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Document 62009CN0040
Case C-40/09: Reference for a preliminary ruling from VAT and Duties Tribunal, Manchester (United Kingdom) made on 29 January 2009 — Astra Zeneca UK Limited v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Causa C-40/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 29 gennaio 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Causa C-40/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 29 gennaio 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
GU C 90 del 18.4.2009, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 29 gennaio 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-40/09)
2009/C 90/17
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Manchester
Parti
Ricorrente: Astra Zeneca UK Limited
Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Nelle circostanze del caso di specie, in cui un dipendente ha il diritto, nel quadro del suo contratto di lavoro, di scegliere di ricevere parte della propria retribuzione sotto forma di buono di valore nominale, se l’art. 2, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio, n. 77/388/CEE (1) [ora art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva principale sull’IVA], debba essere interpretato nel senso che la fornitura di tale buono al dipendente da parte del datore di lavoro costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’art. 6, n. 2, lett. b [ora art. 26, n. 1, lett. b)], debba essere interpretato nel senso che esso impone che la fornitura del buono al dipendente da parte del datore di lavoro conformemente al contratto di lavoro debba essere trattata come prestazione di servizi in circostanze in cui il buono sia utilizzabile dal dipendente per scopi personali. |
3) |
Ove la fornitura del buono non costituisca prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, n. 1, né debba essere trattata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), se l’art. 17, n. 2 [ora art. 168], debba essere interpretato nel senso di consentire al datore di lavoro di recuperare l’imposta sul valore aggiunto sostenuta nell’acquisto e nella fornitura del buono al dipendente, conformemente al contratto di lavoro, in circostanze in cui il buono sia utilizzabile dal dipendente per scopi personali. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).