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Document 62009CA0224
Case C-224/09: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 October 2010 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Bolzano — Italy) — Criminal proceedings against Martha Nussbaumer (Reference for a preliminary ruling — Directive 92/57/EEC — Implementation of minimum safety and health requirements on temporary and mobile construction sites — Article 3 — Requirement to appoint a coordinator for safety and health matters and draw up a safety and health plan)
Causa C-224/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 92/57/CEE — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili — Art. 3 — Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)
Causa C-224/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 92/57/CEE — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili — Art. 3 — Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)
GU C 328 del 4.12.2010, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer
(Causa C-224/09) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 92/57/CEE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - Art. 3 - Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute)
2010/C 328/11
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bolzano
Imputata nella causa principale
Martha Nussbaumer
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245, pag. 6) — Lavori privati non soggetti a permesso di costruire — Deroga all'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’elaborazione del progetto dell’opera o durante la sua realizzazione
Dispositivo
L’art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:
— |
il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori; |
— |
il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva. |