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Document 62009CJ0083

    Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 maggio 2011.
    Commissione europea contro Kronoply GmbH & Co. KG e Kronotex GmbH & Co. KG.
    Impugnazione - Aiuti di Stato - Art. 88, nn. 2 e 3, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Motivi di annullamento invocabili - Nozione di "interessato" - Rapporto di concorrenza - Incidenza - Mercato dell’approvvigionamento.
    Causa C-83/09 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-04441

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:341

    Causa C‑83/09 P

    Commissione europea

    contro

    Kronoply GmbH & Co. KG

    e

    Kronotex GmbH & Co. KG

    «Impugnazione — Aiuti di Stato — Art. 88, nn. 2 e 3, CE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Motivi di annullamento invocabili — Nozione di “interessato” — Rapporto di concorrenza — Incidenza — Mercato dell’approvvigionamento»

    Massime della sentenza

    1.        Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Ricevibilità — Presupposti

    [Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. h), 4, n. 3, e 6, n. 1]

    2.        Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Identificazione dell’oggetto del ricorso — Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati — Motivi che possono essere dedotti

    [Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, lett. h), 4, n. 3, e 6, n. 1]

    3.        Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Impresa che utilizza la stessa materia prima dell’impresa beneficiaria dell’aiuto

    [Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. h)]

    1.        Nel settore degli aiuti di Stato, la legittimità di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni fondata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 dipende dalla questione se esistano dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento formale di esame al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’art. 1, lett. h), del citato regolamento, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione sia direttamente ed individualmente riguardato da una decisione quale quella di cui sopra. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell’Unione.

    Pertanto, nell’ambito di un ricorso di annullamento, lo status particolare di interessato ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, legato all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per individualizzare, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesti una decisione di non sollevare obiezioni.

    (v. punti 47-48)

    2.        Nel settore degli aiuti di Stato, un ricorrente che contesti la decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale deve definire l’oggetto del ricorso nel proprio atto introduttivo, conformemente all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Tale requisito è sufficientemente soddisfatto quando il ricorrente identifica la decisione di cui chiede l’annullamento. Poco importa che il ricorso indichi che esso è inteso all’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni – espressione figurante all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 – o di una decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale, dal momento che la Commissione statuisce sui due aspetti della questione con decisione unica.

    Infatti, un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione assunta dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi è stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso né di modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE nonché all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

    (v. punti 51-52, 59)

    3.        A tenore dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, si deve intendere per interessato in particolare ogni persona fisica, impresa o associazione di imprese, i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, ossia, in particolare, le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari. Tale disposizione non esclude pertanto che un’impresa, che non sia diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto, ma che per il suo processo di produzione necessiti della medesima materia prima, venga qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto. A tal fine, è necessario che tale impresa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione.

    (v. punti 63-65)







    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    24 maggio 2011 (*)

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Art. 88, nn. 2 e 3, CE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Motivi di annullamento invocabili – Nozione di “interessato” – Rapporto di concorrenza – Incidenza – Mercato dell’approvvigionamento»

    Nella causa C‑83/09 P,

    avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 23 febbraio 2009,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Gross e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    altre parti nel procedimento:

    Kronoply GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania),

    Kronotex GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania),

    rappresentate dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, Rechtsanwälte,

    ricorrenti in primo grado,

    Zellstoff Stendal GmbH, con sede in Arneburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti T. Müller-Ibold e K. Karl, Rechtsanwälte,

    Repubblica federale di Germania,

    Land Sachsen-Anhalt,

    intervenienti in primo grado,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodriguez, K. Lenaerts e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits (relatore), A. Ó Caoimh, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici

    avvocato generale: sig. N. Jääskinen

    cancelliere: sig. A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate il 25 novembre 2010,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con la presente impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza 10 dicembre 2008, causa T‑388/02, Kronoply e Kronotex/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Kronoply GmbH & Co. KG e dalla Kronotex GmbH & Co. KG (in prosieguo, congiuntamente: la «Kronoply e la Kronotex») contro la decisione della Commissione 19 giugno 2002, C (2002) 2018 def. di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure di aiuti di Stato concessi alla Zellstoff Stendal GmbH dalle autorità tedesche (in prosieguo: la «decisione controversa»).

     Contesto normativo

    2        Dal secondo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) risulta che tale regolamento è inteso a codificare e stabilizzare la prassi coerente elaborata e consolidata dalla Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte, per quanto concerne l’applicazione dell’art. 88 CE.

    3        L’art. 1 di tale regolamento così dispone:

    «Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    (...)

    h)      «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

    4        L’art. 4 dello stesso regolamento, intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», dispone ai nn. 2‑4:

    «2.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

    3.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1, [CE] la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato.

    4.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, [CE] (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”).

    (...)»

    5        A tenore dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999:

    «La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

    6        La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale del 1998»), in vigore all’epoca dei fatti, definisce le regole di valutazione degli aiuti rientranti nel suo ambito di applicazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE.

    7        Ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998, la Commissione fissa, caso per caso, l’intensità massima di aiuto consentita per i progetti soggetti all’obbligo di notifica previsto dall’art. 2 del regolamento n. 659/1999.

     Fatti

    8        Il 9 aprile 2002, le autorità tedesche notificavano alla Commissione un progetto di aiuti di Stato a favore della Zellstoff Stendal GmbH (in prosieguo: la «ZSG»).

    9        Gli aiuti previsti, consistenti in un prestito non rimborsabile, in un premio fiscale all’investimento e in una garanzia per l’ammontare dell’80% di un prestito – che rappresenta, secondo la Commissione, un importo totale di EUR 250,899 milioni – erano destinati a finanziare la costruzione di un impianto di produzione di cellulosa di alta qualità nonché la creazione di un’impresa di approvvigionamento di legname e di un’impresa di logistica a Arneburg, nel Land di Sassonia-Anhalt (Germania).

    10      La Kronoply e la Kronotex sono società di diritto tedesco che fabbricano pannelli di fibre (MDF, HDF o LDF) nonché pannelli di trucioli orientati a partire dai loro siti di produzione stabiliti a Heiligengrabe, nel Land di Brandeburgo (Germania). Al pari della ZSG, la materia prima principale che la loro attività richiede è il legno.

    11      Con la decisione controversa, la Commissione ha deciso, in esito ad un esame preliminare, di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti previsti data l’assenza di sovracapacità in tale settore e il numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati. Quindi, senza aver avviato la fase d’indagine formale prevista dall’art. 88, n. 2, CE, ha considerato che gli aiuti previsti erano compatibili con il mercato interno.

     Il procedimento di primo grado e la sentenza impugnata

    12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2002, la Kronoply e la Kronotex hanno proposto un ricorso inteso a far annullare la decisione controversa avvalendosi di tre motivi.

    13      In primo luogo, la Kronoply e la Kronotex consideravano che la Commissione, avendo constatato la compatibilità con il mercato interno del progetto di aiuto a favore della ZSG, era incorsa in errore manifesto di valutazione dei fatti.

    14      In secondo luogo, la Commissione, non avendo avviato il procedimento d’indagine formale, avrebbe violato le garanzie procedurali che deriverebbero alla Kronoply e alla Kronotex dall’art. 88, n. 2, CE.

    15      In terzo luogo, la Commissione avrebbe tra l’altro violato l’art. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE nonché gli orientamenti regionali e l’inquadramento multisettoriale del 1998.

    16      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2003, la Commissione ha sollevato due eccezioni di irricevibilità, di cui una verte su un difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti in primo grado. Secondo tale istituzione, la Kronoply e la Kronotex non potevano essere considerate imprese concorrenti della beneficiaria dell’aiuto e di conseguenza non potevano rivestire lo status di «interessati» ai sensi del regolamento n. 659/1999. Per questa ragione, la loro impugnazione della decisione controversa non sarebbe stata ricevibile.

    17      Con ordinanza 14 giugno 2005, il Tribunale ha deciso di riunire al merito le eccezioni di irricevibilità.

    18      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire della Kronoply e della Kronotex, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. Viene altresì menzionata la costante giurisprudenza, scaturita dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197), secondo cui chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari di una siffatta decisione.

    19      Dopo aver premesso, ai punti 57‑59 della sentenza impugnata, la distinzione tra la fase preliminare di esame degli aiuti di Stato e il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’art. 88, nn. 2 e 3, CE, che caratterizza il controllo operato dalla Commissione della compatibilità di un siffatto aiuto con il mercato interno, il Tribunale, ai punti 60 e 61 della medesima sentenza, ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale il ricorso inteso all’annullamento di una decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale proposto da un interessato ai sensi del n. 2 di tale art. 88, deve essere dichiarato ricevibile qualora l’autore di tale ricorso tenda, con la sua introduzione, a far salvaguardare i diritti procedurali che gli derivano da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I‑2487, punto 23, e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punto 17). Il Tribunale ha precisato, a questo proposito, che si doveva intendere per «interessato», qualsiasi persona, impresa o associazione eventualmente toccata nei suoi interessi dalla concessione di un aiuto.

    20      Dopo aver sottolineato al punto 62 della sentenza impugnata che, a tenore della giurisprudenza, lo status di interessato non poteva tuttavia che essere il fondamento della legittimazione ad agire nell’ambito di un ricorso di annullamento inteso a salvaguardare diritti procedurali, dal momento che la ricevibilità di un ricorso con il quale il suo autore contesta la fondatezza di una decisione deve integrare i presupposti della citata giurisprudenza Plaumann/Commissione, al punto 63 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che la Kronoply e la Kronotex, con i loro motivi, mettevano nella specie in discussione, allo stesso tempo, il rifiuto della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale e la fondatezza della decisione controversa.

    21      Su tale fondamento, il Tribunale ha proceduto ad un esame della legittimazione ad agire della Kronoply e della Kronotex in funzione dei motivi da queste dedotti.

    22      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire della Kronoply e della Kronotex per contestare la fondatezza della decisione controversa, il Tribunale ha constatato, al punto 69 della sentenza impugnata, che la Kronoply e la Kronotex non avevano dimostrato di essere state individualmente interessate dalla decisione di cui trattasi. Ha quindi dichiarato irricevibile la parte del loro ricorso diretta contro la fondatezza della decisione controversa.

    23      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire della Kronoply e della Kronotex per ottenere il rispetto dei loro diritti procedurali, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che lo status di interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE risulta dall’interesse legittimo che una persona fisica o giuridica può avere a che le misure di aiuti di cui trattasi siano o no attuate. Quindi, un’impresa concorrente disporrebbe di un siffatto interesse qualora possa dimostrare che la sua posizione concorrenziale sul mercato è o può essere pregiudicata dalla concessione dell’aiuto.

    24      Dopo aver sottolineato, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che gli effetti non trascurabili di un aiuto erano tali da farsi sentire non solo sul mercato sul quale il suo beneficiario è attivo, ma anche su altri mercati eventualmente situati a monte o a valle, il Tribunale, al punto 76 di tale sentenza, ha, in particolare, giudicato che «le ricorrenti hanno dimostrato che si è avuto un aumento, quantomeno temporaneo, dei prezzi del legno. Benché le ricorrenti non abbiano dimostrato che tale aumento sia attribuibile all’entrata in funzione della fabbrica della ZSG, non può essere esclusa l’esistenza di conseguenze negative, quantomeno temporanee, per le ricorrenti dopo l’insediamento della ZSG – e probabilmente a causa di questo. Un aumento dei prezzi delle materie prime, non controverso per il 2003, è tale da ripercuotersi sui prezzi dei prodotti finiti e, quindi, da indebolire la competitività delle imprese che lo subiscono rispetto ai loro concorrenti che non sono confrontati con la medesima situazione».

    25      Il Tribunale ha da ciò dedotto, al punto 77 della sentenza qui considerata, che «[s]i deve, di conseguenza, constatare che le ricorrenti hanno fornito prova sufficiente dell’esistenza di un rapporto di concorrenza nonché della potenziale incidenza sulla loro posizione sul mercato, riconducibile alla concessione dell’aiuto di cui trattasi. Debbono pertanto considerarsi interessate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE».

    26      Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto, al punto 78 della medesima sentenza, che «[i]l presente ricorso è […] ricevibile in quanto le ricorrenti hanno la legittimazione ad agire per ottenere il rispetto dei loro diritti procedurali. Ciò considerato, spetta al Tribunale verificare se, tramite i motivi invocati a sostegno del ricorso, le ricorrenti intendano effettivamente difendere i diritti procedurali, che traggono dall’art. 88, n. 2, CE».

    27      Su tale base, il Tribunale si è pronunciato sulla ricevibilità dei tre motivi di annullamento invocati dalla Kronoply e dalla Kronotex, vertenti, rispettivamente, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione delle loro garanzie procedurali e, infine, sulla violazione dell’art. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE, degli orientamenti regionali nonché dell’inquadramento multisettoriale del 1998.

    28      Così operando, dopo aver rilevato, al punto 80 della sentenza impugnata, che con il secondo motivo, la Kronoply e la Kronotex sostenevano espressamente che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine previsto dall’art. 88, n. 2, CE, ai punti 81 e 82 della detta sentenza, il Tribunale ha precisato che, anche se non era di sua competenza interpretare i motivi intesi esclusivamente a rimettere in discussione la fondatezza di una decisione come, in realtà, intesi a salvaguardare i diritti procedurali della Kronoply e della Kronotex, tuttavia esso poteva verificare se argomenti di merito non apportassero egualmente elementi a sostegno di un motivo espressamente inteso alla salvaguardia di diritti procedurali.

    29      Partendo da tali elementi il Tribunale ha constatato che il primo motivo, contrariamente al terzo, conteneva argomenti di merito diretti a contestare la decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale, e che consentivano di suffragare il secondo motivo dedotto a sostegno della salvaguardia dei diritti procedurali.

    30      Ha da ciò concluso, al punto 86 della sentenza impugnata, che gli argomenti del primo motivo dovevano essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, mentre il terzo motivo era irricevibile.

    31      Nel merito, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Kronoply e della Kronotex.

    32      Ha così ritenuto, al punto 115 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva adottato la decisione controversa sulla base di elementi completi e affidabili, prima di concludere, ai punti 117, 128, 146 e 152 della sentenza impugnata, che la Kronoply e la Kronotex non erano riuscite a dimostrare che la Commissione aveva incontrato, all’atto dell’esame preliminare della misura di aiuto controversa, serie difficoltà che richiedevano l’avvio della fase d’indagine formale.

    33      Il Tribunale, di conseguenza, ha respinto il ricorso di annullamento nel suo insieme.

     Conclusioni delle parti

    34      Con la presente impugnazione la Commissione conclude che la Corte voglia:

    –        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Kronoply e dalla Kronotex avverso la decisione controversa;

    –        dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Kronoply e dalla Kronotex avverso la decisione controversa;

    –        condannare la Kronoply e la Kronotex alle spese relative all’impugnazione.

    35      La ZSG conclude che la Corte voglia:

    –        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Kronoply e dalla Kronotex avverso la decisione controversa;

    –        dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Kronoply e dalla Kronotex avverso la decisione controversa;

    –        condannare in solido la Kronoply e la Kronotex alle spese;

     Sull’impugnazione

    36      La Commissione, sostenuta a tal riguardo dalla ZSG, deduce tre motivi con i quali censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso della Kronoply e della Kronotex.

     Sul primo e secondo motivo

     Argomenti delle parti

    37      In primo luogo, la Commissione deduce, in sostanza, che il Tribunale ha a torto considerato ricevibile, in base a presupposti diversi da quelli previsti dall’art. 230, quarto comma, CE, il ricorso proposto dalla Kronoply e dalla Kronotex. A questo proposito, la giurisprudenza presa a fondamento dal Tribunale sancirebbe, sulla base dell’art. 108 TFUE, condizioni alternative di ricevibilità.

    38      Orbene, dal momento che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente fissato, all’art. 230, quarto comma, CE, i presupposti di ricevibilità dei ricorsi contro gli atti delle istituzioni, non si può ritenere che il medesimo legislatore abbia inteso derogarvi implicitamente tramite l’art. 108 TFUE.

    39      La ZSG aggiunge che i presupposti di ricevibilità di un ricorso avverso decisioni della Commissione non possono variare in funzione dei motivi di annullamento invocati.

    40      In secondo luogo, la Commissione, sostenuta a tal riguardo dalla ZSG, sottolinea che il Tribunale, dopo aver affermato, al punto 81 della sentenza impugnata, che non era tenuto a interpretare «il ricorso di un ricorrente che mette in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale come in realtà inteso a salvaguardare i diritti procedurali che il ricorrente trae dall’art. 88, n. 2, CE quando il ricorrente non ha espressamente proposto motivi diretti a tale scopo», avrebbe, al punto 82 della suddetta sentenza, proceduto proprio ad una siffatta interpretazione.

    41      Orbene, così operando, da un lato, il Tribunale avrebbe ecceduto le sue competenze, essendo esso vincolato ai termini del ricorso quali risultano dalle memorie depositate in corso di causa. Dall’altro lato, un siffatto approccio infrangerebbe la parità delle parti dinanzi al giudice dell’Unione, privilegiando la posizione dei ricorrenti a danno di quella della Commissione.

    42      La ZSG precisa che, così operando, il Tribunale avrebbe, a torto, anticipato la valutazione che la Commissione avrebbe dovuto effettuare sul caso in sede di procedimento d’indagine formale, nonostante che, allo stadio della fase preliminare, l’aiuto previsto non avesse costituito l’oggetto di un esame approfondito.

    Giudizio della Corte

    43      In primo luogo, per quanto riguarda la censura che deduce violazione dei presupposti dell’art. 230, quarto comma, CE, si deve anzitutto ricordare che l’art. 4 del regolamento n. 659/1999 istituisce una fase preliminare di esame delle misure di aiuto notificate che ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione circa la compatibilità con il mercato comune dell’aiuto di cui trattasi. A conclusione di tale fase, la Commissione constata o che tale misura non costituisce un aiuto oppure che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. In quest’ultima ipotesi, la predetta misura può non sollevare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune o, al contrario, può sollevarne.

    44      Se la Commissione constata, a seguito dell’esame preliminare, che la misura notificata, nei limiti in cui rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, non desta dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999.

    45      Quando la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni, non soltanto dichiara la misura compatibile con il mercato comune, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

    46      Se la Commissione constata, dopo l’esame preliminare, che la misura notificata solleva dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, è tenuta ad adottare, sulla base dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, di detto regolamento. Secondo quest’ultima disposizione, una siffatta decisione invita lo Stato membro e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni entro un determinato termine, che di norma non è superiore ad un mese.

    47      Nella specie, la decisione controversa è una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 la cui legittimità dipende dall’esistenza di dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Dal momento che siffatti dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento formale di esame al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest’ultima disposizione è direttamente ed individualmente toccato da siffatta decisione. In effetti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell’Unione (v., in questo senso, sentenze 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I‑10737, punto 35 e giurisprudenza citata; 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10515, punto 28, nonché 9 luglio 2009, causa C‑319/07 P, 3F/Commissione, Racc. pag. I‑5963, punto 31 e giurisprudenza citata).

    48      Pertanto, lo status particolare di interessato ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, legato all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per individualizzare, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesti una decisione di non sollevare obiezioni..

    49      Nella specie, da un lato, dalla sentenza impugnata, in particolare dal punto 16, risulta che, con il loro ricorso, la Kronoply e la Kronotex cercavano di ottenere l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999. Dall’altro lato, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che la Kronoply e la Kronotex dovevano essere considerate interessate ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.

    50      In secondo luogo, la Commissione e la ZSG sostengono che il Tribunale ha modificato l’oggetto del ricorso in quanto ha esaminato non solo il secondo motivo del ricorso, che deduce la violazione delle garanzie procedurali di cui gli interessati beneficiano, ma anche argomenti sollevati nell’ambito del primo motivo che mettono in discussione la fondatezza della decisione di non sollevare obiezioni.

    51      A questo proposito, se è vero che il ricorrente che contesti la decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale deve definire l’oggetto del ricorso nel proprio atto introduttivo, conformemente all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, tale requisito è sufficientemente soddisfatto quando il ricorrente identifica la decisione di cui chiede l’annullamento.

    52      Poco importa che il ricorso indichi che esso è inteso all’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni – espressione figurante all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 – o di una decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale, dal momento che la Commissione statuisce su i due aspetti della questione con decisione unica.

    53      Nella specie, si deve ricordare che la Kronoply e la Kronotex chiedono, in primo grado, l’annullamento della decisione della Commissione «di non sollevare obiezioni contro la concessione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania» alla ZSG, deducendo a sostegno del loro ricorso tre motivi.

    54      A questo proposito, il Tribunale ha constatato, al punto 80 della sentenza impugnata, che la Kronoply e la Kronotex sostengono espressamente che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale soltanto con il loro secondo motivo.

    55      Per quanto riguarda il primo e il terzo motivo, il Tribunale ha così giustamente rilevato, al punto 81 della sentenza impugnata, che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, non gli compete interpretare il ricorso di un ricorrente che mette in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale come in realtà inteso a salvaguardare i diritti procedurali che il ricorrente trae dall’art. 88, n. 2, CE quando il ricorrente non ha espressamente formulato motivi diretti a tale scopo. In una siffatta ipotesi, l’interpretazione del motivo avrebbe in effetti portato ad una riqualificazione dell’oggetto del ricorso (v., in questo senso, sentenza 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, Racc. pag. I‑170, punto 25).

    56      Tuttavia, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che un siffatto limite al potere di interpretazione dei motivi di ricorso non aveva l’effetto di impedirgli di esaminare argomenti di merito dedotti da un ricorrente per verificare se essi apportassero anche elementi a sostegno di un motivo, pure esso proposto dal ricorrente, che sosteneva espressamente l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero giustificato l’avvio del procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE.

    57      Di conseguenza, il Tribunale ha statuito, al punto 83 della sentenza impugnata, che poteva senz’altro esaminare il primo e il terzo motivo, al fine di valutare se gli argomenti presentati nel loro contesto potevano ricollegarsi al motivo vertente sulla violazione delle garanzie procedurali. In questo contesto, al punto 86 di tale sentenza, ha giudicato che gli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo, nella misura in cui erano intesi a contestare la decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale, dovevano essere esaminati contemporaneamente agli argomenti sollevati a sostegno del secondo motivo.

    58      Orbene, così operando, il Tribunale non è incorso in errore di diritto.

    59      Un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione a proposito dell’aiuto di cui trattasi è stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione dispone, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso né di modificarne i presupposti di ricevibilità (v., in questo senso, sentenza 3F/Commissione, cit., punto 35). Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE nonché all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

    60      Ciò considerato, il primo e il secondo motivo di impugnazione vanno interamente respinti.

     Sul terzo motivo

     Argomenti delle parti

    61      Secondo la Commissione, il Tribunale è incorso in errore di diritto, nel considerare che ad imprese, che non sono in concorrenza con il beneficiario dell’aiuto sul mercato del prodotto che esse fabbricano, possa essere riconosciuto lo status di interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Così facendo, il Tribunale consentirebbe l’esercizio di una sorta di azione popolare avverso le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. Pertanto, nelle circostanze della specie, il Tribunale avrebbe, a torto, considerato che la Kronoply e la Kronotex avevano interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa.

    62      A questo proposito, la ZSG sostiene altresì che il ragionamento seguito dal Tribunale ha la conseguenza di ampliare in modo smisurato la cerchia delle imprese che possono contestare una decisione in materia di aiuti di Stato. Di fatto, se è vero che la ZSG utilizza essenzialmente cellulosa per la sua attività, nel suo processo di produzione utilizza però anche altre materie prime e fonti di energia. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe la conseguenza di riconoscere lo status di interessato a un insieme illimitato di potenziali ricorrenti.

     Giudizio della Corte

    63      A tenore dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, si deve intendere per interessato in particolare ogni persona fisica, impresa o associazione di imprese, i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altre parole, di un insieme indeterminato di destinatari (v., in questo senso, sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16).

    64      Tale disposizione non esclude pertanto che un’impresa, che non sia diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto, ma che per il suo processo di produzione necessiti della medesima materia prima, venga qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto.

    65      A tal fine, è necessario che una siffatta impresa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (v., in questo senso, sentenza 3F/Commissione, cit., punto 33).

    66      Nella specie, al punto 71 della sentenza impugnata, dopo aver ricordato che una persona fisica o giuridica, al fine di vedersi riconosciuto lo status di interessata, deve essere in grado di dimostrare un interesse legittimo a che le misure di aiuti controverse vengano o non vengano messe in atto, ovvero mantenute qualora già concesse, il Tribunale al punto 72 della predetta sentenza ha ricordato che, nel caso di un’impresa, un siffatto interesse legittimo può, tra l’altro, consistere nella protezione della sua posizione concorrenziale sul mercato, nella misura in cui questa fosse lesa da misure di aiuto.

    67      Dopo aver constatato, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, che la Kronoply e la Kronotex non sono concorrenti sui medesimi mercati di prodotti, ma utilizzano nel loro processo di produzione le stesse materie prime, e cioè legname industriale, il Tribunale ha da ciò dedotto che le ricorrenti e la ZSG si trovano in un rapporto di concorrenza in quanto acquirenti di legname.

    68      Il Tribunale ha così ritenuto, al punto 76 della sentenza impugnata, che le ricorrenti avessero dimostrato che vi era stato un aumento, quanto meno temporaneo, dei prezzi del legname, e ha giudicato che, nonostante esse non avessero dimostrato l’imputabilità di tale aumento all’entrata in funzione della fabbrica della ZSG, non erano da escludersi conseguenze per esse negative, dovute probabilmente all’insediamento della ZSG.

    69      Su tale base, il Tribunale, al punto 77 di questa stessa sentenza, ha considerato che la Kronoply e la Kronotex «hanno sufficientemente dimostrato l’esistenza di un rapporto di concorrenza nonché la potenziale ripercussione sulla loro posizione sul mercato, imputabile alla concessione dell’aiuto contestato».

    70      Ciò considerato, non può essere contestato al Tribunale un errore di diritto per aver, in sostanza, considerato che imprese che non sono in rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto sul mercato del prodotto che esse fabbricano possono rientrare nella nozione di «interessati» ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999.

    71      Da quanto sopra consegue che giustamente il Tribunale ha dichiarato che la Kronoply e la Kronotex avevano lo status di interessati ai sensi di tale disposizione.

    72      Deve di conseguenza respingersi il terzo motivo a sostegno dell’impugnazione.

    73      Dall’insieme delle considerazioni che precedono consegue che il ricorso dev’essere interamente respinto.

     Sulle spese

    74      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. L’art. 69, n. 3, del medesimo regolamento precisa che la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

    75      Nella presente fattispecie, la Commissione, sostenuta dalla ZSG, è rimasta soccombente. Poiché le ricorrenti in primo grado non hanno partecipato al procedimento di impugnazione e non hanno, di conseguenza, presentato conclusioni sulle spese, si deve disporre che le spese della Commissione e della ZSG restano a loro carico.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      Il ricorso è respinto.

    2)      La Commissione europea e la Zellstoff Stendal GmbH sopportano le proprie spese.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

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