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Document 62009CA0396
Case C-396/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 20 October 2011 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale ordinario di Bari — Italy) — Interedil Srl, in liquidation v Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA (Reference for a preliminary ruling — Whether a lower court has the power to refer a question to the Court for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 1346/2000 — Insolvency proceedings — International jurisdiction — The centre of a debtor’s main interests — Transfer of a registered office to another Member State — Concept of establishment)
Causa C-396/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA [Rinvio pregiudiziale — Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Competenza internazionale — Centro degli interessi principali del debitore — Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro — Nozione di «dipendenza» ]
Causa C-396/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA [Rinvio pregiudiziale — Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Competenza internazionale — Centro degli interessi principali del debitore — Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro — Nozione di «dipendenza» ]
GU C 362 del 10.12.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA
(Causa C-396/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro - Nozione di «dipendenza»)
2011/C 362/04
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Bari
Parti
Ricorrente: Interedil Srl, in liquidazione
Convenuti: Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Bari — Interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Centro degli interessi principali del debitore — Presunzione della sede statutaria — Stabilimento in un altro Stato membro — Nozioni comunitarie o nazionali
Dispositivo
1) |
Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. |
2) |
La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione. |
3) |
Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:
|
4) |
La nozione di «dipendenza» ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione. |