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Document 62009CN0369

Causa C-369/09 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2009 da ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1 o luglio 2009 , cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione

GU C 312 del 19.12.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/14


Impugnazione proposta il 15 settembre 2009 da ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione

(Causa C-369/09 P)

2009/C 312/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) (rappresentanti: C. Rapin, E. Van den Haute, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare la presente impugnazione ricevibile;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione) 1o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06;

accogliere integralmente o, in subordine, parzialmente, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-273/06 e T-297/06;

condannare la Commissione europea al pagamento integrale delle spese;

nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia dichiari che non vi è luogo a provvedere, condannare la Commissione europea alle spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, n. 6, e 72, lett. a), del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, esse contestano la valutazione del Tribunale secondo la quale il protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca allegato all’Atto di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea (1), sancirebbe, al punto 6, un’applicazione retroattiva delle proprie disposizioni. Secondo le ricorrenti, infatti, non potrebbe dedursi alcun effetto retroattivo dal testo, dalla finalità o dall’economia di tale disposizione, che si limiterebbe a precisare che le imprese elencate nell’allegato I del menzionato protocollo potevano beneficiare di aiuti, entro certi limiti, durante il periodo dal 1997 al 2003. La disposizione in esame intenderebbe dire, in altri termini, che il calcolo degli aiuti che potevano essere concessi alle imprese beneficiarie sino alla fine dell’anno 2003 doveva effettuarsi tenendo conto retrospettivamente degli importi di aiuti già accordati, ma non considerando illegittimi, retrospettivamente, i passati aiuti. Questa interpretazione sarebbe del resto condivisa tanto dalla Commissione, quanto dal Consiglio, che avrebbero constatato, la prima in una proposta di decisione, il secondo in una decisione, che gli impegni assunti nel protocollo n. 8 erano stati rispettati.

Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto, da un lato, che le imprese beneficiarie di un aiuto possano fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità di tale aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE, e dall’altro, che i procedimenti previsti dal protocollo (n. 2) sui prodotti CECA dell’accordo d’associazione del 16 dicembre 1991 (2), con cui l’aiuto controverso è stato portato a conoscenza della Commissione e del Consiglio, non potevano far sorgere un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti. È infatti evidente che non vi poteva essere alcuna notifica formale dell’aiuto controverso ai sensi dell’art. 88 CE, poiché la Repubblica di Polonia, all’epoca, non era ancora membro dell’Unione europea, e che la Commissione è stata informata dell’esistenza di tale aiuto e ha ritenuto, al termine dell’esame del programma di ristrutturazione polacco e dei piani aziendali presentati in tale contesto, che questi soddisfacevano i requisiti di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 dell’accordo d’associazione e le condizioni stabilite dal protocollo n. 8 allegato all’Atto di adesione.

Con il terzo ed ultimo motivo, le ricorrenti lamentano infine una violazione dei regolamenti (CE) n. 659/1999 (3) e (CE) n. 794/2004 (4). Secondo questi ultimi, infatti, non è sufficiente che il tasso di interesse per il recupero di un aiuto controverso sia fissato in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, affinché detto tasso possa essere considerato «adeguato» ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/1999. Il carattere «adeguato» del tasso di interesse per il recupero di aiuti di Stato è una nozione sostanziale indipendente dal procedimento che la Commissione deve seguire nei casi eccezionali in cui fissa tale tasso in cooperazione con lo Stato membro interessato.


(1)  GU 2003, L 236, pag. 948.

(2)  Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra (GU 1993, L 348, pag. 2).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [divenuto art. 88 CE] (GU L 83, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/99 (GU L 140, pag. 1).


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