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Document 62009CA0318

Causa C-318/09 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di «aiuto» — Art. 88 CE — Nozione di «aiuto nuovo» — Art. 10 CE — Obbligo di leale cooperazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Principio della certezza del diritto — Obbligo di motivazione]

GU C 49 del 18.2.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea

(Causa C-318/09 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di «aiuto» - Art. 88 CE - Nozione di «aiuto nuovo» - Art. 10 CE - Obbligo di leale cooperazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Principio della certezza del diritto - Obbligo di motivazione)

2012/C 49/05

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2A SpA, già ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff e G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

L’A2A SpA è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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