio della neutralità tecnologica, elaborato dalla Commissione, senza riconoscere contestualmente che, nel caso di specie, veniva in tal modo rigettato lo scopo perseguito dalle autorità tedesche mediante la misura di cui trattasi. La neutralità tecnologica costituirebbe un criterio appropriato ai fini dell’esame della compatibilità soltanto laddove l’obiettivo della sovvenzione sia dato dal passaggio alla radiotelevisione digitale in quanto tale. Per quanto riguarda la sovvenzione relativa al passaggio alla DVB-T nel Land Berlin Brandenburg, per vari motivi sarebbe dovuto essere incentivato proprio questo modo di diffusione, mentre la diffusione via cavo e via satellite non avrebbe necessitato di alcuna sovvenzione. Lo Stato membro godrebbe di un potere discrezionale nella determinazione del motivo legittimo della misura di aiuto.


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