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Document 62009CA0224

    Causa C-224/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 92/57/CEE — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili — Art. 3 — Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)

    GU C 328 del 4.12.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 328/8


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer

    (Causa C-224/09) (1)

    (Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3 - Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)

    2010/C 328/11

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Bolzano

    Imputata nella causa principale

    Martha Nussbaumer

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6) — Lavori privati non soggetti a permesso di costruire — Deroga all'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’elaborazione del progetto dell’opera o durante la sua realizzazione

    Dispositivo

    L’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:

    il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;

    il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva.


    (1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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