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Document 62009CJ0321

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
Impugnazione - FEAOG - Spese escluse dal finanziamento comunitario per non conformità alla normativa comunitaria - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica.
Causa C-321/09 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00051*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:218





Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 – Grecia / Commissione

(causa C‑321/09 P)

«Impugnazione – FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario per non conformità alla normativa comunitaria – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica»

1.                     Diritto dell’Unione – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Valutazione da effettuare in concreto – Criteri di valutazione – Valutazione rientrante nella competenza del Tribunale – Sindacato della Corte (v. punti 32-36)

2.                     Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 45-46)

3.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 48-49)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T‑33/07, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2006) 5993] – Settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche e degli agrumi.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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