Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CC0424

Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 30 novembre 2010.
Christina Ioanni Toki contro Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio tis Epikrateias - Grecia.
Direttiva 89/48/CEE - Art. 3, primo comma, lett. a) e b) - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore - Ingegnere ambientale - Attività assimilata ad un’attività professionale regolamentata - Meccanismo di riconoscimento applicabile - Nozione di "esperienza professionale".
Causa C-424/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-02587

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:722

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 30 novembre 2010 (1)

Causa C‑424/09

Christina Ioanni Toki

contro

Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia)]

«Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore – Condizioni di riconoscimento applicabili in presenza di un’attività assimilata ad un’attività regolamentata o di un’attività non regolamentata nello Stato di formazione – Ingegnere ambientale – Esperienza professionale – Esercizio di un’attività di ricerca nel settore della professione ed esercizio effettivo di tale professione»





I –    Introduzione

1.        Con il presente rinvio pregiudiziale si invita la Corte a precisare le condizioni di riconoscimento applicabili, nel quadro della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (2), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (3) (in prosieguo: la «direttiva 89/48»), qualora la domanda di autorizzazione all’esercizio di un’attività professionale abbia per oggetto un’attività assimilata ad un’attività regolamentata nello Stato membro di formazione, ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della medesima direttiva e il richiedente non sia membro a pieno titolo dell’organizzazione professionale di cui trattasi. Allo stesso tempo, la Corte dovrà risolvere la questione se l’esercizio di un’attività di ricerca nel settore dell’ingegneria ambientale possa essere considerato come esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale, ai sensi della menzionata direttiva.

II – Ambito normativo

A –    Il diritto derivato dell’Unione

1.      La direttiva 89/48

2.        La direttiva 89/48, sebbene successivamente abrogata, costituiva l’ambito normativo pertinente al momento dei fatti della causa principale(4).

3.        Ai sensi della direttiva 89/48, e più precisamente del suo art. 1, lett. a), primo comma, si intende per diploma:

«qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:

–        che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

–        da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post‑secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post‑secondari e

–        dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo».

4.        Ai sensi dell’art. 1, lett. c), della direttiva 89/48, si intende «per professione regolamentata, l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro».

5.        A termini dell’art. 1, lett. d), primo comma, della direttiva 89/48, si intende per attività professionale regolamentata:

«(…) un’attività professionale per la quale l’accesso alla medesima o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un’attività professionale regolamentata:

–        l’esercizio di un’attività con l’impiego di un titolo professionale qualora l’uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (…)».

6.        Il secondo e terzo comma dell’art. 1, lett. d), della direttiva 89/48 prevedono quanto segue:

«Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un’attività professionale regolamentata l’attività professionale esercitata dai membri di un’associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e

–        rilasci ai suoi membri un diploma,

–        esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e

–        conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un’abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.

Nell’allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell’adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un’associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

7.        L’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48 precisa che si deve intendere «per esperienza professionale, l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro».

8.        L’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48 dispone che «[l]a presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante».

9.        L’art. 3 della direttiva 89/48 enuncia quanto segue:

«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a)      se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure

b)      se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell’articolo 1, lettera c) e del primo comma dell’articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

–        rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,

–        da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post‑secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post‑secondari, e

–        che l’hanno preparato all’esercizio di tale professione.

Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.

È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione».

10.      L’art. 9, n. 1, primo comma, della direttiva 89/48 enuncia che «[e]ntro il termine previsto all’articolo 12 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva».

11.      L’allegato I della direttiva 89/48 menziona, nell’elenco delle associazioni o delle organizzazioni professionali che corrispondono alle condizioni dell’art. 1, lett. d), secondo comma, l’Engineering Council.

2.      La direttiva 2005/36/CE

12.      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (5), (in prosieguo: la «direttiva 2005/36») ha sostituito la direttiva 89/48 a decorrere dal 20 ottobre 2007 (6).

13.      Il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2005/36 enuncia che «[i]l meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato».

14.      L’art. 13, n. 2, primo comma, della direttiva 2005/36 enuncia che «[l]’accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione».

B –    La normativa nazionale

15.      La direttiva 89/48 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico ellenico con il decreto presidenziale 23 giugno 2000, n. 165 (7), successivamente modificato dai decreti presidenziali 18 ottobre 2001, n. 373 (8), e 23 dicembre 2002, n. 385 (9) (in prosieguo: il «decreto n. 165/2000»).

16.      L’art. 2, n. 3, del decreto n. 165/2000 definisce una professione regolamentata come «l’attività o l’insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro».

17.      L’art. 2, n. 4, del decreto n. 165/2000 dispone che si deve intendere «per attività professionale regolamentata un’attività professionale per la quale l’accesso alla medesima o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un’attività professionale regolamentata:

a)       l’esercizio di un’attività con l’impiego di un titolo professionale qualora l’uso del titolo sia limitato al titolare di un dato diploma previsto dalle disposizioni dello Stato membro;

b)      (…)

È assimilata ad un’attività professionale regolamentata l’attività professionale esercitata dai membri di un’associazione o organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:

a)      rilasci ai suoi membri un diploma;

b)      esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e

c)      conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un’abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.

Nell’allegato all’art. 9 del presente decreto è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che soddisfano i requisiti del presente comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al presente comma ad un’associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(…)».

18.      L’art. 2, n. 5, del decreto n. 165/2000 definisce l’esperienza professionale come «l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro».

19.      L’art. 4, n. 1, del decreto n. 165/2000 dispone:

«Quando in Grecia l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma ai sensi dell’art. 2, il Consiglio di cui all’art. 10 del presente decreto non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a)      se il richiedente possiede il diploma di cui all’art. 2 conseguito in un altro Stato membro e prescritto in tale Stato membro per l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e

b)      se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell’art. 2, nn. 3 e 4, del presente decreto, ed è in possesso di uno o più titoli di formazione che devono

i)      essere rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro,

ii)      certificare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post‑secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post‑secondari, e

iii)      prepararlo all’esercizio di tale professione.

Non si possono richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata».

20.      L’art. 10 del decreto presidenziale n. 165/2000 ha istituito presso il Ministero della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi un organo collegiale, il «Consiglio per il riconoscimento dell’equivalenza professionale dei titoli di istruzione superiore» (Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis; in prosieguo: il «Saeitte»).

21.      L’art. 11, n. 1, del decreto n. 165/2000 prevede che «[i]l riconoscimento del diritto all’esercizio di una determinata professione alle condizioni di cui al presente decreto avviene con una decisione specificamente motivata del [Saeitte]».

III – La controversia principale e le questioni pregiudiziali

22.      La sig.ra Christina Ianni Toki, di nazionalità greca, ha studiato per due anni presso la sezione «Tecnologia» di un istituto tecnico di Patrasso (Grecia). Successivamente, nel quadro del programma di trasferimento dei crediti formativi della Comunità europea, essa seguiva un programma di ingegneria ad indirizzo ambientale della durata di un anno presso l’Università di Sheffield Hallam (Regno Unito), al termine del quale, nel 1997, le veniva rilasciato il diploma di «Bachelor of Engineering with Environmental Studies». La sig.ra Toki frequentava successivamente un programma di studi nel settore dell’ingegneria ambientale presso l’università di Portsmouth, conseguendo il titolo di «Master of Science» nel 1998.

23.      Il 1° settembre 1999 la sig.ra Toki veniva assunta come «researcher» (ricercatrice) presso il dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Portsmouth fino al 31 agosto 2002. Essa percepiva una retribuzione annuale di GBP 8 000 e beneficiava di una copertura previdenziale. Tra le sue attività, e secondo un attestato del professore straordinario sotto la cui supervisione lavorava, essa doveva fornire assistenza agli studenti. Partecipava inoltre ad un progetto di ricerca, condotto in collaborazione con un’impresa privata britannica specializzata in tecnologie per il trattamento dei rifiuti e consistente nel valutare l’efficacia di un metodo innovativo di trattamento delle acque reflue urbane. Al contempo, faceva parte di un gruppo di ricerca sull’ecotecnologia.

24.      Nell’aprile del 2002 la sig.ra Toki si iscriveva volontariamente presso la Chartered Institution of Water and Environmental Management (in prosiego: la «CIWEM») come laureata («graduate»), e successivamente come praticante all’albo dell’Engineering Council, prima fase dell’iscrizione finale. Risulta dagli atti che la sig.ra Toki non è divenuta membro a pieno titolo dell’Engineering Council. Infatti, per essere iscritta a pieno titolo all’albo in qualità di «chartered engineer», titolo che viene rilasciato dall’Engineering Council ai suoi membri, l’interessata avrebbe dovuto sottoporsi ad una specifica procedura, svolta in seno a detto Council, consistente nella valutazione delle sue conoscenze postuniversitarie e della sua esperienza professionale nonché in un colloquio relativo alle sue qualifiche professionali.

25.      Il 4 luglio 2003 la sig.ra Toki presentava al Saeitte una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento, conformemente alle disposizioni del decreto n. 165/2000 che ha trasposto la direttiva 89/48, e tenuto conto dell’esperienza professionale maturata nel Regno Unito, del diritto di esercitare in Grecia la professione regolamentata di ingegnere ambientale. L’8 marzo 2005 il Saeitte adottava l’atto n. 96, con cui respingeva la domanda della sig.ra Toki in ragione del fatto che essa non era titolare di un diploma di ingegnere rilasciato dal Regno Unito, dato che non era in possesso del titolo regolamentato di «chartered engineer». Essa non aveva quindi conseguito diritti professionali nello Stato di origine (il Regno Unito), come invece prescritto dal decreto n. 165/2000. La professione di ingegnere ambientale è, sempre secondo il Saeitte, una professione regolamentata in Grecia, ma non nel Regno Unito. Tuttavia, il Saeitte deduce dal fatto che l’Engineering Council rilasci il titolo di «chartered engineer» che l’attività in questione è regolamentata. Orbene, la sig.ra Toki non possiede tale titolo. Secondo il Saeitte, l’art. 4, n. 1, del decreto n. 165/2000 prevede l’applicazione del meccanismo di riconoscimento di cui all’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 nel caso in cui l’interessato provenga da uno Stato membro in cui l’esercizio della professione oggetto della domanda è regolamentata e controllata da associazioni o organizzazioni riconosciute da detto Stato conformemente alle disposizioni dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva.

26.      Il 29 marzo 2005 la sig.ra Toki presentava un reclamo contro l’atto n. 96 del Saeitte, facendo valere che quest’ultimo aveva illegittimamente omesso di tenere conto, da un lato, dell’esperienza professionale di tre anni da lei maturata in qualità di ricercatrice dipendente presso il dipartimento di ingegneria civile di un’università britannica e, dall’altro, della sua iscrizione all’albo degli ingegneri in qualità di membro di primo livello, e in particolare presso la CIWEM. Il Saeitte, che nel frattempo aveva ricevuto alcune delucidazioni dall’Engineering Council, riesaminava quindi la domanda della sig.ra Toki e la respingeva nuovamente il 12 aprile 2005 con la stessa motivazione. La sig.ra Toki adiva pertanto il Symvoulio tis Epikrateias con un ricorso contro il Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi diretto all’annullamento dell’atto n. 98 con cui il Saeitte aveva confermato la propria decisione dell’8 marzo 2005.

27.      Dinanzi al giudice del rinvio la sig.ra Toki ha sostenuto che il Saeitte ha illegittimamente basato il proprio rigetto sull’art. 4, n. 1, lett. a), del decreto n. 165/2000, mentre avrebbe dovuto esaminare la sua domanda alla luce dell’art. 4, n. 1, lett. b), di detto decreto, in quanto la professione di ingegnere ambientale non è regolamentata nel Regno Unito. Inoltre, la sig.ra Toki ha fatto valere di essere effettivamente in possesso di un diploma ai sensi dell’art. 2, n. 1, del decreto e di aver potuto dimostrare un’esperienza professionale di tre anni maturata nel Regno Unito durante i precedenti dieci anni.

28.      Trovandosi di fronte ad una difficoltà di interpretazione del diritto dell’Unione, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte il 28 ottobre 2009, ha sottoposto alla Corte, sul fondamento dell’art. 234 CE, le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se l’art. 3, [primo comma,] lett. b), della direttiva 89/48 (…) debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento previsto nella disposizione in parola si applica ai casi in cui nello Stato membro di provenienza la professione di cui trattasi è regolamentata nel senso attribuito a tale nozione dall’art. 1, lett. d), secondo comma, [di tale] direttiva, ma l’interessato non è membro a pieno titolo di un’associazione o di un’organizzazione che soddisfa i requisiti del comma precedente.

2)      Se, ai sensi dell’art. 3, [primo comma,] lett. b), della direttiva 89/48 (…), con esercizio a tempo pieno di una professione nello Stato membro di provenienza si intenda l’esercizio, come lavoratore autonomo o subordinato, di quella professione per cui viene presentata nello Stato membro ospitante una domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 89/48 (…), o se possa intendersi anche la ricerca scientifica collegata all’attività in campo scientifico svolta presso un istituto essenzialmente senza fini di lucro».

IV – Il procedimento dinanzi alla Corte

29.      La ricorrente nella causa principale, il governo ellenico e la Commissione europea hanno trasmesso alla Corte le loro osservazioni scritte.

30.      All’udienza, tenutasi il 12 ottobre 2010, hanno formulato osservazioni orali la ricorrente nel procedimento principale, il governo ellenico e la Commissione.

V –    Analisi giuridica

A –    Sulla prima questione

31.      Per risolvere la prima questione sollevata dal giudice del rinvio occorre verificare che l’attività professionale controversa rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48. Inoltre, si dovrà accertare a quale categoria di attività professionale, ai sensi di tale direttiva, appartenga l’attività controversa nella causa principale nello Stato membro di formazione. Una volta stabilito ciò, resterà solo da risolvere la questione delle condizioni di riconoscimento applicabili.

1.      L’attività di ingegnere ambientale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48

32.      In primo luogo, ho già precisato che detta direttiva, benché abrogata, costituiva il quadro normativo pertinente nel momento in cui la sig.ra Toki ha presentato la sua domanda al Saeitte (10).

33.      Oltre a ciò, la professione di ingegnere in generale, o di ingegnere ambientale in particolare, non è stata oggetto di armonizzazione settoriale e rientra quindi nel contesto generale costituito dalla direttiva 89/48.

34.      Infine, risulta dagli atti che in Grecia la professione di ingegnere ambientale è regolamentata e soddisfa perciò la condizione stabilita dall’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48 (11). Inoltre, poiché la sig.ra Toki ha prodotto diplomi che sanciscono un ciclo di studi di almeno tre anni rilasciati in un altro Stato membro (12), si deve ritenere che l’attività considerata rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 89/48.

2.      La qualificazione dell’attività di ingegnere ambientale nello Stato membro di formazione

35.      Poiché è indubbio che la professione di ingegnere ambientale sia una professione regolamentata nello Stato ospitante – la Repubblica ellenica –, e viste le condizioni di riconoscimento applicabili, si deve stabilire se detta attività costituisca, nello Stato membro di formazione – il Regno Unito ‑, e alla luce della direttiva 89/48, un’attività regolamentata, un’attività assimilata ad un’attività regolamentata o un’attività non regolamentata.

36.      Il carattere regolamentato o meno della professione di ingegnere ambientale nel Regno Unito è oggetto di affermazioni contraddittorie delle parti interessate, affermazioni peraltro non fondate su un’analisi particolarmente circostanziata. Il giudice del rinvio precisa tuttavia che la normativa vigente nel Regno Unito non subordina ad alcuna condizione né l’accesso all’attività di ingegnere né quello all’attività di ingegnere ambientale (13). Esso rileva inoltre che il ruolo dell’Engineering Council consiste nell’organizzare procedure di valutazione dell’idoneità professionale dei suoi membri rilasciando un titolo a coloro che soddisfano le condizioni richieste. L’Engineering Council stabilisce altresì regole di deontologia professionale che i suoi membri si impegnano a rispettare ed esercita, a tal riguardo, un potere disciplinare. Malgrado l’ambiguità di alcune osservazioni scritte su questo punto, non è mai stato affermato che l’esercizio dell’attività di ingegnere ambientale sia subordinato all’acquisto della qualità di membro di detto Council, e quindi al possesso del titolo di «chartered engineer». Al contrario, interrogato su tale questione all’udienza dinanzi alla Corte, il rappresentante della sig.ra Toki ha dichiarato, senza che ciò sia stato contestato dalle altre parti presenti, che essa poteva esercitare l’attività di ingegnere ambientale nel Regno Unito senza essere membro dell’Engineering Council.

37.      In tale contesto sembra che, contrariamente a quanto sostenuto dal Saeitte, l’attività in parola non possa essere considerata un’attività regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. c) e d), primo comma, della direttiva 89/48. La Corte ha infatti dichiarato che «costituisce una tale professione un’attività le cui modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da norme di natura giuridica cioè da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative. L’accesso a una professione o l’esercizio della medesima deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l’effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l’accesso a quelle che non vi soddisfino» (14). Orbene, non è stato dimostrato che il fatto di non essere membro dell’Engineering Council impedisca l’accesso all’attività di ingegnere ambientale.

38.      L’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48 prevede precisamente l’ipotesi di un’attività professionale esercitata dai membri di «un’associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro (…)». Come indicato dall’art. 1, lett. d), terzo comma, l’allegato I della direttiva 89/48 fornisce un elenco non esauriente di tali associazioni o organizzazioni che soddisfano alle condizioni di cui all’art. 1, lett. d), secondo comma, tra le quali figura l’Engineering Council (15). Le attività professionali esercitate in tale contesto sono qualificate dalla direttiva come attività professionali assimilate alle attività professionali regolamentate. L’Engineering Council rilascia quindi un «diploma» ai suoi membri (16), che tuttavia non viene costantemente richiesto a tutti coloro che intendono esercitare l’attività professionale di ingegnere ambientale.

39.      Pertanto, nel Regno Unito, ad un ingegnere ambientale non viene richiesto di iscriversi preliminarmente e obbligatoriamente presso l’Engineering Council. Benché si possa immaginare che un «chartered engineer» goda di un vantaggio commerciale o di una situazione più favorevole per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro (17), si tratta solo di una semplice supposizione, in ogni caso inidonea a rimettere in discussione la certezza che il possesso di detto titolo non sia condizione necessaria per l’esercizio dell’attività professionale in questione.

40.      Tale precisazione è importante, poiché conferma che è possibile esercitare l’attività di ingegnere senza essere un «chartered engineer», vale a dire senza essere membro di un’associazione professionale menzionata dall’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48. Essa spiega inoltre perché si tratti dunque solo di un’attività assimilata ad un’attività professionale regolamentata. Oltre a ciò, tenuto conto del contenuto dell’elenco allegato alla direttiva, mi sembra chiaro che il legislatore dell’Unione intendesse sottolineare l’esistenza di dette associazioni e organizzazioni, la loro eventuale importanza storica e culturale negli Stati membri interessati (18), ma certamente non il carattere obbligatorio dell’iscrizione presso di loro (19). In tale contesto, il fatto che la sig.ra Toki non sia membro a pieno titolo dell’Engineering Council non costituisce, in ogni caso, un ostacolo per il suo accesso all’attività di ingegnere ambientale nello Stato membro di formazione.

41.      L’esistenza dell’Engineering Council e il suo riconoscimento da parte della direttiva testimoniano infine che l’attività di ingegnere (più specificamente di ingegnere ambientale) può ricevere due qualificazioni diverse ai sensi della direttiva 89/48.

42.      Allorché l’interessato diviene membro a pieno titolo dell’Engineering Council, su base facoltativa, gli viene riconosciuto il titolo di «chartered engineer». In tal caso, l’attività professionale esercitata deve essere qualificata come attività professionale assimilata ad un’attività regolamentata, dato che l’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva stabilisce che «è assimilata ad un’attività professionale regolamentata l’attività professionale esercitata dai membri di un’associazione od organizzazione» come quelle previste da tale disposizione.

43.      Qualora, invece, l’interessato eserciti la sua attività senza essere membro di un’associazione o organizzazione come quelle di cui all’art. 1, lett. d), secondo e terzo comma, della direttiva 89/48, detta attività non può più essere considerata un’attività assimilata ad un’attività regolamentata nello Stato membro di formazione ai sensi della medesima disposizione.

44.      Di conseguenza, l’attività di ingegnere ambientale come quella che la sig.ra Toki afferma di avere esercitato (20), vale a dire senza essere in possesso del titolo di «chartered engineer», deve essere qualificata come attività professionale non regolamentata.

45.      Come giustamente rilevato dal governo ellenico nelle sue osservazioni scritte, la Commissione aveva peraltro sostenuto, nel 2003, ossia lo stesso anno in cui la sig.ra Toki ha presentato la sua prima domanda al Saeitte, una posizione analoga nell’ambito della commissione per le petizioni del Parlamento europeo a proposito di un cittadino greco che si trovava in una situazione del tutto equiparabile a quella della sig.ra Toki (21). All’epoca, la Commissione aveva chiaramente indicato che, poiché nel Regno Unito la professione di ingegnere non è disciplinata da alcuna disposizione specifica, esistevano due situazioni diverse, a seconda che l’interessato fosse o meno un «chartered engineer». È quindi sorprendente che la Commissione sostenga nelle sue osservazioni scritte una posizione diametralmente opposta, consistente nel dichiarare, senza sfumature, che l’esercizio della professione di ingegnere ambientale è regolamentato ai sensi dell’art. 1, lett. d), primo comma, in combinato disposto con l’art. 1, lett. d), secondo comma, e che le condizioni di riconoscimento applicabili sono quelle relative alle professioni regolamentate.

46.      La tesi secondo cui la stessa attività professionale può ricevere due qualificazioni diverse, ai sensi della direttiva 89/48, in funzione delle condizioni di esercizio (in quanto membri o meno), è suffragata dalla successiva evoluzione del diritto dell’Unione, in particolare dalla citata direttiva 2005/36 che ha abrogato e sostituito la direttiva 89/48 e che, lo ricordo, non era applicabile ratione temporis nel momento in cui la sig.ra Toki ha presentato la sua domanda. L’art. 3, n. 2, della direttiva 2005/36 si applica ad una «professione esercitata dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’allegato I» (22) (allegato che menziona l’Engineering Council) e prevede che tale professione sia assimilata ad una professione regolamentata (23).

47.      D’altro canto, quand’anche la Corte dovesse ritenere che il fatto che un’associazione o organizzazione, concernente una determinata professione, soddisfa le condizioni di cui all’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48 implichi che detta attività sia riconosciuta quale attività professionale assimilata ad un’attività professionale regolamentata anche qualora venga esercitata da persone che non sono loro membri, tale valutazione, come dimostrerò immediatamente, non ha alcuna incidenza sulla determinazione delle condizioni di riconoscimento applicabili.

3.      La determinazione delle condizioni di riconoscimento applicabili all’attività professionale di ingegnere ambientale nella situazione della ricorrente nella causa principale

48.      La direttiva 89/48 istituisce un sistema che, «rafforzando il diritto dei cittadini europei ad utilizzare le loro conoscenze professionali in tutti gli Stati membri, perfeziona e al contempo consolida il loro diritto ad acquisire tali conoscenze dove più lo ritengano opportuno» (24). Tuttavia, e come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare, «il metodo di riconoscimento previsto dalla direttiva 89/48 non porta ad un riconoscimento automatico e incondizionato dei diplomi nonché delle qualifiche professionali in oggetto» (25). Infatti, l’art. 3 di tale direttiva prevede due procedure di riconoscimento diverse, e solo una di esse è applicabile in un dato ambito fattuale (26).

49.      L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 si applica nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di formazione. Si tratta quindi, per l’autorità nazionale competente, di accertare che il richiedente sia effettivamente in possesso del diploma richiesto dallo Stato membro di formazione per accedere alla medesima professione regolamentata sia nello Stato membro ospitante che nello Stato membro di formazione.

50.      Da parte sua, l’art. 3, primo comma, lett. b), di detta direttiva prevede una procedura di riconoscimento diversa, fondata sull’esperienza professionale acquisita nello Stato membro di formazione, quando in detto Stato «questa professione non è regolamentata ai sensi dell’articolo 1, lettera c) e del primo comma dell’articolo 1, lettera d)». Di conseguenza, l’ambito di applicazione dell’art. 3, primo comma, lett. a), si determina leggendo tale disposizione congiuntamente all’art. 3, primo comma, lett. b), dal che si deduce, con un ragionamento a contrario, che il meccanismo previsto dall’art. 3, primo comma, lett. a), si applica allorché la professione o l’attività professionale è considerata regolamentata nello Stato membro di formazione.

51.      Qualora la Corte, come da me suggerito, ritenga che l’attività di ingegnere ambientale che la sig.ra Toki afferma di avere esercitato non sia un’attività regolamentata nello Stato membro di formazione, ne consegue che le condizioni di riconoscimento che si dovranno applicare sono, nella specie, quelle previste dall’art. 3, primo comma, lett. b).

52.      Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse invece ritenere che l’attività di ingegnere ambientale che la sig.ra Toki afferma di avere esercitato sia un’attività professionale assimilata ad un’attività professionale regolamentata [ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48], la Corte dovrà tenere conto del fatto che le condizioni di cui all’art. 3, primo comma, lett. a), si applicano solo per quanto concerne le attività regolamentate [ai sensi dell’art. 1, lett. c) e d), primo comma, di detta direttiva].

53.      Infatti, il meccanismo di riconoscimento previsto dall’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 si applica sia quando l’attività non sia regolamentata nello Stato membro di formazione, sia quando si tratti di un’attività assimilata ad un’attività regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma.

54.      Tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, la situazione non sembra così chiara.

55.      La Corte ha già dichiarato che «l’art. 3, primo comma, lett. b), [della direttiva 89/48] si applica solo se la professione di cui trattasi non è regolamentata nello Stato membro [di formazione]» (27), senza tuttavia distinguere specificamente le attività professionali assimilate ad attività professionali regolamentate.

56.      La posizione della Corte nella causa Price (28) è, sotto questo aspetto, piuttosto sorprendente. In detta causa, il sig. Price era titolare di un «Bachelor» accreditato da una delle organizzazioni menzionate dall’art. 1, lett. d), secondo comma, ed elencate nell’allegato della direttiva. Egli tuttavia non era mai divenuto membro dell’organizzazione in questione (la Royal Institution of Chartered Surveyors). Benché la questione pregiudiziale che le era stata sottoposta non riguardasse la determinazione del meccanismo di riconoscimento applicabile in tale fattispecie, la Corte ha dichiarato che, poiché «il sig. Price non è un membro della Royal Institution of Chartered Surveyors, la questione del riconoscimento, in forza [dell’art. 3, primo comma, lett. a)], di diplomi rilasciati dalla detta organizzazione non si pone nel caso di specie, anche se dovesse risultare che la professione [di cui è causa] costituisce una professione regolamentata nel Regno Unito in forza della regolamentazione prevista dalla detta organizzazione» (29). La Corte lascia intendere che, qualora il sig. Price fosse stato membro di tale organizzazione e perciò titolare del diploma da essa rilasciato, il meccanismo di riconoscimento applicabile sarebbe stato l’art. 3, primo comma, lett. a), sebbene l’attività professionale in questione sia un’attività solo assimilata ad un’attività regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma. La Corte conclude quindi che «[l’]art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 si applica se la professione di cui trattasi non è regolamentata nello Stato membro di formazione. Di conseguenza (…), tale disposizione troverebbe applicazione soltanto se la Royal Institution of Chartered Surveyors non soddisfa[ce]sse i criteri posti dall’art. 1, lett. d), secondo comma» (30). Per i motivi esposti in precedenza, tale soluzione mi sembra palesemente in contrasto con il tenore letterale dell’art. 3, primo comma, lett. b), e sarebbe opportuno che la Corte sfruttasse l’occasione offerta dalla presente causa per rettificare la propria giurisprudenza su questo punto.

57.      A tal riguardo, non posso fare a meno di pensare che, per quanto concerne le attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48, sia importante fare riferimento all’espressione completa «attività professionale assimilata ad un’attività professionale regolamentata». Poiché il meccanismo di riconoscimento applicabile a tali attività non è esattamente lo stesso previsto per le attività regolamentate ai sensi dell’art. 1, lett. d), primo comma, l’assimilazione delle prime alle seconde non è completa. Pertanto, è estremamente fuorviante continuare a designare come attività regolamentate attività che sono semplicemente assimilate ad attività professionali regolamentate ai sensi della direttiva 89/48.

58.      Infine – e anche quest’ultima serie di osservazioni vale solo nell’ipotesi in cui la Corte concluda che l’attività di ingegnere ambientale che la sig.ra Toki afferma di aver esercitato è un’attività professionale assimilata ad un’attività professionale regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva 89/48 –, si deve rilevare che il decreto n. 165/2000 ha realizzato una trasposizione incompleta dell’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, il che ha probabilmente avuto l’effetto di alimentare la confusione presso il Saeitte. L’art. 4, n. 1, lett. b), di detto decreto, che prevede l’applicazione delle condizioni di riconoscimento di cui all’art. 3, lett. b), della direttiva 89/48, rinvia, per qualificare un’attività come attività regolamentata nello Stato membro di provenienza, all’art. 2, n. 3 (31), e all’art. 2, n. 4, nella sua totalità (32), anziché rinviare solo al primo comma dell’art. 2, n. 4. Ciò ha l’effetto, tenuto conto della decisione del Saeitte, di escludere l’applicazione delle condizioni di riconoscimento di cui all’art. 3, lett. b), della direttiva nel caso in cui l’interessato provenga da uno Stato membro in cui l’esercizio della professione oggetto della domanda presentata in forza della direttiva è parzialmente controllato da associazioni od organizzazioni riconosciute da tale Stato conformemente alle disposizioni dell’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva. Pertanto, l’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva non è stato trasposto correttamente.

59.      Ciò premesso, nulla osta a che la sig.ra Toki invochi detta disposizione dinanzi al giudice del rinvio. Da tempo la Corte ritiene che «la direttiva [89/48] miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri» (33) e ha già dichiarato che «l’art. 3, [primo comma,] lett. a), della direttiva 89/48 costituisce una disposizione dal punto di vista sostanziale incondizionata e sufficientemente precisa. I singoli possono quindi far valere tale disposizione dinanzi al giudice nazionale per escludere l’applicazione di disposizioni nazionali non conformi alla direttiva in parola» (34). Da parte mia, ritengo che tale dichiarazione debba valere anche per l’art. 3, primo comma, lett. b), dato che l’art. 3, almeno per quanto riguarda il suo intero primo comma, sembra formare un tutto indivisibile.

60.      Propongo di risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento ivi previsto è applicabile qualora, nello Stato membro di formazione, la professione sia assimilata ad un’attività professionale regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, di tale direttiva. Poiché l’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 è applicabile sia per le attività assimilate alle attività regolamentate nello Stato membro di formazione sia per le attività non regolamentate, il fatto che l’interessato sia o meno membro a pieno titolo di un’associazione o di un’organizzazione rispondente alle condizioni di cui all’art. 1, lett. d), secondo comma, della menzionata direttiva è irrilevante ai fini della determinazione del meccanismo di riconoscimento applicabile.

B –    Sulla seconda questione

61.      Qualora la Corte dovesse concludere che le condizioni di riconoscimento applicabili nella situazione della sig.ra Toki, nel momento in cui essa è stata valutata dal Saeitte, sono quelle previste dall’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, il giudice del rinvio chiede se l’esperienza professionale acquisita dalla sig.ra Toki in qualità di ricercatrice presso un’università tra il 1999 e il 2002 possa essere considerata come esercizio a tempo pieno della professione di ingegnere ambientale per due anni durante i precedenti dieci anni.

1.      Sulla ricevibilità della seconda questione

62.      In via preliminare, rilevo che la ricevibilità della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio non si impone con la forza dell’evidenza. Poiché detto giudice è stato adito con un ricorso di annullamento contro la decisione controversa adottata dal Saeitte, qualora la Corte accogliesse le mie proposte relative alla prima questione, ciò sarebbe sufficiente perché il giudice nazionale concluda per l’annullamento della decisione controversa e rinvii il caso dinanzi all’Amministrazione. Inoltre, detta decisione si fonda sul meccanismo della normativa nazionale corrispondente all’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48, sicché il Saeitte si è pronunciato sulla questione se la sig.ra Toki potesse far valere un diploma equivalente, ma non sulla questione se l’esperienza professionale da lei maturata nel Regno Unito in qualità di ricercatrice potesse essere validamente presa in considerazione in base al meccanismo di riconoscimento previsto dall’art. 3, primo comma, lett. b), della medesima direttiva. Infine, qualora il caso dovesse essere rinviato dinanzi all’Amministrazione greca, quest’ultima non potrebbe più statuire sul fondamento della direttiva 89/48, che è stata abrogata dalla direttiva 2005/36 (35).

63.      Ciononostante, una serie di elementi mi induce a considerare ricevibile la questione.

64.      In primo luogo, nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni scritte ha contestato la ricevibilità di questa seconda questione.

65.      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione istituita dall’art. 234 CE, divenuto art. 267 TFUE, «spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire» (36). Solo in presenza di circostanze eccezionali la Corte esamina le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (37). Più precisamente, «[l]a Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte» (38). Sono sensibile alla motivazione del giudice del rinvio, secondo cui è necessario fornire all’Amministrazione, la cui decisione sarà certamente annullata, gli orientamenti che le occorrono in vista dell’adozione di una nuova decisione. L’interpretazione richiesta della disposizione del diritto dell’Unione presenta un legame evidente con la controversia principale, in base alla direttiva 89/48 o all’art. 13, n. 2, della direttiva 2005/36, che contempla le medesime condizioni di riconoscimento previste dalla direttiva 89/48. Pertanto, nella specie non ricorre nessuna delle tre ipotesi delineate dalla Corte per giustificare un rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale.

66.      Infine, rilevo che il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 2005/36 enuncia chiaramente che «[i]l meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato». Pertanto, i chiarimenti forniti dalla Corte con la risposta a tale seconda questione manterranno tutta la loro rilevanza, sulla base della direttiva 89/48 o su quella della direttiva 2005/36.

67.      Pertanto, suggerisco alla Corte di accogliere la seconda questione e di spingere oltre il suo esame.

2.      Sulla nozione di esercizio a tempo pieno della professione

68.      Qualora siano applicabili le condizioni di riconoscimento di cui all’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, l’autorità nazionale non può negare l’accesso all’attività in questione, se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni in un altro Stato membro nel quale detta attività non è regolamentata. L’art. 3, secondo comma, della direttiva precisa che ciò cui fa riferimento il primo comma è l’esperienza professionale. Orbene, l’art. 1, lett. e), della direttiva 89/48 definisce l’esperienza professionale come «l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro». Pertanto, per rispondere alla seconda questione del giudice del rinvio, occorre stabilire se l’attività svolta dalla sig.ra Toki presso l’università in cui ha lavorato dal 1999 al 2002 possa essere considerata come esercizio effettivo e a tempo pieno della professione di ingegnere ambientale.

69.      La situazione della sig.ra Toki è particolare, nel senso che, per essere autorizzata ad esercitare la professione di ingegnere ambientale in Grecia, essa fa valere tre anni di esperienza professionale maturata non in qualità di ingegnere ambientale in quanto tale, ma in qualità di ricercatrice nel settore dell’ingegneria ambientale. La ricorrente nella causa principale ha lavorato per tre anni come «ricercatrice» presso l’Università di Portsmouth. In tale qualità la sig.ra Toki prestava assistenza agli studenti e prendeva parte a vari tipi di attività accademiche (quali la partecipazione ad un gruppo di ricerca sull’ecotecnologia, l’elaborazione di relazioni, la presentazione dei risultati scientifici al mondo universitario e industriale). Risulta dagli atti che essa collaborava altresì con una società specializzata nelle tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi e in tale ambito effettuava analisi di laboratorio ai fini del controllo di qualità della gestione dei fanghi di depurazione. Quest’ultima attività costituirebbe, secondo la sig.ra Toki, un aspetto essenziale della professione di ingegnere ambientale.

70.      Considerato il tenore letterale della questione, e tenuto conto delle osservazioni della ricorrente nella causa principale che insistono su questo aspetto, voglio precisare anzitutto che è pacifico, e indubbio, che un’attività di ricerca come quella svolta dalla sig.ra Toki costituisca l’esercizio di un’attività di lavoro subordinato. Il giudice del rinvio ha ritenuto opportuno precisare, nella seconda questione, che la sig.ra Toki ha maturato la sua esperienza professionale come «ricercatrice» presso un istituto «essenzialmente senza fini di lucro». La questione se tale istituto persegua o meno scopi di lucro, vista la controversia principale, è assolutamente irrilevante. Infatti, ciò che conta è solo se l’esperienza professionale sia stata acquisita attraverso l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o subordinato. È pacifico, peraltro, che la sig.ra Toki fosse impiegata presso l’Università di Portsmouth.

71.      Il problema, pertanto, non è stabilire se un’attività di ricerca universitaria possa essere considerata di per sé un’esperienza professionale. La vera questione, più difficile da risolvere, è se l’esercizio di tale attività di ricerca, svolta almeno parzialmente in un settore che sembra collegato a quello della professione di ingegnere ambientale, per riprendere il termine utilizzato dal giudice del rinvio, sia pienamente assimilabile ad un esercizio effettivo di detta professione ai sensi del diritto dell’Unione.

72.      In altre parole, se la sig.ra Toki avesse voluto essere autorizzata ad esercitare la professione di ricercatrice in Grecia, e ammettendo naturalmente che in tal caso sussistessero le condizioni di riconoscimento applicabili alle attività non regolamentate o assimilate alle attività regolamentate, è evidente che la sua esperienza acquisita presso l’università di un altro Stato membro avrebbe dovuto essere presa in considerazione.

73.      L’ambiguità del caso di specie risiede nel fatto che la sig.ra Toki fa valere tre anni di esperienza professionale nel settore della ricerca, ma in collegamento con il settore dell’ingegneria ambientale. La difficoltà è aggravata dal fatto che nessuna delle parti ha preso posizione sull’esistenza e l’intensità di tale asserito rapporto di connessione tra le attività svolte dalla sig.ra Toki presso l’università e quelle che essa avrebbe esercitato nel quadro dell’esercizio «effettivo» della professione di ingegnere ambientale.

74.      L’esercizio a tempo pieno richiesto dalla direttiva 89/48 deve intendersi riferito, come già rilevato, all’esperienza professionale maturata nello Stato membro in cui la professione non è regolamentata. Esso riguarda quindi un «esercizio effettivo e legittimo della professione in questione». Per «professione in questione» si deve intendere quella che forma oggetto della domanda di riconoscimento presentata nello Stato membro ospitante. La domanda della sig.ra Toki riguarda l’attività di ingegnere ambientale. Tenuto conto di quanto precede, è giocoforza constatare che l’esperienza maturata dalla sig.ra Toki in qualità di «ricercatrice» non può essere pienamente assimilata, a priori, all’esercizio effettivo dell’attività di ingegnere ambientale, poiché non è esattamente questa la professione da lei esercitata nel Regno Unito. A tal riguardo, l’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 precisa che il riconoscimento presuppone che si tratti dell’esercizio di «tale» professione, vale a dire la professione oggetto della domanda di accesso o di autorizzazione all’esercizio. Questa è, in sostanza, la conclusione cui è giunta anche la Commissione nella sua già citata risposta alla commissione per le petizioni del Parlamento (39).

75.      Così, statuendo sul fondamento della direttiva 89/48 a proposito dei diplomi prescritti dallo Stato membro di formazione allorché l’accesso a «questa stessa professione» sul suo territorio è regolamentato, la Corte ha già dichiarato che «l’espressione “questa stessa professione», contenuta all’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva, deve essere intesa come riferita a professioni che sono, nello Stato di provenienza e in quello ospitante, o identiche o analoghe o, in certi casi, semplicemente equivalenti per quanto riguarda le attività in cui esse si estrinsecano» (40). Ritengo che, a rigor di logica, l’interpretazione accolta dalla Corte valga anche nell’ambito dell’art. 3, n. 1, lett. b), che riguarda l’esercizio a tempo pieno di «tale professione».

76.      Peraltro, l’interpretazione fornita dalla Corte dell’espressione «questa stessa professione» consente una certa flessibilità, in quanto riconosce che può trattarsi anche di professioni equivalenti per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca. Pertanto, spetterà all’autorità nazionale incaricata del riconoscimento dei diplomi e dell’esperienza professionale, nella specie il Saeitte, stabilire se i compiti svolti dalla sig.ra Toki nel quadro della sua collaborazione con la società privata specializzata possano costituire, come da lei affermato, un aspetto essenziale delle attività di un ingegnere ambientale, vale a dire un aspetto essenziale di una professione equivalente ai sensi della giurisprudenza della Corte.

77.      Una volta che il Saeitte abbia valutato tale rapporto di connessione tra le attività esercitate dalla sig.ra Toki nel periodo in cui è stata occupata presso l’università e quelle svolte in occasione dell’esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale, si dovrà poi stabilire se, sui tre anni trascorsi all’università in qualità di «researcher», la sig.ra Toki abbia effettivamente esercitato a tempo pieno per almeno due anni un’attività che costituisce un aspetto essenziale della professione di ingegnere ambientale, poiché dagli atti risulta che essa ha esercitato, nel corso di questi tre anni, altre attività palesemente prive di nesso con l’esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale (quale, ad esempio, l’assistenza agli studenti).

78.      Aggiungo ancora che non si può escludere che l’esercizio di attività solamente connesse all’attività professionale per la quale è stata presentata domanda, pur non potendo costituire un esercizio effettivo di tale professione, contribuisce all’acquisizione e successivamente al consolidamento delle conoscenze del richiedente in relazione a detta attività. Tuttavia, è probabile che la collaborazione tra la sig.ra Toki e la società privata non abbia consentito all’interessata di esercitare tutte le attività che svolgerebbe in occasione dell’esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale. La sig.ra Toki, ad esempio, non è stata a contatto con la clientela; si può anche supporre che la conoscenza delle norme nazionali in materia urbanistica ed ecologica sia necessaria agli ingegneri ambientali, e la sig.ra Toki potrebbe non possedere tale conoscenza per quanto riguarda la normativa greca.

79.      Affinché l’analisi sia completa, occorre considerare anche l’ipotesi che l’autorità nazionale decida di applicare misure di compensazione alla ricorrente nella causa principale (41). Tale ipotesi ricorrerebbe qualora il Saeitte dovesse ritenere che la professione di ingegnere ambientale in Grecia includa una o più attività professionali che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di formazione, laddove tale differenza sia caratterizzata da una formazione specifica richiesta in Grecia e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto della formazione fatta valere dal richiedente (42).

80.      Le misure di compensazione che in tal caso verrebbero adottate dovrebbero tenere in debita considerazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esperienza maturata dalla sig.ra Toki, anche qualora essa non sia sufficiente a garantirle l’accesso immediato e senza ulteriori formalità all’attività in parola.

81.      La giurisprudenza è inequivocabile a tale riguardo, dato che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che «l’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva, il quale esplicitamente consente misure di compensazione, deve essere limitato ai casi in cui queste ultime si rivelino proporzionate al fine perseguito» (43). Peraltro, l’applicabilità del principio di proporzionalità alle misure di compensazione è ora espressamente sancita dall’art. 14, n. 5, della direttiva 2005/36 (44). Pertanto, al momento di fissare eventuali misure di compensazione, l’autorità nazionale dovrà prendere in considerazione ogni esperienza pratica pertinente all’esercizio della professione oggetto della domanda che risulti idonea a fornire, almeno in parte, le conoscenze mancanti nella formazione inizialmente ricevuta.

82.      Pertanto, suggerisco di rispondere alla seconda questione che, ai sensi sia della direttiva 89/48 sia della direttiva 2005/36, l’esercizio a tempo pieno della professione deve essere inteso come esercizio effettivo della stessa professione, vale a dire quella per la quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. Spetta all’autorità nazionale stabilire se i compiti svolti dalla ricorrente nella causa principale nel quadro della sua attività di ricerca possano costituire una professione equivalente in termini di attività nelle quali essa si estrinseca ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infine, nell’ipotesi in cui l’autorità nazionale imponga misure di compensazione, essa dovrà tuttavia definire tali misure rispettando il principio di proporzionalità, prendendo in considerazione il rapporto di connessione tra la professione che la richiedente vuole essere autorizzata ad esercitare nello Stato membro ospitante e l’esperienza professionale acquisita nello Stato membro di formazione.

VI – Conclusione

83.      Tenuto conto di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dal Symvoulio tis Epikrateias:

«1)      L’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, deve essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento ivi previsto è applicabile qualora, nello Stato membro di formazione, la professione sia assimilata ad un’attività professionale regolamentata ai sensi dell’art. 1, lett. d), secondo comma, di tale direttiva. Poiché l’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 è applicabile sia per le attività assimilate alle attività regolamentate nello Stato membro di formazione sia per le attività non regolamentate, il fatto che l’interessato sia o meno membro a pieno titolo di un’associazione o di un’organizzazione rispondente alle condizioni di cui all’art. 1, lett. d), secondo comma, della menzionata direttiva è irrilevante ai fini della determinazione del meccanismo di riconoscimento applicabile.

2)      Ai sensi sia della direttiva 89/48 sia della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, l’esercizio a tempo pieno della professione deve essere inteso come esercizio effettivo della stessa professione, vale a dire quella per la quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. Spetta all’autorità nazionale stabilire se i compiti svolti dalla ricorrente nella causa principale nel quadro della sua attività di ricerca possano costituire una professione equivalente in termini di attività nelle quali essa si estrinseca ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infine, nell’ipotesi in cui l’autorità nazionale imponga misure di compensazione, essa dovrà tuttavia definire tali misure rispettando il principio di proporzionalità, prendendo in considerazione il rapporto di connessione tra la professione che la richiedente vuole essere autorizzata ad esercitare nello Stato membro ospitante e l’esperienza professionale acquisita nello Stato membro di formazione».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 19, pag. 16.


3 – GU L 206, pag. 1.


4 – V. paragrafi 12 e segg. delle presenti conclusioni.


5 – GU L 255, pag. 22.


6 – V. art. 62 della direttiva 2005/36.


7 – FEK A’ 149 del 28 giugno 2000.


8 – FEK A’ 251 del 22 ottobre 2001.


9 – FEK A’ 334 del 31 dicembre 2002.


10 – V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.


11 – V. anche sentenza 1° febbraio 1996, causa C‑164/94, Aranitis (Racc. pag. I‑135, punto 17).


12 – V. terzo ‘considerando’ e art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48.


13 – Benché spetti al giudice del rinvio verificare le condizioni di esercizio dell’attività professionale controversa, la Corte può comunque apportare talune precisazioni: v. sentenza 7 settembre 2006, causa C‑149/05, Price (Racc. pag. I‑7691, punto 39).


14 – Sentenza Aranitis, cit. (punti 18 e 19).


15 – V. punto 21 del capitolo dell’allegato relativo al Regno Unito.


16 – V. art. 1, lett. d), secondo comma, primo trattino, della direttiva 89/48.


17 – Tale elemento è comunque irrilevante, dato che la Corte ha chiaramente dichiarato, a proposito della qualificazione di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante, che «[l]a questione se una professione sia regolamentata, dipende dalla situazione giuridica esistente nello Stato membro ospitante e non dalle condizioni del mercato del lavoro in detto Stato membro» (sentenza Aranitis, cit., punto 23).


18 – A tal riguardo, va rilevato che l’allegato riguarda unicamente associazioni o organizzazioni del Regno Unito o dell’Irlanda.


19 – Ho qualche difficoltà, ad esempio, a pensare che la professione di bibliotecario sia oggetto nel Regno Unito di un’iscrizione obbligatoria presso la Library Association, che è un’altra delle associazioni o organizzazioni professionali menzionate dall’allegato della direttiva (divenuta in seguito il Chartered Institute of Library and Information Professionals).


20 – Tale formulazione prudente si impone nell’ottica della seconda questione sottoposta alla Corte, che deve indurre ad interrogarsi precisamente sulla questione se la sig.ra Toki abbia effettivamente esercitato un’attività di ingegnere ambientale.


21 – Petizione n. 786/2002 del sig. L. Kounis. Il sig. Kounis era in possesso di un diploma di ingegneria rilasciato nel Regno Unito, ma non era membro dell’Engineering Council e quindi non aveva il titolo di «chartered engineer». Egli voleva che il suo diploma fosse riconosciuto in Grecia per potere esercitare in tale paese l’attività professionale di ingegnere, cosa che gli era stata negata dal Saeitte.


22 – Il corsivo è mio.


23 – L’art. 52, n. 2, enuncia, da parte sua, che, «[s]e nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un’associazione o organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri». Tale disposizione, pertanto, riguarda solo le condizioni di impiego del titolo professionale rilasciato dall’associazione di cui trattasi e non se ne può dedurre, non più che dalle disposizioni della direttiva 89/48, che solo i membri di tali associazioni siano autorizzati ad esercitare l’attività professionale in questione.


24 – V. tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/48.


25 – Sentenza 23 ottobre 2008, causa C‑274/05, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑7969, punto 39).


26 – Sentenza Price, cit. (punto 36).


27 – Sentenza 14 luglio 2005, causa C‑141/04, Peros (Racc. pag. I‑7163, punto 31).


28 – Sentenza cit. supra.


29 – Ibidem (punto 47).


30 – Ibidem (punto 48).


31 – Corrispondente all’art. 1, lett. c), della direttiva 89/48.


32 – Corrispondente all’art. 1, lett. d), della direttiva 89/48.


33 – Sentenza 23 marzo 1995, causa C‑365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑499, punto 9).


34 – Sentenza 29 aprile 2004, causa C‑102/02, Beuttenmüller (Racc. pag. I‑5405, punto 55); nello stesso senso, sentenza Peros, cit. (punto 32).


35 – Infatti, ai sensi dell’art. 63 della direttiva 2005/36, gli Stati membri dovevano conformarsi alle disposizioni di tale direttiva entro il 20 ottobre 2007.


36 – Sentenza 18 marzo, causa C‑440/08, Gielen (Racc. pag. I‑2323, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


37 – Ibidem (punto 28 e giurisprudenza ivi citata).


38 – Ibidem (punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


39 – La Commissione ha infatti sostenuto che l’esperienza professionale richiesta ex art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48 deve essere stata acquisita nella stessa professione per la quale l’interessato è qualificato e chiede il riconoscimento. La Commissione ha ritenuto che il sig. Kounis, vantando solo un’esperienza come «lettore», non poteva far valere l’esperienza professionale richiesta in qualità di ingegnere (v. citata petizione n. 786/2002).


40 – Sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑330/03, Colegio (Racc. pag. I‑801, punto 20).


41 – Art. 4 della direttiva 89/48 e, in seguito, art. 14 della direttiva 2005/36.


42 – Art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva 89/48 e, in seguito, art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva 2005/36. Quest’ultima ipotesi presuppone, affinché siano considerate soddisfatte le condizioni di cui all’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva, che l’autorità nazionale riconosca un rapporto di connessione sufficiente tra l’attività esercitata dalla sig.ra Toki e l’attività di ingegnere ambientale e che si tratti effettivamente di un esercizio a tempo pieno di detta attività connessa.


43 – Sentenze Colegio, cit. (punto 24), e 17 aprile 2008, causa C‑197/06, Van Leuken (Racc. pag. I‑2627, punto 39).


44 – L’art. 14, n. 5, della direttiva 2005/36 stabilisce,, infatti, che le disposizioni relative alle misure di compensazione, e più in particolare l’art. 14, n. 1, della direttiva, si applicano «rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest’ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa».

Top