This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009CN0359
Case C-359/09: Reference for a preliminary ruling from the Fővárosi Ítélőtábla (Hungary) lodged on 7 September 2009 — Dr. Donat Cornelius Ebert v Budapesti Ügyvédi Kamara
Causa C-359/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara
Causa C-359/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara
GU C 312 del 19.12.2009, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara
(Causa C-359/09)
2009/C 312/20
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Donat Cornelius Ebert
Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva del Consiglio 89/48/CEE (1) e la direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/5/CE (2) possano essere interpretate nel senso che il ricorrente, di cittadinanza tedesca, che ha superato l’esame di accesso alla professione forense in Germania, in cui è membro di un ordine degli avvocati locale, ma dispone di un permesso di soggiorno e di lavoro in Ungheria, abbia il diritto di avvalersi nei procedimenti giudiziari e amministrativi, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione, della qualifica ufficiale di «ügyvéd» (avvocato) nello Stato membro ospitante (Ungheria) oltre alla qualifica tedesca di «Rechtsanwalt» e alla qualifica ungherese di «európai közösségi jogász» (giurista comunitario), senza tuttavia avere la qualità di membro di un ordine degli avvocati ungherese. |
2) |
Se la direttiva 98/5/CE integri la direttiva 89/4[8]/CEE, nel senso che la direttiva 98/5/CE, relativa all’esercizio della professione di avvocato, costituisce una lex specialis in detto ambito, laddove la direttiva 89/4[8]/CE si limita, in linea generale, a regolamentare il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore. |
(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).