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Document 62009CN0396

    Causa C-396/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari (Italia) il 12 ottobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

    GU C 312 del 19.12.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 312/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari (Italia) il 12 ottobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

    (Causa C-396/09)

    2009/C 312/35

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale ordinario di Bari

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Interedil Srl en liquidation

    Convenuto: Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» di cui all'art. 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 1346/2000 (1) del 29.5.2000 debba essere interpretata alla stregua dell'ordinamento comunitario, oppure dell'ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il «centro degli interessi principali»;

    2)

    se la presunzione prevista dall'art. 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 1346/2000 secondo cui «per società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statuaria», sia superabile sulla base dell'accertamento di una effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statuaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statuaria;

    3)

    se l'esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statuaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con alta società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 Regolamento CE n. 1346/2000 a favore della «sede statuaria» della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una «dipendenza» della società, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, Regolamento CE n. 1346/2000;

    4)

    se nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 10606/2005 si basi su un'interpretazione dell'art. 3 Regolamento CE n. 1346/2000 difforme da quella della Corte di Giustizia delle Comunità europee, osti all'applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, l'art. 382 c.p.c. in base al quale la Corte di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante.


    (1)  GU L 160, p. 1.


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