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Document 62009CN0359

    Causa C-359/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

    GU C 312 del 19.12.2009, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 312/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

    (Causa C-359/09)

    2009/C 312/20

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Ítélőtábla

    Parti

    Ricorrente: Donat Cornelius Ebert

    Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la direttiva del Consiglio 89/48/CEE (1) e la direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/5/CE (2) possano essere interpretate nel senso che il ricorrente, di cittadinanza tedesca, che ha superato l’esame di accesso alla professione forense in Germania, in cui è membro di un ordine degli avvocati locale, ma dispone di un permesso di soggiorno e di lavoro in Ungheria, abbia il diritto di avvalersi nei procedimenti giudiziari e amministrativi, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione, della qualifica ufficiale di «ügyvéd» (avvocato) nello Stato membro ospitante (Ungheria) oltre alla qualifica tedesca di «Rechtsanwalt» e alla qualifica ungherese di «európai közösségi jogász» (giurista comunitario), senza tuttavia avere la qualità di membro di un ordine degli avvocati ungherese.

    2)

    Se la direttiva 98/5/CE integri la direttiva 89/4[8]/CEE, nel senso che la direttiva 98/5/CE, relativa all’esercizio della professione di avvocato, costituisce una lex specialis in detto ambito, laddove la direttiva 89/4[8]/CE si limita, in linea generale, a regolamentare il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.


    (1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).


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