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Document 62009CA0484
Case C-484/09: Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 March 2011 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação do Porto (Portugal)) — Manuel Carvalho Ferreira Santos v Companhia Europeia de Seguros SA (Reference for a preliminary ruling — Directive 72/166/EEC — Article 3(1) — Directive 84/5/EEC — Article 2(1) — Directive 90/232/EEC — Article 1 — Right to compensation by means of compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles — Limitation criteria — Contribution to the damage — Lack of driver fault — Liability for risk)
Causa C-484/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros SA (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 72/166/CEE — Art. 3, n. 1 — Direttiva 84/5/CEE — Art. 2, n. 1 — Direttiva 90/232/CEE — Art. 1 — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Condizioni di limitazione — Contributo alla causazione del danno — Assenza di colpa imputabile ai conducenti — Responsabilità oggettiva)
Causa C-484/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros SA (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 72/166/CEE — Art. 3, n. 1 — Direttiva 84/5/CEE — Art. 2, n. 1 — Direttiva 90/232/CEE — Art. 1 — Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Condizioni di limitazione — Contributo alla causazione del danno — Assenza di colpa imputabile ai conducenti — Responsabilità oggettiva)
GU C 139 del 7.5.2011, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros SA
(Causa C-484/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 72/166/CEE - Art. 3, n. 1 - Direttiva 84/5/CEE - Art. 2, n. 1 - Direttiva 90/232/CEE - Art. 1 - Diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Condizioni di limitazione - Contributo alla causazione del danno - Assenza di colpa imputabile ai conducenti - Responsabilità oggettiva)
2011/C 139/10
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Ricorrente: Manuel Carvalho Ferreira Santos
Convenuta: Companhia Europeia de Seguros, S.A.
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Tribunal da Relação do Porto — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), dell’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 7), nonché dell’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) — Determinazione del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli — Condizioni della limitazione del diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria sulla base della contribuzione al danno di uno dei conducenti responsabili per un incidente — Assenza di colpa dei due conducenti — Responsabilità oggettiva
Dispositivo
L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, l’art. 2, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e l’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che, qualora una collisione tra due veicoli abbia causato danni senza che possa attribuirsi alcuna colpa ai conducenti, ripartisca la responsabilità per tali danni in proporzione al contributo causale di ciascuno dei veicoli al loro verificarsi e, in caso di dubbio, ripartisca detto contributo causale in eguale misura.