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Document 62009CA0335

    Causa C-335/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012 — Repubblica di Polonia/Commissione europea [Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1972/2003 recante misure relative agli scambi di prodotti agricoli — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Modifica di una disposizione di tale regolamento — Riapertura dei termini — Ricevibilità parziale — Motivi — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva — Violazione dei principi di libera circolazione delle merci e di non discriminazione in base alla nazionalità — Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Violazione della gerarchia delle norme — Violazione dell’articolo 41 dell’Atto di adesione del 2003 — Erronea interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003 — Inosservanza dell’obbligo di motivazione]

    GU C 258 del 25.8.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 258/2


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012 — Repubblica di Polonia/Commissione europea

    (Causa C-335/09 P) (1)

    (Impugnazione - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottarsi a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 1972/2003 recante misure relative agli scambi di prodotti agricoli - Ricorso di annullamento - Termine - Dies a quo - Tardività - Irricevibilità - Modifica di una disposizione di tale regolamento - Riapertura dei termini - Ricevibilità parziale - Motivi - Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva - Violazione dei principi di libera circolazione delle merci e di non discriminazione in base alla nazionalità - Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Violazione della gerarchia delle norme - Violazione dell’articolo 41 dell’Atto di adesione del 2003 - Erronea interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003 - Inosservanza dell’obbligo di motivazione)

    2012/C 258/02

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Szpunar, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik, A. Szmytkowska e T. van Rijn, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), Polonia/Commissione, T-257/04, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 230/2004 della Commissione, del 10 febbraio 2004 (GU L 39, pag. 13), nonché dal regolamento (CE) n. 735/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004 (GU L 114, pag. 13) — Interpretazione errata dell’articolo 230, quarto comma, CE, dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003, nonché del regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU L 17, pag. 385) — Violazione degli articoli 253 CE e 41 del Trattato di adesione, del diritto ad un ricorso effettivo nonché dei principi di solidarietà, di proporzionalità, di non discriminazione, di buona fede e di legittimo affidamento — Irregolarità procedurali derivanti dal rifiuto del Tribunale di accogliere i motivi connessi alla violazione dei principi di solidarietà e di buona fede

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 282 del 21.11.2009.


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