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Document 62009CA0406

    Causa C-406/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Realchemie Nederland BV/Bayer Cropscience AG [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Nozione di «materia civile e commerciale» — Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda — Direttiva 2004/48/CE — Diritti di proprietà intellettuale — Lesione di tali diritti — Misure, procedure e mezzi di ricorso — Condanna — Procedura di exequatur — Spese giudiziarie relative a tale procedura]

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/4


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Realchemie Nederland BV/Bayer Cropscience AG

    (Causa C-406/09) (1)

    (Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Nozione di «materia civile e commerciale» - Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda - Direttiva 2004/48/CE - Diritti di proprietà intellettuale - Lesione di tali diritti - Misure, procedure e mezzi di ricorso - Condanna - Procedura di exequatur - Spese giudiziarie relative a tale procedura)

    2011/C 362/05

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: Realchemie Nederland BV

    Convenuta: Bayer Cropscience AG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) e dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Nozione di materia civile e commerciale — Violazione del divieto pronunciato da una decisione giudiziaria tedesca di importare e di commercializzare in Germania taluni pesticidi — Ammenda — Esecuzione della decisione che la infligge — Procedimento di esecuzione relativo alle decisioni emesse all’estero sulle spese in materia di penalità o ammende per violazione del divieto di ledere un diritto di proprietà intellettuale

    Dispositivo

    1)

    La nozione di «materia civile e commerciale», che figura all’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale.

    2)

    Le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.


    (1)  GU C 312 del 19.12.2009.


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