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Document 62009CA0153

Causa C-153/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Diritti di ritiro — Art. 54, n. 6 — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Art. 50, n. 4 — Dichiarazione di tutta la superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro — Art. 51, n. 1 — Sanzione]

GU C 30 del 29.1.2011, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Causa C-153/09) (1)

(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Diritti di ritiro - Art. 54, n. 6 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Art. 50, n. 4 - Dichiarazione di tutta la superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro - Art. 51, n. 1 - Sanzione)

2011/C 30/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti

Ricorrente: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 54 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e degli art. 50 e 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004 n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18) — Aiuti all’agricoltura — Obbligo dell'agricoltore di reclamare i diritti di ritiro prima di qualsiasi altro diritto per prevenire le dichiarazioni in eccesso — Violazione di tale obbligo da parte di un agricoltore che, dopo il ritiro dei seminativi dalla produzione, non dispone più di alcun terreno coltivabile — Sanzioni

Dispositivo

1)

L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro.

2)

L’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009


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