EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CB0023

Causa C-23/09 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2010 — ecoblue AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio anteriore BLUE — Segno denominativo «Ecoblue» — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni]

GU C 134 del 22.5.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/11


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2010 — ecoblue AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

(Causa C-23/09 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore BLUE - Segno denominativo «Ecoblue» - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni)

2010/C 134/17

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ecoblue AG (rappresentante: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «Ecoblue», per servizi delle classi 35, 36 e 38, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 aprile 2007, R 844/2006-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «BLUE», per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38, nonché di altri marchi denominativi comunitari contenenti il termine «BLUE»

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’ecoblue AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 90 del 18.04.2009


Top