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Document 62009CA0249

    Causa C-249/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu Ringkonnakohus — Repubblica di Estonia) — Novo Nordisk AS/Ravimiamet (Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Pubblicità — Rivista medica — Indicazioni non contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto)

    GU C 186 del 25.6.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 186/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu Ringkonnakohus — Repubblica di Estonia) — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

    (Causa C-249/09) (1)

    (Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Pubblicità - Rivista medica - Indicazioni non contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto)

    2011/C 186/02

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Tartu Ringkonnakohus

    Parti

    Ricorrente: Novo Nordisk AS

    Convenuto: Ravimiamet

    Oggetto

    Domanda di decisione pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione dell’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Pubblicità di medicinali contenuta in una rivista medica destinata a persone autorizzate a prescrivere medicinali — Possibilità o meno di includere in siffatte pubblicità informazioni che non si limitano a quelle contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto

    Dispositivo

    1)

    L’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che comprende anche le citazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute nella pubblicità per un medicinale destinata alle persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali.

    2)

    L’art. 87, n. 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che vieta la pubblicazione in un messaggio pubblicitario per un medicinale, diretto a persone autorizzate a prescrivere tale medicinale o a fornirlo, di affermazioni contrarie al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma non esige che tutte le affermazioni contenute in tale messaggio si trovino in detto riassunto o possano essere da esso dedotte. Siffatta pubblicità può includere affermazioni che completano gli elementi indicati all’art. 11 di detta direttiva, purché tali affermazioni:

    confermino o precisino, in modo compatibile, tali elementi senza snaturarli, e

    siano conformi alle condizioni indicate agli artt. 87, n. 3, e 92, nn. 2 e 3, di detta direttiva.


    (1)  GU C 220 del 12.9.2009.


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