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Document 62009CA0396

    Causa C-396/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA [Rinvio pregiudiziale — Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Competenza internazionale — Centro degli interessi principali del debitore — Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro — Nozione di «dipendenza» ]

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA

    (Causa C-396/09) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro - Nozione di «dipendenza»)

    2011/C 362/04

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale ordinario di Bari

    Parti

    Ricorrente: Interedil Srl, in liquidazione

    Convenuti: Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Bari — Interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Centro degli interessi principali del debitore — Presunzione della sede statutaria — Stabilimento in un altro Stato membro — Nozioni comunitarie o nazionali

    Dispositivo

    1)

    Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

    2)

    La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.

    3)

    Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:

    il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;

    nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.

    4)

    La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.


    (1)  GU C 312 del 19.12.2009.


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